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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
2. L'insorgente si lamenta innanzitutto del fatto che la Corte ca ...
3. In via principale, è litigioso il diniego della deduzio ...
Erwägung 4
Erwägung 5
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38. Estratto della sentenza della III Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
 
 
9C_643/2022 del 24 luglio 2023
 
 
Regeste
 
Art. 26 Abs. 1 lit. c DBG; Anspruch auf Pauschalabzug für "übrige Berufskosten" bei Vorliegen eines von der Steuerbehörde genehmigten Spesenreglements.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 II 454 (455)A.
A.a Il 5 gennaio 2020, A. ha inoltrato all'autorità competente la dichiarazione fiscale 2018. La decisione di tassazione è del 12 febbraio successivo. Rispetto ai dati dichiarati, l'ufficio di tassazione non ha riconosciuto le deduzioni relative alle spese per il veicolo privato, relative al forfait per "altre spese professionali" e relative alle spese di formazione e perfezionamento. Il contribuente ha interposto reclamo contro la tassazione, allegando il regolamento sulle spese e l'aggiunta al regolamento sulle spese del suo datore di lavoro, approvati dall'ufficio di tassazione competente il 26 novembre 2007.
A.b Con decisione del 12 maggio 2021, l'autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo e fissato il reddito imponibile a fr. XXX'500.- (imposta cantonale) e a fr. XXX'800.- (imposta federale diretta). In merito alla deduzione del forfait per "altre speseBGE 149 II 454 (455) BGE 149 II 454 (456)professionali" lo ha tuttavia respinto, osservando: "... in caso di versamento da parte del datore di lavoro di un'indennità forfettaria atta a coprire le spese sopportate dal dipendente, si presuppone che tale indennità copra tutte le spese sopportate dal dipendente, e di conseguenza non può più essere concessa la deduzione forfettaria. In considerazione di quanto sopra e che non vengono comprovate spese superiori all'indennità ricevuta la deduzione forfettaria non è ammessa".
A.c Contestando l'applicazione della prassi secondo cui, quando il contribuente beneficia di un rimborso forfettario delle spese di rappresentanza da parte del suo datore di lavoro, la deduzione forfettaria per "altre spese professionali" non è ammessa, A. si è rivolto alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza del 24 novembre 2021, quest'ultima ha respinto il gravame, confermando il diniego della deduzione.
B. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 10 gennaio 2022, A. ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale. In via principale, chiede il riconoscimento del forfait per "altre spese professionali" in ragione di fr. 2'500.- per l'imposta cantonale e di fr. 4'000.- per l'imposta federale diretta, con fissazione del reddito imponibile in fr. XXX'000.- per l'imposta cantonale e di fr. XXX'400.- per l'imposta federale diretta. In via eventuale, domanda che la tassa di giustizia cantonale sia posta a suo carico solo in ragione di fr. 100.-, mentre le spese di cancelleria siano stralciate.
La Camera di diritto tributario, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto che l'impugnativa sia respinta. Con ulteriori scritti, le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni.
 
Come vedremo, il diniego della deduzione non può essere condiviso. Di conseguenza, anche la critica relativa alla lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) non va approfondita.BGE 149 II 454 (456)
BGE 149 II 454 (457)I. Imposta federale diretta
BGE 149 II 454 (458)3.2.2 Questo giudizio - come il giudizio 2C_75/2018 del 24 agosto 2018, che disponeva un rinvio all'istanza precedente - si basa sulla sentenza 2C_326/2008, che aveva per oggetto un regolamento delle spese approvato dall'autorità fiscale e nella quale il Tribunale federale aveva rilevato: (a) che, se il datore di lavoro versa ad un suo dipendente un'indennità per compensare le spese da lui sostenute, occorre partire dal principio che questa indennità copra tutte le spese effettivamente sostenute dal dipendente e che la deduzione forfettaria prevista dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD non sia più possibile; (b) che in una simile fattispecie il dipendente ha solo la possibilità di provare che le spese da lui sopportate sono maggiori di quelle riconosciute nel regolamento dal datore di lavoro; (c) che ad altra conclusione non può condurre nemmeno l'obiezione secondo cui il rimborso versato dal datore di lavoro e l'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD mirano a due tipi di spese diverse perché, sia nel primo che nel secondo caso, si tratta di spese "indispensabili all'esercizio della professione".
 
Erwägung 4
 
Su ricorso dell'autorità fiscale, il Tribunale federale ha confermato il giudizio impugnato in merito ad entrambi gli oggetti litigiosi.
Da un lato, vi sono le spese legate a un intervento concreto del dipendente in nome e per conto del datore di lavoro, che vengono rimborsate dal datore lavoro e che, dando luogo a un mero rimborso, non hanno conseguenze sulla tassazione (art. 17 LIFD; DTF 148 II 504 consid. 5.1.2 e 5.1.3; sentenza 2C_316/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.2.1 e 3.2.4; SUTER/MEIER, in Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4a ed. 2022, n. 21 seg. ad art. 17 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed. 2019, n. 24 seg. ad art. 17 LIFD). D'altro lato, vi sono le spese sostenute dal contribuente per il conseguimento del reddito, che restano di principio a suo carico, ma possono essere dedotte dal reddito conseguito (art. 26 cpv. 1 LIFD; sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 consid. 6, non pubblicato in DTF 148 II 504; sentenza 2C_316/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 3.2.1; JEAN-BLAISE ECKERT, in Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 26 LIFD).
In tal caso, bisogna infatti partire dal principio che il rimborso corrisponde alle spese effettivamente sostenute in favore del datore di lavoro, perché questo aspetto è stato già regolato in precedenza tra il datore di lavoro e il fisco per tutti i dipendenti, e non vi è spazio per ulteriori verifiche (DTF 148 II 504 consid. 5.1.3 e 5.2, con riferimento anche al fatto che, se non si decidesse in tal senso e si permettesse un esame caso per caso, l'approvazione del regolamento delle spese da parte delle autorità fiscali perderebbe ogni utilità pratica).
4.4 Preso atto della critica secondo cui il contribuente non aveva dimostrato di avere percorso con il veicolo privato un numero di chilometri corrispondente al rimborso riconosciutogli, e occorrevaBGE 149 II 454 (459) BGE 149 II 454 (460)pertanto considerare che l'importo di fr. 18'000.- che gli era stato versato fosse in realtà servito a coprire le spese di trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro, viene infine respinta anche tale argomentazione.
Questo perché, dal momento dell'approvazione del regolamento, non è nemmeno più possibile sostenere che le spese per cui è previsto il rimborso siano (anche) spese diverse da quelle legate a un intervento in nome e per conto del datore di lavoro (sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 consid. 6.4, non pubblicato in DTF 148 II 504).
 
Erwägung 5
 
Altrettanto incontestato è che, basandosi principalmente sulla sentenza 2C_326/2008 del 23 settembre 2008, le autorità fiscali ticinesi hanno negato il riconoscimento della deduzione prevista dall'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, facendo riferimento al rimborso spese già previsto dal regolamento approvato dall'autorità fiscale.
5.2.2 D'altra parte, quanto deciso nella sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 con riferimento alle spese di trasporto giusta l'art. 26BGE 149 II 454 (460) BGE 149 II 454 (461)cpv. 1 lett. a LIFD, non può che valere anche nella fattispecie, nella quale è in discussione una deduzione per "altre spese professionali" giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD. In effetti, al pari delle spese di trasporto tra il domicilio e il luogo di lavoro, le altre spese professionali giusta l'art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD non sono delle spese legate a un intervento concreto del dipendente in nome e per conto del datore di lavoro, il cui rimborso può essere oggetto di un regolamento sottoposto ad approvazione dell'autorità fiscale, ma costituiscono spese sostenute dal contribuente per il conseguimento del reddito, che restano di principio a suo carico e possono essere quindi dedotte dal reddito conseguito (art. 26 cpv. 1 LIFD; sentenza 2C_804/2021 del 14 ottobre 2022 consid. 6).
Di principio, le spese rimborsate dal datore di lavoro su base forfettaria, in applicazione di un regolamento relativo ai rimborsi spese approvato dall'autorità fiscale del Cantone di sede del datore di lavoro, devono essere infatti accettate senza riserve anche dall'autorità di tassazione, compresa quella di un altro Cantone (DTF 148 II 504 consid. 5.1.3, con riferimenti alla dottrina).
Siccome in sede di reclamo il reddito imponibile per l'imposta federale diretta è stato fissato in fr. XXX'800.- (sopra lett. A.b) e la deduzione corrisponde al 3 % del salario netto con un tetto massimo di fr. 4'000.- (sopra consid. 3.1), anche la domanda dell'importo massimo è corretta. D'altra parte, nemmeno è necessaria la prova delle spese sostenute, poiché essa è prevista solo se vengono fatte valere deduzioni maggiori dell'importo forfettario concesso (art. 26 cpv. 2 LIFD; art. 4 dell'ordinanza sulle spese professionali). Contrariamente a quanto indicato nel petito, in base a quello che appareBGE 149 II 454 (461) BGE 149 II 454 (462)come un mero errore redazionale, il reddito imponibile si riduce però da fr. XXX'800.- a fr. XXX'800.- (e non a fr. XXX'400.- come richiesto).