Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno poter ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
64. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. SA contro Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni (ricorso in materia civile)
 
 
5A_50/2009 del 27 marzo 2009
 
 
Regeste
 
Art. 295 Abs. 1 SchKG; Art. 46 Abs. 2 und Art. 98 BGG; Nachlassstundung; Fristenlauf.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 135 III 430 (430)A.
A.a La A. SA ha chiesto il 28 aprile 2008 la concessione di una moratoria concordataria di sei mesi alla Commissione del Tribunale distrettuale Moesa, che il 9 maggio 2008 ha respinto l'istanza.
A.b Con sentenza 25 giugno 2008 la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ha annullato la predetta decisione, ha concesso alla A. SA una moratoria provvisoria di due mesi ai sensi dell'art. 293 cpv. 3 LEF e ha rinviato la causa alla Commissione del Tribunale distrettuale per la nomina di un commissario provvisorio e per decisione sulla moratoria definitiva.
A.c Il 14 luglio 2008 la Commissione del Tribunale distrettuale ha nominato un commissario provvisorio, gli ha assegnato un termineBGE 135 III 430 (430) BGE 135 III 430 (431)scadente il 27 agosto 2008 per la presentazione del rapporto e ha convocato le parti per l'udienza principale del 3 settembre 2008. In tale data essa ha poi respinto l'istanza di moratoria concordataria.
B. Con sentenza 1° dicembre 2008 (notificata il 4 dicembre 2008) la Commissione del Tribunale cantonale ha respinto un ricorso della A. SA e ha confermato la decisione di primo grado.
C. Con ricorso in materia civile, datato 20 gennaio 2009 e consegnato alla posta tale giorno, la A. SA chiede la modifica della sentenza cantonale nel senso di essere posta al beneficio di una moratoria concordataria di 6 mesi.
 
1.2 Una moratoria concordataria può unicamente essere concessa se vi sono possibilità di giungere a un concordato (art. 294 cpv. 2 LEF) e serve a prepare quest'ultimo (HANS ULRICH HARDMEIER, Kurzkommentar SchKG, 2009, n. 1 ad art. 295 LEF; AMONN/WALTHER,BGE 135 III 430 (431) BGE 135 III 430 (432)Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed. 2008, § 54 n. 27). La sua durata è limitata a un periodo da 4 a 6 mesi (art. 295 cpv. 1 LEF), che può essere prorogato su domanda del commissario fino a 12 mesi e, in casi particolarmente complessi, fino a 24 mesi al massimo (art. 295 cpv. 4 LEF). Giusta l'art. 297 LEF, essa ha per effetto il divieto di promuovere o proseguire esecuzioni contro il debitore (ad eccezione dei casi previsti dal cpv. 2), la sospensione dei termini di prescrizione e perenzione (cpv. 1) e del corso degli interessi dei crediti non garantiti da pegno (cpv. 3), nonché l'applicabilità delle regole del fallimento sulla compensazione (cpv. 4). Con la moratoria concordataria il diritto di disporre del debitore, che può in linea di principio continuare la sua attività sotto la vigilanza del commissario (art. 298 cpv. 1 LEF), non viene soppresso, ma unicamente limitato (per i negozi giuridici che necessitano per legge dell'autorizzazione del giudice del concordato v. l'art. 298 cpv. 2 LEF). Se non viene revocata (v. sui motivi di revoca gli art. 298 cpv. 3 e 295 cpv. 5 LEF) prima, la moratoria decade automaticamente trascorso il periodo per cui è stata pronunciata (DTF 130 III 380 consid. 3.3).