BGer 5D_74/2022 vom 03.06.2022 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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5D_74/2022 | |
Sentenza del 3 giugno 2022 | |
II Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Herrmann, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 9 sede
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di Torricella-Taverne,
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Oggetto
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costi per servizio medico psichiatrico,
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ricorso contro la sentenza emanata il 19 aprile 2022
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dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.47).
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: | |
1.
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L'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, con decisione 25 febbraio 2022, ha posto a carico di A.________ i costi per il servizio medico psichiatrico ambulatoriale dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese, pari a fr. 171.75.
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Con sentenza 19 aprile 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver scartato, per inammissibilità, l'invito a astenersi o ricusarsi dalla causa, ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da A.________ avverso la predetta decisione per difetto di capacità processuale dell'interessato.
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2.
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Con ricorso 21 maggio 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
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Non sono state chieste determinazioni.
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3.
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L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022).
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Con scritto 1° giugno 2022 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.
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4.
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Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
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Losanna, 3 giugno 2022
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Herrmann
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La Cancelliera: Antonini
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