Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Dai considerandi:
1. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sap ...
Erwägung 6
7. Resta da esaminare se la normativa bilaterale italo-svizzera p ...
Bearbeitung, zuletzt am 12.07.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
25. Estratto della sentenza nella causa S. contro Cassa svizzera di compensazione e Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
 
 
H 37/03 del 5 febbraio 2004
 
 
Regeste
 
Art. 8, 20 und Anhang II FZA; Art. 2 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 Bst. c, Art. 6, Art. 7 Abs. 2 Bst. c, Art. 45 ff. und Anhang III der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 153a AHVG; Art. 7 lit. a des schweizerisch-italienischen Abkommens vom 14. Dezember 1962 über Soziale Sicherheit: Anspruch auf eine Pauschalabfindung.
 
 
BGE 130 V 150 (151)Dai considerandi:
 
(...)
 
Erwägung 6
 
6.2 Sennonché, l'art. 20 dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC) stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata unaBGE 130 V 150 (151) BGE 130 V 150 (152)loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Similmente, gli art. 6-8 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (regolamento n. 1408/71), sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'Allegato III del regolamento (art. 7 n. 2 lett. c del regolamento n. 1408/71; cfr. pure DTF 130 V 59 seg. consid. 2.2; FF 1999 5275).
6.4 Gli art. 45 segg. del regolamento n. 1408/71 non prevedono, direttamente o indirettamente - in virtù del rinvio alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile (cfr. art. 46 n. 1 lett. a punto i e n. 2 del predetto regolamento, giusta il quale l'autoritàBGE 130 V 150 (152) BGE 130 V 150 (153)competente [svizzera] calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a norma delle sole disposizioni della legislazione [LAVS] che essa applica) - alcuna modalità di liquidazione forfetaria delle pretese pensionistiche di vecchiaia.
6.5 Ora, essendo in concreto il campo di applicazione dell'ALC, rispettivamente dei regolamenti di riferimento, da un lato, e della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962, dall'altro, identico - entrambi gli ordinamenti disciplinando la liquidazione delle prestazioni pensionistiche in caso di vecchiaia e morte -, e non prevedendo l'ALC alcuna riserva espressa in favore del mantenimento della regolamentazione di cui all'art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera, se ne deve concludere che la rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. FF 1999 5295; ROLAND A. MÜLLER, Soziale Sicherheit, in: THÜRER/WEBER/ZÄCH [editori], Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurigo 2002, pag. 167; ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002, pag. 81; BEATRIX DE CUPIS, Les prestations de l'AVS et de l'AI, in: ERWIN MURER [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001, pag. 145 seg.). La soppressione di questa forma di liquidazione è dovuta al fatto che i versamenti all'estero devono avvenire secondo le stesse modalità dei pagamenti interni (JÜRG BRECHBÜHL, Die Auswirkungen des Abkommens auf den Leistungsbereich der ersten und der zweiten Säule, in: MURER [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001, pag. 109).
7.1 Appellandosi a questo principio, l'insorgente sembra invocare l'applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (sulla rilevanza, per i tribunaliBGE 130 V 150 (153) BGE 130 V 150 (154)svizzeri, della prassi da essa instaurata cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, a norma del quale, nella misura in cui l'applicazione dell'Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma [21 giugno 1999]).
7.2 Dopo avere in un primo tempo, in una sentenza del 7 giugno 1973, nella causa 82/72, Walder, Racc. 1973 pag. 599, stabilito che gli art. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 - stante i quali, come detto (consid. 6.2), quest'ultimo sostituisce le convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri - hanno natura imperativa e non ammettono eccezioni all'infuori di quelle espressamente previste dal regolamento e dai suoi allegati, essa Corte, pronunciandosi sulla compatibilità di tale soluzione con il principio della libera circolazione dei lavoratori enunciato dal Trattato CE, ha avuto modo di osservare in una seconda fase che gli art. 48 par. 2 e 51 dello stesso Trattato (corrispondenti agli art. 39, rispettivamente 42, nella versione consolidata [cfr. Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002, pag. 33 segg.], i quali, oltre ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e a vietare qualsiasi forma di discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, sollecitano il Consiglio ad adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori) ostano a che un lavoratore, il quale abbia già esercitato il suo diritto di libera circolazione, perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. 1991 pag. I-323; cfr. pure sentenza del 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. 1995 pag. I-3813). Concetto, questo, che è stato riaffermato recentemente in una sentenza del 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. 2002 pag. I-1261, che ha ribadito la possibilità di disapplicare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale cui tale regolamento di regola si è sostituito, anche qualora tale lavoratore abbia esercitato un diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore di detto regolamento e quando il Trattato CE non era ancora efficace nello Stato d'origine del lavoratore medesimo, vale a dire in un momento in cui esso non poteva invocare, nello StatoBGE 130 V 150 (154) BGE 130 V 150 (155)di svolgimento dell'attività lavorativa, gli art. 39 segg. (ex art. 48 segg.) del Trattato CE (punto 28).