Regeste Sachverhalt Dai considerandi: 1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno poter ... 3. In concreto è pacifico che la decisione straniera &egra ...
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42. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A. Srl contro B. Sagl (ricorso in materia civile)
4A_239/2010 del 25 gennaio 2011
Regeste
Lugano-Übereinkommen; Sistierung des Rechtsbehelfsverfahrens gegen eine Vollstreckbarkeitserklärung.
Einwände, die bezüglich des Entscheids über die Sistierung berücksichtigt werden dürfen (E. 3).
Sachverhalt
A. Con decreto 27 febbraio 2006 il Tribunale di Varese ha ingiunto all'impresa ticinese B. Sagl di pagare alla società italiana A. Srl la somma di fr. 168'000.- (o l'importo corrispondente in euro), oltre interessi e spese. Il predetto Tribunale ha respinto con sentenza 3 aprile 2009 l'opposizione presentata dalla B. Sagl contro tale decreto. Quest'ultima ha impugnato la sentenza alla Corte di appello di Milano.
B. Il 6 novembre 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto l'istanza della A. Srl - fondata sulla Convenzione di Lugano (CL) - di dichiarare esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo 27 febbraio 2006 e la sentenza 3 aprile 2009.
C. Il 3 dicembre 2009 la B. Sagl ha inoltrato alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino un'opposizione all'exequatur nel senso dell'art. 37 CL.
Il 24 marzo 2010 la II Camera civile del Tribunale di appello ha accolto la domanda - pure formulata dalla B. Sagl - di sospendere la procedura di opposizione all'exequatur fino all'evasione dell'appello pendente innanzi alla Corte di Milano, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2011.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile, annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuova decisione.
1.2.2 Con riferimento alla lett. a della norma in discussione è opportuno ricordare che la giurisprudenza rinuncia al requisito di un danno irreparabile (e cioè di un danno di natura giuridica) se il ricorrente lamenta - come in concreto - un'ingiustificata procrastinazione della procedura, rispettivamente un diniego di giustizia (DTF 135 III 127 consid. 1.3; DTF 134 IV 43 consid. 2.2 e 2.3; DTF 120 III 143 consid. 1b). Ne discende che il ricorso si rivela pure ammissibile dal profilo dell'art. 93 cpv. 1 LTF senza che occorra esaminare se, come ritiene la ricorrente, i pericoli paventati nel ricorso concernenti l'impossibilità di esercitare un actio pauliana a causa della contestata sospensione costituiscano un danno irreparabile nel senso di tale norma.
3.1 La Corte cantonale ha ritenuto di poter decretare la contestata sospensione in base al suo libero apprezzamento e afferma che la dottrina svizzera, a differenza di quella tedesca - più restrittiva -, consiglia di adottare tale misura quando l'impugnativa pendente nello Stato d'origine non appaia priva di probabilità di esito favorevole. Essa ha poi ritenuto che in concreto sarebbe assai difficile formulare una prognosi sull'esito del rimedio presentato alla Corte di appello di Milano, anche perché mancherebbero nell'incarto diverse prove rilevanti. Ne ha quindi concluso che "nulla in ogni caso permette di concludere già sin d'ora che l'impugnativa, ad un esame sommario, sia priva di possibilità di esito favorevole" e ha sospeso la procedura di exequatur fino all'evasione dell'appello pendente in Italia e in ogni caso, come richiesto dal debitore, al più tardi fino al 31 dicembre 2011.