Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
3. In concreto è principalmente litigiosa la questione vol ...
Bearbeitung, zuletzt am 17.02.2024, durch: DFR-Server (automatisch)
 
47. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. AG contro Comunione dei Comproprietari del Condominio B. (ricorso in materia civile)
 
 
5A_100/2020 del 15 agosto 2023
 
 
Regeste
 
Art. 712g Abs. 3 ZGB; Stockwerkeigentum; Mehrheitserfordernis für die Änderung eines Reglements über die Verwaltung und Benutzung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 III 393 (393)A. Sulla particella n. 362 RFD di X. sorge il Condominio B., costituito nel 1970 e composto di 37 proprietà per piani. Il complesso è formato da un corpo principale (albergo e appartamenti) e da un corpo accessorio (ristorante). La proprietà per piani n. 967 (pari a 330/1000 del fondo base), che apparteneva a C. e nel 2008 è stata acquistata dalla A. AG, ha un diritto esclusivo sull'unità adibita ad albergo e ristorante. Alle altre 36 proprietà per piani (pari a complessivi 670/1000 del fondo base) è invece assegnato un diritto esclusivo sugli appartamenti.
BGE 149 III 393 (393) BGE 149 III 393 (394)L'art. 16 del regolamento per l'amministrazione e l'uso del Condominio B. riprende la regola dell'art. 712h cpv. 1 CC e prevede quindi che i comproprietari devono contribuire agli oneri comuni proporzionalmente al valore delle loro quote.
Tale chiave di riparto è stata oggetto di obiezioni da parte dell'allora proprietario della proprietà per piani n. 967, C., per il fatto che ai clienti del ristorante che non sono anche clienti dell'albergo è precluso l'accesso alla piscina e al giardino. A un'assemblea generale ordinaria dei comproprietari del Condominio B. del 27 maggio 1993 è stato deciso di accordare alla proprietà per piani n. 967 - dal 1992 e inizialmente per una durata di dieci anni - una riduzione del 15.83 % sulla quota di partecipazione alle spese comuni annue di 330/1000, in deroga all'art. 16 del regolamento. Tale riduzione è stata applicata tacitamente anche in seguito. A un'assemblea generale straordinaria dell'8 marzo 2013 l'accordo raggiunto il 27 maggio 1993 è stato revocato.
Il 27 settembre 2013 ha avuto luogo un'assemblea generale ordinaria, avente per oggetto fra l'altro una proposta della A. AG di modifica dell'art. 16 del regolamento nel senso di riconoscere una riduzione del 25 % sulla propria quota di partecipazione alle spese comuni annue e al fondo di rinnovamento di 330/1000 (oggetto n. 3). La convocazione precisava che, per essere accettata, la modifica doveva ottenere la maggioranza dei due terzi dei voti dei comproprietari, conformemente all'art. 29 del regolamento. L'oggetto n. 3 ha ottenuto 17 voti favorevoli (rappresentanti un valore della cosa pari a 616/1000) e 16 contrari, sicché, in difetto della maggioranza dei due terzi, è stato rigettato.
Il 14 agosto 2014 la A. AG ha convenuto la Comunione dei comproprietari del Condominio B. per far accertare che l'oggetto n. 3 era stato validamente approvato dalla maggioranza dei comproprietari e delle quote prevista dall'art. 712g cpv. 3 CC. Il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione con decisione 10 ottobre 2017.
B. Con sentenza 12 dicembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello della Comunione dei comproprietari del Condominio B. e ha respinto la petizione.
C. La A. AG è insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 3 febbraio 2020.BGE 149 III 393 (394)
BGE 149 III 393 (395)Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
(riassunto)
 
Giusta l'art. 712g cpv. 3 CC, ogni comproprietario può chiedere che sia stabilito e menzionato nel registro fondiario un regolamento per l'amministrazione e l'uso, il quale deve essere approvato da una maggioranza dei comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte del valore della cosa; con la medesima maggioranza può essere modificato il regolamento, anche se esso sia stabilito nell'atto costitutivo.BGE 149 III 393 (395)
BGE 149 III 393 (396)3.2 Nel caso concreto, il Pretore ha ritenuto che un'esigenza di maggioranza più severa rispetto a quella dell'art. 712g cpv. 3 CC non fosse ammissibile e che la proposta della qui ricorrente di modificare l'art. 16 del regolamento condominiale (nel senso di riconoscere una riduzione del 25 % sulla propria quota di partecipazione alle spese comuni annue e al fondo di rinnovamento) non soggiacesse quindi alla maggioranza dei due terzi dei voti prevista dall'art. 29 del medesimo regolamento, bensì alla doppia maggioranza dell'art. 712g cpv. 3 CC. Avendo raccolto il voto favorevole di 17 comproprietari su 33 presenti all'assemblea, i quali rappresentavano 616/1000 del valore della cosa, per il Pretore la proposta di modifica era stata validamente adottata dall'assemblea del 27 settembre 2013.
Secondo il Giudice di prime cure, inoltre, la riduzione del 25 % sulla quota di partecipazione alle spese comuni annue e al fondo di rinnovamento era conforme all'art. 712h cpv. 3 CC.
Il Pretore ha quindi accolto la petizione.
Dato che la proposta di riduzione del 25 % era stata rigettata, il Tribunale d'appello ha ritenuto che il quesito della conformità all'art. 712h cpv. 3 CC di tale riduzione fosse senza interesse ai fini del giudizio.BGE 149 III 393 (396)
BGE 149 III 393 (397)I Giudici cantonali hanno quindi riformato la decisione pretorile, respingendo la petizione.
3.4.1.1 In una sentenza del 2004 il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione della compatibilità con l'art. 712g cpv. 3 CC di un regolamento che richiedeva, per ogni sua modifica, l'unanimità, per il motivo che in quel caso era stato il ricorrente stesso a fissare tale regola più restrittiva e non poteva quindi far valere che essa fosse contraria alla legge (sentenza 5C.50/2004 del 23 giugno 2004 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 130 III 450). In una successiva sentenza del 2014 il Tribunale federale, chiamato a chiarire se una norma regolamentare che imponeva l'unanimità per modificare dei diritti d'uso preclusivi fosse compatibile con la doppia maggioranza richiesta dall'art. 712g cpv. 3 CC, ha lasciato la questione indecisa, per la ragione che il tenore di tale norma regolamentare era stato confermato con decisione unanime dei comproprietari (sentenza 5A_44/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.4.2, non pubblicato in DTF 140 III 561).
3.4.1.2 Secondo il legislatore, il requisito della doppia maggioranza dell'art. 712g cpv. 3 CC permette di evitare che un proprietario o un piccolo numero di proprietari rappresentante la maggioranza del valore della cosa possa imporre un regolamento ai più, o viceversa (Messaggio del 7 dicembre 1962 per un disegno di legge che modifica il libro quarto del Codice civile svizzero [Comproprietà e proprietà di piani], FF 1962 II 1840).BGE 149 III 393 (397)
BGE 149 III 393 (398)La dottrina è divisa sulla possibilità di prevedere un'esigenza di maggioranza più severa rispetto a quella che richiede l'art. 712g cpv. 3 CC per la modifica di un regolamento per l'amministrazione e l'uso. Per una parte degli autori, un inasprimento di tale doppia maggioranza, soprattutto se di carattere generale, è escluso (v. GÄUMANN/BÖSCH, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7a ed. 2023, n. 11 ad art. 712g CC; AMÉDÉO WERMELINGER, Das Stockwerkeigentum, 3a ed. 2023, n. 40 seg. e 145 ad art. 712g CC; l o stesso, La propriété par étages, 4a ed. 2021, n. 40 segg. e 145 ad art. 712g CC;MIHAELA AMOOS PIGUET, in Commentaire romand, Code civil, vol. II, 2a ed. 2016, n. 9 ad art. 712g CC; DANIELA KOHLER, Nachbarrecht im Innenverhältnis der Stockwerkeigentümer, 2016, n. 211; PIERRE GIOVANOLA, Les obligations réciproques des propriétaires d'étages et leurs sanctions, 1986, pag. 21; ROLF H. WEBER, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, 1979, pag. 385 seg.; CHRISTOPH MÜLLER, Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, 1973, pag. 99 seg.). Per un'altra corrente della dottrina, un inasprimento generale è invece ammissibile, ma soltanto entro certi limiti (v. SOPHIE MARTIN, L'assemblée générale de la communauté des propriétaires d'étages: organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, 2019, pag. 96 seg. n. 66; MONIKA SOMMER, Stockwerkeigentum, 3a ed. 2016, pag. 128; REY/ MAETZKE, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3a ed. 2009, pag. 123 n. 483; HEINZ REY, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 3a ed. 2007, n. 834; PAUL-HENRI STEINAUER, Questions choisies en rapport avec la propriété par étages, RVJ 1991 pag. 307 seg.; MEIER-HAYOZ/REY, Berner Kommentar, 1988, n. 88 seg. ad art. 712g CC e n. 90 ad art. 712m CC; HANS-PETER FRIEDRICH, Das Stockwerkeigentum, Reglement für die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, 1972, pag. 208 § 55 n. 4).
Ora, dal Messaggio del Consiglio federale e - malgrado giungano a conclusioni tra loro diverse - dalle varie opinioni dottrinali emerge in sostanza una duplice preoccupazione comune: il requisito di maggioranza per modificare un regolamento per l'amministrazione e l'uso deve, da un lato, permettere di tutelare i comproprietari di minoranza dal vedersi facilmente imporre una modifica del regolamento e, dall'altro, evitare però che un comproprietario o una minoranza di comproprietari possa esercitare un'influenza tale da bloccare qualsiasi modifica e quindi la gestione e l'evoluzione dell'ordinamento comunitario (ciò che sarebbe in contraddizione con il diritto di ogni comproprietario di chiedere che sia stabilito, e modificato, un regolamento; v. art. 712g cpv. 3 CC). Ne consegue che, fintanto che taliBGE 149 III 393 (398) BGE 149 III 393 (399)due funzioni sono assicurate, non si giustifica negare la possibilità di prevedere un'esigenza di maggioranza, anche avente carattere generale, più severa rispetto a quella dell'art. 712g cpv. 3 CC. A seconda della specifica costellazione, l'esigenza di una maggioranza di, per esempio, tre quinti o due terzi va perciò considerata in linea di principio ammissibile (v. in questo senso STEINAUER, op. cit., pag. 308; SOMMER, op. cit., pag. 128), non invece quella dell'unanimità.
3.4.1.3 Nella presente fattispecie, sin dalla costituzione del condominio, il regolamento esige la maggioranza dei due terzi dei voti dei comproprietari per ogni sua modifica ("salvo per le disposizioni per le quali la legge esige l'unanimità"). Questa maggioranza qualificata, prevista dall'art. 29 del regolamento, rientra nei limiti appena esposti. Per quanto riguarda le due summenzionate funzioni, la ricorrente non pretende che in concreto tale maggioranza qualificata ostacolerebbe la gestione e l'evoluzione dell'ordinamento comunitario; reputa però, come detto in precedenza, che andrebbe "nella direzione opposta alla protezione delle minoranze", tanto che essa potrebbe vedersi "facilmente" imporre una modifica del regolamento dagli altri comproprietari, seppur detenenti poche quote.
Ricordato comunque che in concreto la ricorrente non sta subendo una modifica del regolamento, ma la sta proponendo, il suo argomento non può essere seguito. Un inasprimento di un'esigenza di maggioranza è, semmai, proprio nell'interesse delle minoranze di comproprietari (v. SOMMER, op. cit., pag. 128; MEIER-HAYOZ/REY, op. cit., n. 88 seg. ad art. 712g CC e n. 90 ad art. 712m CC; WEBER, op. cit., pag. 385; v. anche sentenza 5A_222/2007 del 4 febbraio 2008 consid. 3.3.2, non pubblicato in DTF 134 III 237). Con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 29 del regolamento, per opporsi a una modifica basta infatti riunire un numero di voti superiore a un terzo. Se la ricorrente non vi riuscisse, ciò starebbe appunto a significare che la modifica è stata approvata da ben due terzi dei votanti almeno, per cui - pur tenendo conto della differenza tra il valore della sua quota (330/1000) e quella degli altri 36 condomini (variante ciascuna tra gli 8/1000 e i 39/1000) - essa non si vedrebbe comunque imporre una modifica del regolamento da un piccolo numero di quote.
È quindi senza violare l'art. 712g cpv. 3 CC che la Corte cantonale ha stabilito che la maggioranza necessaria per modificare l'art. 16 del regolamento condominiale era quella, qualificata, dell'art. 29 del medesimo regolamento e che all'assemblea del 27 settembre 2013 essa non era stata raggiunta. La censura va respinta.BGE 149 III 393 (399)
BGE 149 III 393 (400)3.4.2 La ricorrente ritiene poi che il Tribunale d'appello avrebbe dovuto ammettere che la "decisione di negare una riduzione del 25 %" sulla propria quota di partecipazione alle spese comuni annue e al fondo di rinnovamento viola l'art. 712h cpv. 3 CC, subordinatamente il principio della parità di trattamento tra comproprietari per la mancata applicazione della "suddivisione dei costi secondo il principio della causalità [...] ancorata in modo così espresso nell'ordinamento generale della Comunione".
La ricorrente stessa riconosce tuttavia che il Tribunale d'appello ha dichiarato il predetto "interrogativo senza interesse [...] ai fini del giudizio". Nel gravame all'esame essa avrebbe quindi dovuto spiegare per quale ragione i Giudici cantonali avrebbero invece dovuto vagliarlo a prescindere dal rigetto della sua proposta di modifica dell'art. 16 del regolamento condominiale. Essa si limita invece a esporre anche in questa sede le "argomentazioni di fatto e di diritto, ritenute 'superflue' dalla contestata sentenza del Tribunale cantonale" e a considerare "deludente, dopo 2 anni di attesa, questa non evasione [...] di un tema importante" che "sarebbe giunto in ogni caso davanti all'Alta Corte Federale". La censura, priva di un confronto con la sentenza impugnata, va ritenuta insufficientemente motivata e quindi inammissibile.BGE 149 III 393 (400)