Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Dai considerandi di diritto:
2. a) Il ricorrente fa valere che sulle autostrade svizzere vige  ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
33. Estratto della sentenza della Corte di cassazione del 17 agosto 1987 nella causa X. c. Dipartimento di polizia del cantone Ticino (ricorso per cassazione)
 
 
Regeste
 
Verurteilung wegen Missachtung einer auf einer mangelhaften Verfügung beruhenden Geschwindigkeitsbeschränkung.
 
Eine Verfügung ist nur dann nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er leicht erkennbar ist und wenn zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Die letztgenannte dieser drei kumulativen Voraussetzungen ist in der Regel im Bereich der Strassensignalisation nicht erfüllt.
 
 
BGE 113 IV 123 (124)Dai considerandi di diritto:
 
- per evitare o attenuare pericoli particolari, nel caso di necessità speciali di protezione o per migliorare la fluidità del traffico;
- se un pericolo è percepibile difficilmente o troppo tardi e non può essere eliminato altrimenti, oppure se è dimostrato che emissioni esagerate di rumore non possono essere ridotte in modo rilevante ricorrendo ad altri provvedimenti; e
- a condizione che sia stato accertato previamente mediante una perizia che il provvedimento è necessario e adatto, o se sia indicato prendere altre misure; gli esperti devono tenere in considerazione, tra l'altro, la necessità di una protezione locale speciale (art. 32 cpv. 3 e 4 LCS, art. 108 cpv. 1-4 OSS).
Il ricorrente adduce che per la galleria da lui percorsa non è stata allestita una siffatta perizia, che tenga conto delle circostanze concrete; la limitazione a 100 km/h della velocità massima non è pertanto valida; dovendo vigere il limite generale di 120 km/h, egli, circolando a 142 km/h, ha quindi ecceduto soltanto di 22 km/h e non di 42 km/h, il limite determinante.
b) La censura del ricorrente va disattesa. L'indicazione di velocità massime consentite costituisce un atto amministrativo. Se tale atto è stato emanato senza che fosse stata previamente allestita la perizia prescritta dalla legge, esso è inficiato da un vizio. Atti amministrativi affetti da un vizio non sono tuttavia, di regola, nulli, ma solo impugnabili. L'impugnazione deve aver luogo dinanzi alle autorità competenti entro i termini all'uopo previsti. In assenza d'impugnazione, l'atto amministrativo viziato diviene valido. La nullità di un atto amministrativo viziato può, per converso, essere fatta valere sempre ed in ogni procedura. Essa va ammessa tuttavia soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
- il vizio è particolarmente grave;
- esso è riconoscibile manifestamente o quanto meno agevolmente;
- la certezza del diritto non verrebbe ad essere seriamente compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa (DTF 104 Ia 176 consid. c, DTF 99 Ia 135 consid. 4 e richiami; GRISEL, Traité de droit admnistratif, ediz. 1984,BGE 113 IV 123 (124) BGE 113 IV 123 (125)vol. I, pag. 418 e 422).
Orbene, il ricorrente non adduce che la limitazione della velocità ordinata nell'ambito della galleria di cui trattasi sia stata impugnata entro il termine stabilito dalla legge (art. 50 PA). In quanto tale limitazione fosse viziata, essa è quindi cresciuta in giudicato in assenza di un motivo di nullità. Il fatto che l'autorità competente abbia rinunciato a far allestire una perizia non basta per considerare nullo il provvedimento in questione. Manca in primo luogo il requisito di un vizio particolarmente grave. È manifesto che la circolazione in una galleria autostradale può dar luogo a pericoli particolari, a causa del brusco cambiamento delle condizioni di visibilità e della sensazione che la carreggiata sia divenuta più stretta; a detti pericoli può essere ovviato solamente con una corrispondente riduzione della velocità. In tali condizioni non è ravvisabile un vizio particolarmente grave nel rinunciare a una perizia.
Ma persino se si volesse ammettere l'esistenza di un vizio procedurale particolarmente grave, dovrebbe rilevarsi l'assenza dell'ulteriore requisito della nullità di un atto amministrativo viziato, secondo cui la nullità non deve compromettere la certezza del diritto (DTF 104 Ia 177 consid. c e richiami). La certezza del diritto riveste una grande importanza nella circolazione stradale. Perciò una limitazione della velocità affetta da gravi vizi può essere considerata nulla solo in casi eccezionali. Laddove la nullità di un segnale non è riconoscibile senz'altro per ogni utente della strada, sussiste un eminente interesse pubblico a che i conducenti si attengano alla disciplina del traffico quale risulta dalla segnaletica. L'inosservanza da parte di certuni di un segnale di cui si eccepisce la nullità può comportare pericoli particolari per altri. Chi confida nella validità di un limite di velocità segnalato, rischia di valutare erroneamente la velocità di altri utenti della strada che non lo rispettano; ciò può avere come conseguenza reazioni erronee che, precisamente nell'ambito di gallerie, ponti ecc., sono suscettibili di produrre gravi incidenti della circolazione (cfr. al proposito la sentenza inedita della Corte di cassazione del Tribunale federale del 9 novembre 1986 nella causa S.Z.).
Va quindi tenuto fermo che l'atto amministrativo contestato dal ricorrente non era nullo, bensì valido. La Corte cantonale ha pertanto fondato a ragione la propria decisione su di una velocità massima consentita di 100 km/h. Ne discende che su questo punto il gravame dev'essere respinto.BGE 113 IV 123 (125)