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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
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67. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico del 2 ottobre 1991 nella causa X c. Giudice istruttore della giurisdizione sopracenerina e Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
 
 
Regeste
 
Strafverfahren; Beschlagnahme zwecks Einziehung; Recht, persönlich Kopien von Akten des Verfahrens zu erstellen; Art. 4 und Art. 22ter BV, Art. 58 ff. StGB.
 
2. Im konkreten Fall hat die kantonale Behörde die Einziehungs-Beschlagnahme zu Recht angeordnet. Die vom Bundesgericht im Bereiche der Auslieferung beziehungsweise der internationalen Rechtshilfe aufgestellten Kriterien für die Rückgabe der Beute an den ersuchenden Staat finden keine Anwendung (E. 20c).
 
3. Eine Beschlagnahme lediglich zum Schutze von Interessen Dritter ist nur für Gegenstände und Vermögenswerte ausgeschlossen, welche mit der strafbaren Handlung in keinem Zusammenhang stehen. Anderseits schützen die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs über die Einziehung indirekt auch die Interessen des Geschädigten (E. 21).
 
4. Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst auch das Recht, im Rahmen der Akteneinsicht persönlich Kopien von Akten zu erstellen (E. 28b).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 117 Ia 424 (425)La M. Ltd, Lusaka (Repubblica della Zambia) denunciò il 30 marzo 1988 X e Y alla Procura pubblica del Sopraceneri per sospetta truffa ed appropriazione indebita. Il Procuratore pubblico emise il 28 aprile 1988 ordini di arresto contro X e Y.
X fu fermato nel Principato di Monaco il 5 settembre 1988 e posto in stato d'arresto provvisorio a titoloBGE 117 Ia 424 (425) BGE 117 Ia 424 (426)estradizionale. Il 15 settembre successivo egli fu dimesso dal carcere dopo che si era impegnato a presentarsi all'autorità svizzera e questa aveva rinunciato alla domanda d'estradizione. Giunto per aereo nel Ticino in compagnia del suo legale francese, X fu arrestato la sera di quello stesso giorno all'aeroporto di Agno. L'8 ottobre 1988 il Procuratore pubblico del Sopraceneri concesse ad X la libertà provvisoria dietro deposito di una cauzione di fr. 100'000.--. In precedenza X aveva provveduto a far pervenire alla Banca dello Stato del Cantone Ticino, a disposizione della Procura pubblica, oltre la citata cauzione, anche un importo di quattro milioni di dollari, somma che X aveva ammesso di aver ricevuto da Y nella ripartizione dei pagamenti fatti dalla M. Ltd a favore della R. S.A., di cui Y era amministratore unico. X fu invitato "nel suo stesso interesse" a non lasciare il territorio svizzero senza l'autorizzazione del magistrato, nonché a presentarsi presso la Procura il lunedì mattina 10 ottobre alle ore 9.30. Qualche giorno più tardi, X lasciò la Svizzera per il Canada; non risulta che egli ne abbia avvertito preventivamente il magistrato, né che questi abbia dato il proprio consenso.
Il 20 febbraio 1989 il Procuratore pubblico del Sopraceneri promosse l'accusa contro X e Y per titolo di truffa e falsità in documenti, (e contro il secondo prevenuto anche per amministrazione infedele) commesse ai danni della M. Ltd, e trasmise gli atti per l'istruttoria formale al Giudice istruttore.
Nel quadro dell'istruzione formale condotta dal Giudice istruttore a dipendenza della denunzia per truffa, X instava il 16 ottobre 1989, unitamente alla propria moglie, rappresentata dallo stesso avvocato, affinché fosse liberato il deposito di quattro milioni di dollari effettuato da quest'ultima.
Contro la decisione del 23 ottobre 1989, con la quale era rifiutata la liberazione del deposito, X ricorse il 30 ottobre 1989 alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP). La moglie non impugnò questa decisione.
Il 15 novembre 1989 il Giudice istruttore ordinò il formale sequestro penale del deposito: anche questo provvedimento fu impugnato da X con nuovo reclamo alla CRP del 21 novembre 1989. La CRP si è pronunciata su questi due reclami con un'unica decisione del 21 giugno 1990 e li ha respinti in quanto ricevibili.
Contro questa decisione X ha interposto il 27 agosto 1990 ricorso di diritto pubblico, chiedendo al Tribunale federale diBGE 117 Ia 424 (426) BGE 117 Ia 424 (427)annullarla insieme con le decisioni del Giudice istruttore del 23 ottobre 1989 e del 15 novembre 1989.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, in quanto ricevibile.
Ammesso a consultare - salvo un'eccezione - l'incarto a parecchie riprese, il difensore di X ha chiesto ed ottenuto il rilascio di 393 fotocopie. Dopo un nuovo esame dell'incarto il 24 settembre 1990, il patrono di X ha chiesto nuovamente copia di documenti. Con lettera 10 ottobre 1990 il Giudice istruttore ha rifiutato di dar seguito alla domanda. Un nuovo reclamo di X contro tale decisione è stato respinto dalla CRP con decisione del 9 novembre 1990.
Anche di questa decisione X ha chiesto l'annullamento, con ricorso di diritto pubblico del 2 dicembre 1990 fondato sulla violazione degli art. 4 Cost., 6 e 8 CEDU.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso al senso dei considerandi.
 
a) Per giustificare l'adozione del sequestro - misura provvisionale - occorre, ma basta anche, che sussistano ragionevoli motivi per ritenere che i fondi oggetto della misura si identificano con quelli che sono pervenuti al perseguito quale frutto del reato di cui egli è sospettato. Certo, un indiscriminato sequestro di beni patrimoniali del perseguito, che non abbiano prima facie relazione veruna col reato, sarebbe inammissibile, perché violerebbe in garanzia della proprietà (art. 22ter Cost.), l'art. 4 Cost. (principio di legalità, divieto dell'arbitrio) e contrasterebbe con le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (DTF 115 Ib 535 consid. 7d; DTF 115 III 5 consid. 4b; DTF 108 III 106 consid. 2; DTF 107 III 115 consid. 1; DTF 101 IV 377 consid. 3; DTF 76 I 33 consid. 3, 100 segg. consid. 4; JdT 1988, II pag. 30 seg.).
D'altra parte, sarebbe però inconciliabile con le esigenze di una lotta efficace contro la criminalità quali si pongono in uno Stato democratico, che gli organi cui tale compito è affidato siano astretti a rinunziare all'adozione della misura cautelativa del sequestro, tosto che beni di provenienza dal reato, nel senso sopra precisato,BGE 117 Ia 424 (427) BGE 117 Ia 424 (428)figurino in possesso di terze persone, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il perseguito li abbia trasferiti nella disponibilità di questi terzi a titolo fiduciario o altro, nell'intento di sottrarli alla misura cautelativa del sequestro, dapprima, ed ad un'eventuale confisca, poi (DTF 97 I 387; sentenza 26 agosto 1985 Caves Mövenpick S.A., pubbl. in JdT 1988, II pag. 30 seg.).
c) Nell'impugnato giudizio la CRP non ha comunque violato i principi che si sono esposti sub a considerando che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che i fondi con i quali è stato costituito il deposito presso la Banca dello Stato si identificano con quelli che X ha ottenuto da Y nella spartizione delle rimesse della M. Ltd. X ha infatti ammesso in sede d'inchiesta di aver ricevuto da Y l'importo di quattro milioni di dollari USA, e si è detto disposto a riconoscere somma maggiore, ove ne esistano le prove. Questo riconoscimento non è mai stato posto in dubbio in seguito, ancorché - beninteso - il ricorrente pretenda che tali versamenti gli fossero dovuti a rimunerazione - semmai eccessiva - della sua collaborazione nell'affare. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di aver sempre avuto la disponibilità del predetto importo, trasferito sui conti bancari a Chiasso ed a Ginevra di cui ha ulteriormente disposto. Il ricorrente non contesta che per tali relazioni bancarie - tutte chiuse nell'aprile del 1987 - la moglie disponeva di procura, com'è d'altronde confermato dagli atti: la censura sollevata nel gravame circa la rilevanza di tale accertamento della CRP, e motivata con l'argomento che di tale procura la moglie non ha mai usato, cade nel vuoto. L'esistenza della procura non è significativa per l'uso che la beneficiaria ne abbia fatto, ma perché costituisce ragionevole motivo per ritenere che facoltà analoghe siano esistite anche per ulteriori relazioni bancarie all'estero, risp. che X possa aver affidato alla moglie somme in contanti, così come ha incontestatamente ritirato in contanti ingenti importi al momento della chiusura dei conti presso gli istituti ginevrini nell'aprile del 1987.
Invano il ricorrente invoca la giurisprudenza di DTF 112 Ib 610 (in part. 627 segg., consid. 10 e 11), ove il Tribunale federale, statuendo in materia di estradizione risp. di assistenza giudiziaria internazionale (cfr. anche DTF 115 Ib 531 consid. 7b segg.) ha sottolineato che un maggior rigore circa la provenienza dei beni dal reato si impone per la consegna del bottino allo Stato richiedente per confronto alla consegna di semplici mezzi di prova. Il ricorrente disattende, infatti, che in quel caso la Svizzera, come Stato richiesto, si spossessa con laBGE 117 Ia 424 (428) BGE 117 Ia 424 (429)consegna della giurisdizione sui beni consegnati, né può controllare la sentenza di merito resa dal giudice estero della confisca. Essenzialmente diverso è il caso qui in discussione, ove si tratta dell'adozione di una misura provvisionale che riserva espressamente il giudizio di merito - concernente l'eventuale confisca in applicazione degli art. 58 e rel. del CP - che sarà emanato da una giurisdizione nazionale. Se ne deve concludere che il decretato sequestro dei fondi esistenti presso la Banca dello Stato sfugge alle censure ricorsuali per quanto ha tratto alla provenienza dal reato - sotto il profilo della verosimiglianza e riservato il giudizio di merito - dei fondi da sequestrare, indipendentemente dalla circostanza che tale deposito sia stato costituito con mezzi di cui disponeva formalmente la moglie di X.
c) (Il Tribunale federale ha poi accertato che, dal profilo del processo equo e quello della conveniente difesa del ricorrente, il rifiuto dell'autorità di allestire copie degli atti non ha comportato alcuna restrizione. Da qui, l'accoglimento del ricorso nel senso dei considerandi.)BGE 117 Ia 424 (430)