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Regeste
Sachverhalt
Il Pretore del Distretto di Lugano, dopo aver in un primo tempo accolto l'istanza con contestuale obbligo per le parti istanti di versare una garanzia di fr. 10 milioni ex art. 273 LEF (v. decreto 13 giugno 2016), ha accolto l'opposizione delle società sequestrate con giudizio 31 ottobre 2017, annullando il sequestro, e ha respinto le domande di aumento e di revoca della garanzia.
2. (...) ...
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45. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V. contro D. S.p.A. e E. S.p.A. (ricorso in materia civile)
 
 
5A_709/2018 dell'11 luglio 2022
 
 
Regeste
 
Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4, Art. 272 Abs. 1 und Art. 278 SchKG; Art. 305bis StGB; Art. 9 BV; Verarrestierung von Guthaben, die auf Bankkonten in der Schweiz deponiert sind; Arresteinsprache.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 148 III 377 (378)A.
A.a Il presente procedimento esecutivo trae origine dal procedimento penale italiano comunemente conosciuto quale "y". Protagonisti sono Y. S.p.A. (in seguito fusasi con D. S.p.A.) e G. Ltd. nonché i loro dirigenti, essenzialmente I. per Y. S.p.A. e E. S.p.A. e J. per G. Ltd. L'ipotesi di reato era quella di aver messo in piedi, in concorso fra loro, un sistema di frode, utilizzato dalla fine degli anni '80, in forza del quale i coimputati si sarebbero appropriati di una parte rilevante (complessivamente 100 milioni di dollari nel periodo dal 2000 al 2005) delle somme trasferite a partire dal 1999 dalla Y. S.p.A. alla G. Ltd. a titolo di pagamento di diritti di trasmissione televisivi acquistati principalmente dalla società H. a prezzi "gonfiati", e successivamente depositate, fra altri, sui conti correnti presso la banca L. SA di Lugano delle società A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V., di cui J. è presunto titolare attraverso le sue fiduciarie N. e O.
Già il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva, con sentenza 18 ottobre 2011, decretato il non luogo a procedere nei confronti di J. e altri per intervenuta prescrizione, e per I. per non aver commesso il fatto. Il giudizio penale 8 luglio 2014 del Tribunale ordinario di Milano - in seguito confermato dalla Corte di appello di Milano con giudizio 17 marzo 2016 e dalla Corte suprema di Cassazione italiana in data 18 ottobre 2016 - ha accertato la prescrizione di tutti i fatti oggetto di imputazione di appropriazione indebita aggravata, compreso l'operato di N. e O. (riqualificato dai giudici penali quale concorso nell'appropriazione indebita aggravata menzionata).
A.b Con istanza 10 giugno 2016 diretta contro J., D. S.p.A. e E. S.p.A. hanno chiesto il sequestro presso la banca L. SA delle relazioni intestate alle società A. Ltd., B. Ltd. e C. N.V. a concorrenza di euro 113'729'639.48 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale minimo, e di ulteriori Euro 34'118'891.70 a risarcimento del danno non patrimoniale. Le istanti hanno indicato, quale titolo di credito, una responsabilità da atto illecito, come dalle sentenze penali summenzionate. Hanno fondato il sequestro sull'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, essendo il convenuto cittadino americano residente negli Stati Uniti.
 
Con decreto presidenziale 24 settembre 2018 al gravame è stato conferito il postulato effetto sospensivo.
Con scritti 31 gennaio, 3 e 6 febbraio 2020, le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale federale nuova documentazione.
Invitate a determinarsi nel merito, con allegato 15 febbraio 2021 D. S.p.A. e E. S.p.A. hanno postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione del Tribunale di appello. Quest'ultimo ha rinunciato a esprimersi, riconfermandosi nella motivazione e nelle conclusioni del proprio giudizio.
Le parti si sono poi nuovamente espresse mediante replica 9 agosto 2021, rispettivamente duplica 6 settembre 2021. Le ricorrenti hanno trasmesso ulteriore documentazione in data 17 giugno 2022, alla quale le opponenti hanno risposto con scritto 5 luglio 2022.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile, accogliendo l'opposizione al sequestro e annullando tale provvedimento.
Dai considerandi:
BGE 148 III 377 (380)Di seguito verrà dapprima analizzata la seconda condizione, ossia la verosimiglianza di una causa di sequestro, nel caso concreto fondata sul'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF.
Vi è verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera segnatamente quando il creditore sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza 5A_501/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 2.3.2) oppure se esiste un criterio di collegamento secondo il diritto internazionale privato che permette di fondare una competenza dei tribunali svizzeri (DTF 124 III 219 consid. 3b/bb) o di applicare il diritto svizzero alla controversia (DTF 123 III 494 consid. 3a; WALTER A. STOFFEL, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 3a ed. 2021, n. 90 segg. ad art. 271 LEF). Il giudice del sequestro può riferirsi ai criteri di collegamento previsti dalla LDIP (RS 291) anche se di fatto non entrano in considerazione né la competenza di un'autorità svizzera né l'applicazione del diritto svizzero (sentenza 5A_60/2013 del 27 maggio 2013 consid. 4.2.2.1, in SJ 2014 I pag. 30); non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (sentenza 5A_581/2012 citata consid. 5.2.4).
Di regola, la sola localizzazione in Svizzera dei beni di cui è chiesto il sequestro non costituisce invece un legame sufficiente ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (sentenze 5A_60/2013 citata consid. 4.2.2.2; 5A_581/2012 citata consid. 5.2.1; 5A_222/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.1.2 in fine). Secondo la dottrina, tale nesso potrebbe tuttavia essere sufficiente nel caso in cui il debitore abbia depositato i beni in Svizzera nell'unico intento di aggravare la situazione del creditore, rendendogli difficile, se non impossibile, esercitare la sua pretesa (sentenze 5A_60/2013 citata consid. 4.2.2.2 con rinvii dottrinali; 5A_222/2012 citata consid. 4.1.2 in fine con rinvii dottrinali; v. in particolare STOFFEL, op. cit., n. 94 ad art. 271 LEF).
2.3.2 La Corte cantonale ha rilevato che in concreto le sequestranti avevano fondato il legame sufficiente con la Svizzera della loro pretesa di risarcimento delle maggiorazioni percepite da J. sull'art. 129 cpv. 1 LDIP (relativo ad atti illeciti), sostenendo che il luogo dove quell'appropriazione indebita ha prodotto i suoi effetti è in SvizzeraBGE 148 III 377 (380) BGE 148 III 377 (381)presso la banca L. SA di Lugano, dove sono situati i conti sui quali è confluita parte di tali maggiorazioni. Il Tribunale di appello ha però scartato questo legame per il motivo che il risultato del'appropriazione indebita si è semmai già prodotto con il deposito delle somme sui conti bancari di G. Ltd. presso la banca R. in Irlanda.
La Corte cantonale si è poi però chiesta "se il trasferimento del maltolto su un conto bancario in Svizzera non sia da considerare un ulteriore atto illecito, distinto dall'appropriazione indebita". Essa ha osservato che il trasferimento del provento dell'appropriazione indebita da un conto in Irlanda sui conti svizzeri intestati a società off-shore pare infatti verosimilmente configurare un caso di riciclaggio di denaro - che costituisce anche un atto illecito sul piano civile (v. DTF 133 III 323 consid. 5.1) - imputabile al debitore: la pena massima per il reato di appropriazione indebita (5 anni, v. art. 138 n. 1 CP) è infatti superiore alla soglia di tre anni stabilita dai combinati art. 10 cpv. 2 e 305bis n. 1 CP, i fondi sono stati trasferiti verosimilmente a scopo di occultamento ("che il giroconto in questione abbia complicato il recupero del maltolto risulta già dalla procedura in esame, promossa dalle società formalmente intestatarie dei conti sequestrati") e inoltre al momento del trasferimento in Svizzera il reato a monte del riciclaggio non era ancora prescritto (v. DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb). Secondo il Tribunale di appello, il legame sufficiente del credito di risarcimento con la Svizzera è pertanto verosimile, nulla mutando il fatto che le sequestranti abbiano già promosso la causa civile di risarcimento in Italia (di modo che un foro sul territorio elvetico appaia escluso) e che il nesso del credito con la Svizzera sembri più debole di quello con l'Italia.
Se è vero che la nozione di "legame sufficiente" del credito con la Svizzera va esaminata sotto il profilo della sola verosimiglianza (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2, DTF 138 III 232 consid. 4.1.1) e non va interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4.5; DTF 124 III 219 consid. 3; DTF 123 III 494 consid. 3a), tale legame va nondimeno determinato secondo le regole del diritto esecutivo, le quali prevedono che la causa di sequestro va resa verosimile dal creditore (v.BGE 148 III 377 (382) BGE 148 III 377 (383)art. 272 cpv. 1 LEF). Quest'ultimo deve allegare i fatti costitutivi della causa di sequestro e produrre i mezzi di prova (documentali) che permettono di renderli verosimili (v. GILLIÉRON, op. cit., n. 11, 25 e 35 ad art. 272 LEF).
Incombe quindi al creditore che desidera fondare il legame sufficiente della sua pretesa con la Svizzera su un riciclaggio di denaro (quale atto illecito) di rendere verosimili le circostanze che realizzano i presupposti dell'art. 305bis CP. Il reato di riciclaggio di denaro presuppone in particolare che l'atto sia suscettibile di vanificare la confisca di valori patrimoniali (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; sentenza 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Se il reato a monte è stato perpetrato all'estero, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone inoltre che l'infrazione a monte non fosse prescritta quando è stato compiuto il presunto riciclaggio (DTF 145 IV 335 consid. 3.3; DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb; sentenza 6B_917/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 4.1.1) e che i valori patrimoniali possano essere confiscati - se non sulla base di un'autonoma pretesa confiscatoria svizzera - secondo il diritto estero in vigore al momento della commissione dei presunti atti riciclatori (DTF 145 IV 335 consid. 4.4).
Nel caso concreto, dopo aver scartato il legame sufficiente con la Svizzera fatto valere dalle sequestranti (che, come emerge dalla sentenza cantonale, si erano in sostanza fondate sull'atto illecito dell'appropriazione indebita), non spettava perciò alla Corte cantonale cercare l'esistenza di un altro legame sufficiente e dei fatti che lo rendessero verosimile. Più precisamente, in assenza di un'apposita allegazione delle creditrici, la Corte cantonale non poteva esaminare "d'ufficio" la verosimiglianza di un caso di riciclaggio di denaro ("un ulteriore atto illecito") e, in tale ambito, del presupposto dell'intento del debitore di rendere più difficile l'accesso ai suoi valori patrimoniali (ciò che peraltro non appare supportato da elementi concreti). Ritenendo verosimile che il credito di risarcimento delle sequestranti avesse un legame sufficiente con la Svizzera, il Tribunale di appello è "andato oltre il proprio potere d'esame" ed è quindi incorso in una violazione del divieto dell'arbitrio. La censura ricorsuale merita pertanto accoglimento.
Data l'assenza di una delle tre condizioni cumulative stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (v. art. 272 cpv. 1 LEF), non occorre esaminare le due ulteriori condizioni (verosimiglianzaBGE 148 III 377 (383) BGE 148 III 377 (384)dell'esistenza del credito e dell'appartenenza al debitore dei beni sequestrati). Come già deciso dal Pretore nel suo giudizio 31 ottobre 2017, l'opposizione al sequestro presentata dalle ricorrenti va accolta e il sequestro annullato.BGE 148 III 377 (384)