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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
Erwägung 4
Erwägung 6
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87. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa A. SpA contro B. e consorti, nonché Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Can- tone Ticino, quale autorità di vigilanza (ricorso LEF)
 
 
7B.114/2005 del 12 ottobre 2005
 
 
Regeste
 
Art. 39 Abs. 2 LugÜ und Art. 91 Abs. 4 SchKG; Kompetenzabgrenzung zwischen Zwangsvollstreckungsbehörden und Richter, welcher die provisorische Pfändung als Sicherungsmassnahme im Sinne des LugÜ anordnet; Auskunftspflicht Dritter.
 
Über das Vermögen des Schuldners müssen nur diejenigen Dritten - im konkreten Fall Rechtsanwälte - Auskunft geben, welche Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder denen gegenüber dieser Guthaben hat (E. 6).
 
 
Sachverhalt
 
BGE 131 III 660 (661)La A. SpA, dopo aver ottenuto con ordinanza 24 giugno 2004 dal Tribunale di Monza il sequestro conservativo di beni di B., ha avviato il procedimento di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ai reati accertati in una sentenza penale italiana di primo grado non ancora cresciuta in giudicato. La causa di merito è stata sospesa fino all'esito del procedimento penale, ad istanza dell'attrice.
In applicazione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL; RS 0.275.11), il 31 gennaio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla A. SpA, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza del Tribunale di Monza. Ha altresì ordinato quale provvedimento conservativo all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di B., specificando che a tale pignoramento erano applicabili gli art. 89 segg. LEF ad esclusione degli art. 90 e 56-63 LEF.
Il 4 febbraio 2005 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato allo studio degli avvocati E., F. e G. il pignoramento provvisorio, con la precisazione che esso si estendeva in particolare ad "ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico". Dopo essersi scontrato con il rifiuto dell'avvocato E., il 22 marzo 2005 l'Ufficio ha ingiunto al predetto studioBGE 131 III 660 (661) BGE 131 III 660 (662)legale di comunicare quanto indicato nell'avviso del 4 febbraio 2005.
Con sentenza 14 giugno 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto i ricorsi presentati dagli avvocati E., F., e G. e ha annullato il provvedimento 22 marzo 2005 segnatamente per quanto ordina ai predetti avvocati di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. L'autorità di vigilanza ha reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che gli avvocati dovranno unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato con un sequestro conservativo.
Contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale la A. SpA, chiedendo che i rimedi cantonali dei predetti tre avvocati siano dichiarati inammissibili o, subordinatamente, respinti. B. e gli avvocati E., F. e G. hanno proposto la reiezione del gravame.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato la causa all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
 
 
Erwägung 4
 
4.1 Giusta l'art. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Il diritto del giudice adito, e quindi in concreto il diritto svizzero, definisce il tipo di misure che possono essere ordinate (DTF 126 III 438 consid. 3). Il diritto svizzero non prevede tuttavia alcuna norma che stabilisce in modo esplicito le misure che possono entrare in considerazione. Per tale motivo la dottrina - divisa - suggerisce diverse possibilità (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell'art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale), utilizzate dai tribunali cantonali aditi (v. i riferimenti citati nella DTF 126 III 438 consid. 4 e 5; MATTHIAS STAEHELIN, Commento basilese, n. 34 segg. ad art. 30a LEF; GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., pag. 462 seg.). Nella DTF 126 III 438 il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire cheBGE 131 III 660 (662) BGE 131 III 660 (663)l'autorità cantonale che si rifiuta di ordinare un sequestro quale misura conservativa ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CL non cade nell'arbitrio. In tale sentenza viene implicitamente riconosciuta ai tribunali cantonali la facoltà di poter scegliere - almeno fra il pignoramento provvisorio e il sequestro - l'istituto che ritengono più adeguato, con gli eventuali adattamenti che esige la citata norma convenzionale (DTF 126 III 438 consid. 4b). Ora, atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle esigenze della Convenzione.
4.3 Se, come in concreto, il giudice previsto dalla Convenzione pronuncia un pignoramento provvisorio adattato alle esigenze dell'art. 39 cpv. 2 CL, l'Ufficiale dovrà eseguirlo, senza tuttavia poter verificare - parimenti a quanto accade nell'esecuzione di un sequestro - le basi dell'incarico affidatogli (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000, consid. 1). Ritenendo di potere essa stessa modificare un provvedimento conservativo emanato dal giudice al fine di renderlo conforme alle esigenze della Convenzione, l'autorità di vigilanza non si limita alla verifica della regolarità formale della pronunzia o alle misure di esecuzione propriamente dette, ma procede inammissibilmente ad un esame dal profilo materiale della decisione giudiziaria, controllando se questa è conforme al diritto procedurale internazionale. Così facendo, essa invade la competenza del giudice che ordina le misure conservative dell'art. 39BGE 131 III 660 (663) BGE 131 III 660 (664)cpv. 2 CL a cui spetta di scegliere quelle più adeguate, di procedere ai necessari adattamenti (supra consid. 4.1), infine di vegliare affinché esse esplichino effetti rispondenti al diritto procedurale internazionale. Giova rilevare che se le misure conservative ordinate dal giudice del riconoscimento dovessero esplicare effetti più estesi della decisione che devono garantire e violare il diritto convenzionale, la parte contro cui l'esecuzione viene accordata può impugnare la decisione giudiziaria prevalendosi del sistema di protezione giuridica previsto dalla Convenzione di Lugano (v. art. 36 e 37 CL; cfr. JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 11 ad art. 47).
(...)
 
Erwägung 6
 
Giova inoltre ricordare che possono unicamente essere pignorati beni con un valore commerciale, che il pignoramento di beni che per loro natura non possono essere realizzati è nullo (DTF 108 III 94 consid. 5 pag. 101) e che la dottrina annovera segnatamente fra i beni senza valore di realizzazione vari documenti: libri di commercio, altri documenti commerciali, archivi (KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 23 margin. 7; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 92 LEF; GEORGES VONDER MÜHLL, Commento basilese, n. 1 ad art. 92 LEF).
6.2 Ora, nel ricorso cantonale i tre legali avevano pure affermato che i documenti da loro detenuti non sarebbero pignorabili, perchéBGE 131 III 660 (665) BGE 131 III 660 (666)privi di valore venale. L'autorità di vigilanza non ha evaso tale questione, perché aveva - come visto, a torto - ritenuto che l'obbligo di informazione non fosse ancora sorto. Dalla sentenza impugnata emerge però che, trincerandosi segnatamente dietro il segreto professionale, i tre legali non hanno mai comunicato all'Ufficio se detengono o no beni patrimoniali della pignorata o siano di lei debitori.
Così stando le cose, l'autorità di vigilanza dovrà esaminare se, come affermato dai tre avvocati, il provvedimento dell'Ufficio sia - parzialmente - inficiato di nullità, nella misura in cui prevede pure il pignoramento di beni senza valore commerciale. Una volta evaso il ricorso cantonale, le operazioni attinenti al pignoramento provvisorio, se del caso sulla base delle modifiche risultanti dalla nuova decisione dell'autorità di vigilanza, dovranno essere completate: i tre avvocati dovranno essere nuovamente interpellati sulla questione a sapere se detengono beni della pignorata o siano suoi debitori e, in caso di risposta affermativa, i legali dovranno specificare di che beni patrimoniali o crediti trattasi.BGE 131 III 660 (666)