BGer 4F_11/2022 vom 22.07.2022 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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4F_11/2022 | |
Sentenza del 22 luglio 2022 | |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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istante,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. dott. Tuto Rossi,
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controparte,
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II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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revisione,
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domanda di revisione della sentenza emanata l'11 aprile 2022 dal Tribunale federale svizzero (4A_475/2020).
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Considerando: | |
che con sentenza dell'11 aprile 2022 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia civile presentato da A.________ contro la pronunzia 17 luglio 2020 della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino nella causa incoata da B.________;
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che il 27 maggio 2022 A.________ ha presentato una domanda di revisione della predetta sentenza;
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che l'istante è invano stato invitato, con decreto 31 maggio 2022, a versare entro il 15 giugno 2022 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 1'000.--;
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che con decreto 24 giugno 2022 è stato impartito all'istante il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro l'11 luglio 2022 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
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che il 27 giugno 2022 l'istante è stato invitato senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso il competente ufficio postale;
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che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
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che giusta l'attestazione 20 luglio 2022 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che eccezionalmente si rinuncia a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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La domanda di revisione è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 luglio 2022
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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