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Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
Erwägung 4
Erwägung 4.3
Erwägung 5
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23. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa A. contro Helsana Assicurazioni SA (ricorso in materia di diritto pubblico)
 
 
8C_276/2015 dell'8 marzo 2016
 
 
Regeste
 
Art. 4 ATSG; Art. 9 Abs. 2 und 3 UVV; Unfallbegriff, Prothese, unfallähnliche Körperschädigung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 142 V 219 (219)A.
A.a Il 28 febbraio 2011 è stata impiantata ad A., geologo indipendente, una protesi nell'anca sinistra. Il 7 marzo 2012, in seguito a complicazioni derivanti dal precedente intervento, è stata inserita quella che sarebbe dovuta essere la protesi definitiva.
A.b Successivamente A., secondo le sue dichiarazioni, ha subito la rottura della protesi, mentre stava uscendo dal suo autoveicolo. Il 12 settembre 2013 egli ha dovuto effettuare un nuovo intervento.BGE 142 V 219 (219)
BGE 142 V 219 (220)A.c Il 22 aprile 2014 mediante decisione formale Helsana Assicurazioni SA, come assicuratore contro gli infortuni, ha negato il proprio obbligo a versare prestazioni: l'assicuratore ha considerato che la rottura della protesi era dovuta a malattia o meglio a un fenomeno degenerativo, difettando quindi la presenza di un evento esterno straordinario. Analogamente è stata esclusa la possibilità di far ricadere il disturbo fra le lesioni corporali parificate, non figurando tale aspetto sull'elenco di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF (RS 832.202). Il 30 giugno 2014 l'assicuratore ha confermato su opposizione il proprio provvedimento.
B. Con giudizio del 9 marzo 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione.
C. A. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio sia riformato nel senso di accertare un obbligo di Helsana Assicurazioni SA a erogare le prestazioni.
Non sono state chieste osservazioni.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
 
 
Erwägung 4
 
4.2 Il ricorrente, dopo aver riassunto le tappe principali della procedura, sostiene che il suo caso debba risolvere il quesito a sapere se laBGE 142 V 219 (220) BGE 142 V 219 (221)rottura di una protesi (apparentemente difettosa) sia da trattare come infortunio o malattia. Proprio la difettosità della protesi, secondo il ricorrente, deve essere considerata quale fattore esterno, peraltro di natura repentina. Ad ogni modo, proprio perché le protesi sono prodotti di altissima qualità, sarebbe sicuramente inabituale e straordinaria la costruzione di un impianto difettoso. Tale aspetto comporterebbe inoltre la realizzazione di uno sforzo eccessivo, essendosi fratturata la protesi. A torto la Corte cantonale parlerebbe pertanto di malattia o infortunio pregresso all'anca.
 
Erwägung 4.3
 
 
Erwägung 5