23. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale nella causa A. contro Procuratore pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione) | |
6S.110/2005 del 1° settembre 2005 | |
Regeste | |
Art. 173 und 176 StGB; üble Nachrede durch Schrift, Bild oder andere Mittel.
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Die Auslegung ehrverletzender Behauptungen ist eine Rechtsfrage und als solche im Rahmen einer Nichtigkeitsbeschwerde vom Bundesgericht überprüfbar (E. 3.3.3).
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Voraussetzungen, unter welchen die Seitengestaltung, die Titel und die Fotografien einer Reportage in ihrer Gesamtheit eine Ehrverletzung darstellen (E. 3.3.3).
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Sachverhalt | |
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A pagina 2, subito sotto il citato pulsante, veniva collocata una striscia riassuntiva denominata "I fatti", comprendente due fotografie di D., di cui una con E. e l'altra con F. Sopra la prima fotografia figurava la dicitura "Giugno 2000. Inchiesta sul giudice" e sopra la seconda "Inizio agosto 2000. Amici da alcuni anni". Accanto ad esse veniva inserito un breve trafiletto sulla vicenda E.-D. Al centro della pagina 2 veniva posta una grande fotografia di G. e, di fianco, una striscia verticale colorata dal titolo "I protagonisti", con una breve presentazione di G., H., I., C., E., L. e D. Nella striscia verticale venivano pure inserite le fotografie di I., E. e D.
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Il 5 settembre 2002, reputandosi leso nel suo onore, D. presentava al Ministero pubblico un esposto contro B. e A. Con decreti di accusa 14 luglio 2003 il Procuratore pubblico riconosceva entrambi autori colpevoli di diffamazione e li condannava ad una multa di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 800.-.
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Il giudice della Pretura penale, statuendo su opposizione degli interessati e previo congiungimento dei due procedimenti, con sentenza del 22 ottobre 2003 assolveva B., mentre confermava l'imputazione e la pena contenute nel decreto di accusa a carico di A.
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In data 25 febbraio 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione interposto da A. contro la sentenza pretorile.
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A. insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale domandandone l'annullamento per violazione del diritto federale. ![]() | |
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui è ammissibile.
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Erwägung 3 | |
3.2 La CCRP rileva come la lesione dell'onore non derivi unicamente dalla veste grafica e dall'impaginazione del giornale, ma dalla combinazione di entrambi gli elementi con tre fotografie di D. sotto il pulsante "G. connection", dopo che il tema era già lanciato in prima pagina con il titolo "Corruzione a Palazzo. Ecco i nuovi intrighi". Condividendo le argomentazioni pretorili l'ultima Corte cantonale considera come dal complesso degli articoli, dei titoli e delle fotografie il lettore potesse solo concludere che il tema del servizio fosse il caso di G., con particolare riferimento ai suoi rapporti con taluni funzionari cantonali. Trovando poi le immagini del querelante inserite nel medesimo contesto e collocate in due strisce ![]() ![]() | |
3.3.1 Le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (DTF 118 IV 153 consid. 4c). Nella fattispecie è quindi a ragione che l'insorgente sottolinea la necessità di applicare l'art. 173 CP in maniera rispettosa della libertà dei media giusta l'art. 17 Cost. (v. anche art. 10 CEDU; in generale sullo statuto dei mass media nella nuova Costituzione federale v. ROBERTO PEDUZZI, Meinungs- und Medienfreiheit in der Schweiz, tesi Zurigo 2004, pag. 17-19; FRANZ ZELLER, Öffentliches Medienrecht, Berna 2004, pag. 91-99; ANDREAS AUER, Les médias dans la nouvelle Constitution fédérale, in Medien, Kriminalität und Justiz a cura di Ursula Cassani/Renie Maag/Marcel Alexander Niggli, Coira/Zurigo 2001, pag. 13-34). D'altro canto non va dimenticato che le norme penali in ambito di delitti contro l'onore e la sfera personale riservata sono a loro volta espressione di diritti fondamentali come il rispetto della dignità umana (art. 7 Cost.) e la protezione della sfera privata (art. 13 Cost. rispettivamente art. 8 CEDU), i quali devono essere parimenti tenuti in considerazione per un'interpretazione conforme alla Costituzione (v. del resto lo stesso art. 10 n. 2 CEDU sui limiti alla libertà di espressione, con la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare le sentenze nelle seguenti cause, con rispettivi rinvii: Cumpãnã contro Romania del 17 dicembre 2004, n. 88-91; Karhuvaara contro Finlandia del 16 novembre 2004, n. 37-42; Perna contro Italia del 6 maggio 2003, Recueil CourEDH 2003-V pag. 303, n. 39; Feldek contro Slovacchia del 12 luglio 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII pag. 117, n. 72-76; più in generale sulla contrapposizione fra libertà dell' informazione e protezione dall' informazione v. ROLF H. WEBER, Informations- und ![]() ![]() | |
Si tratta di un'interpretazione che nel caso in esame deve basarsi sia sull'impostazione grafica che sul contenuto testuale e fotografico ![]() ![]() | |
A torto insiste quindi l'insorgente sul fatto che D. e G. sono comunque due protagonisti del "Ticinogate" per cui gli accostamenti fra i due sarebbero frequenti nella stampa. Non è l' accostamento grafico in quanto tale ad essere diffamatorio, bensì l' inserimento di immagini e testi relativi a D. all'interno di un ben preciso discorso che, in forza della architettura grafica ad esso sottesa, induce il lettore a ritenere, contrariamente al vero, che lo stesso D. fosse direttamente ![]() ![]() | |