1. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa A. contro Cassa cantonale di compensazione (ricorso in materia di diritto pubblico) | |
9C_663/2021 del 6 novembre 2022 | |
Regeste | |
Art. 185 Abs. 3 BV; Art. 5 Abs. 2 der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall; Entschädigung für den Erwerbsausfall einer selbständigerwerbenden Person aufgrund des Coronavirus; Gesetz- und Verfassungsmässigkeit der Bestimmungen der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall betreffend den Betrag und die Berechnung der Entschädigung in den verschiedenen zeitlich massgebenden Versionen.
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Sachverhalt | |
A.a A., nata nel 1974, è attiva come indipendente in qualità di violinista, insegnante e concertista. In seguito ai provvedimenti adottati per la pandemia Covid-19 e al susseguente divieto di manifestazioni, A. ha presentato il 18 agosto 2020 una domanda di indennità di perdita di guadagno. La Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) ha accolto tale domanda e con conteggio del 19 agosto 2020 le ha riconosciuto il diritto a un'indennità giornaliera di fr. 35.20 per il periodo dal 17 marzo al 31 luglio 2020. Questa prestazione era calcolata fondandosi su un reddito imponibile di fr. 15'800.- conformemente alla decisione definitiva di tassazione per l'anno 2018. La Cassa ha poi confermato l'importo dell'indennità giornaliera con le corrispettive basi di calcolo per i periodi dal 1° al 31 agosto 2020, dal 1° al 16 settembre 2020, dal 17 al 30 settembre 2020 e dal 1° al 31 ottobre 2020 (conteggi del 2, rispettivamente del 21 settembre 2020 e del 19 gennaio 2021).
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A.b Nel frattempo, il 21 ottobre 2020, l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano ha emanato la decisione di tassazione relativa all'anno 2019 fissando un reddito imponibile cantonale di fr. 34'900.-. Il 22 gennaio 2021 A. ha trasmesso alla Cassa un suo scritto datato 17 dicembre 2020 con il quale chiede di ricalcolare l'indennità giornaliera sulla base dei dati di tassazione 2019. L'importo della prestazione dovrebbe quindi essere fissato a fr. 77.55 al giorno. Con decisione del 2 febbraio 2021, confermata su opposizione l'8 luglio 2021, la Cassa ha respinto tale richiesta e confermato la correttezza dell'importo di fr. 35.20 già riconosciuto e fondato sui dati disponibili il 16 settembre 2020.
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B. Con sentenza del 15 novembre 2021 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A. Nel corso della procedura cantonale, l'insorgente ha chiesto di calcolare l'importo dell'indennità giornaliera sulla base di un reddito imponibile di fr. 40'200.-, corrispondente a un importo complessivo di fr. 14'943.85 per le indennità giornaliere da versare. L'importo di fr. 40'200.-, fissato tenuto conto della nuova decisione di tassazione dei contributi del 2019, è stato ripreso nella decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG emanata l'8 settembre 2021 dalla Cassa.
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C. A. inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo in via principale di annullare la sentenza del 15 novembre 2021, la decisione su opposizione dell'8 luglio 2021 e la decisione del 2 febbraio 2021 e di fissare l'importo dell'indennità giornaliera sulla base di un reddito imponibile di fr. 40'200.-. La prestazione dovrebbe essere ricalcolata sulla base di questo parametro con susseguente diritto a un importo totale di fr. 14'943.85. In via subordinata, l'insorgente chiede, previo annullamento delle decisioni sopracitate, di calcolare l'importo dell'indennità giornaliera sulla base di un reddito imponibile di fr. 34'200.- con il diritto a un importo totale di fr. 12'281.50. In via ancora più subordinata, la ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata ed eventualmente le decisioni amministrative citate e di rinviare la causa rispettivamente alla Cassa o al Tribunale cantonale per nuova decisione.
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Invitati a prendere posizione sul ricorso, la Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno proposto di respingerlo. La ricorrente ha inoltrato una replica.
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Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui era ammissibile.
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6. Per illustrare il regime legale determinante occorre operare una distinzione tra le regole in vigore dal 17 marzo 2020 fino al 16 settembre successivo (consid. 6.1) e quelle in vigore a partire dal 17 settembre 2020 (consid. 6.2).
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Erwägung 6.1 | |
6.1.2 È pacifico che la ricorrente, in qualità d'indipendente, adempie le condizioni per avere diritto a un'indennità di perdita di guadagno in applicazione dell'art. 2 cpv. 3bis in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1bis lett. b n. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 (RU 2020 2223). L'importo di questa prestazione è disciplinato dall'art. 5 il cui cpv. 2 prevede che all'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1). Dopo la fissazione dell'indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all'avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest'ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data. Secondo la sentenza DTF 148 V 162 consid. 5.3 già citata, l'importo dell'indennità giornaliera deve essere fissato in base ai dati fiscali relativi al 2019. Giusta l'art. 11 cpv. 1 LIPG per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'UFAS di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati. Dando seguito a questa disposizione, l'art. 7 cpv. 1 OIPG (RS 834.11), nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2021 (RU 2005 1251), prevede che l'indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio; se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.
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Erwägung 6.2 | |
6.2.2 Per completezza va segnalato che il testo dell'art. 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 è stato ulteriormente modificato con effetto dal 18 gennaio al 30 giugno 2021 su un punto che non è rilevante per il presente quesito (RU 2021 5) e poi dal 1° luglio 2021 (RU 2021 390). Il tenore in vigore dal 1° luglio 2021 dell'art. 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 contiene una modifica sostanziale e prevede quanto segue: per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'art. 2 cpv. 1bis lett. b n. 2, cpv. 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d'applicazione del cpv. 2bis è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Un nuovo capoverso 2ter prevede che dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019 se, nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'art. 2 cpv. 1bis lett. b n. 2, cpv. 3, 3bis o 3quinquies, la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell'attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter.
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Erwägung 7 | |
7.2 La ricorrente fa valere che il limite temporale del 16 settembre 2020 è arbitrario e contrario al principio di uguaglianza giuridica. Infatti, il rispetto di tale termine non dipende dalla volontà di chi richiede una prestazione ma piuttosto da quando un'autorità fiscale emana una decisione di tassazione. Per quanto riguarda il suo obbligo di partecipare all'istruttoria e di fornire alla Cassa i dati relativi al 2019 al più tardi il 16 settembre 2020, la ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita in quanto non ha potuto esprimersi su questa argomentazione prima della sentenza cantonale. Sul merito di questa censura la ricorrente fa valere che i testi delle ordinanze citate, e delle relative direttive, si riferiscono esplicitamente alla tassazione fiscale del 2019, i quali sono peraltro vincolanti per le casse di compensazione. Doveva pertanto esserle possibile trasmettere i dati più recenti relativi al 2019 anche dopo il 17 settembre 2020. In proposito, riferendosi a una sua comunicazione del 14 dicembre 2021, la ricorrente fa valere di avere preso contatto con i funzionari della Cassa a diverse riprese per segnalare le differenze di reddito tra il 2019 e gli anni precedenti, ciò che dimostrerebbe l'assenza di una sua negligenza per l'istruttoria della domanda. La possibilità di presentare una richiesta di ricalcolo anche dopo il 17 settembre 2020 risulterebbe inoltre dal fatto che gli interessi di mora, in caso di ritardo dei pagamenti dei contributi AVS, non decorrono da subito (in particolare con riferimento all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). Anche se la pandemia ha creato una situazione di urgenza, questo non giustifica che si possa derogare ai principi costituzionali sopracitati.
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9. L'ordinanza COVID-19, nel suo tenore in vigore fino al 16 settembre 2020, costituisce un atto normativo che il Consiglio federale ha adottato all'inizio della pandemia di coronavirus fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost. Si tratta di un'ordinanza di sostituzione indipendente da una legge parlamentare. Il Tribunale federale può rivederne la costituzionalità a titolo pregiudiziale e non applicarla se viola i diritti fondamentali (DTF 147 V 423 consid. 3.3; DTF 147 I 333 consid. 1.5 con riferimenti). L'ordinanza COVID-19 nel suo tenore in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è invece un'ordinanza che il Consiglio ha adottato in applicazione della delegazione legislativa contenuta nell'art. 15 della legge COVID-19. Questa ordinanza può beneficiare dell'immunità costituzionale solo se il suo contenuto è determinato da una legge federale, nel caso contrario è sottoposta a un esame di costituzionalità da parte del Tribunale federale (DTF 141 II 169 consid. 3.4).
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Erwägung 11 | |
La costituzionalità delle disposizioni litigiose in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è inoltre inficiata dalla seguente considerazione. Le critiche relative all'impossibilità di prendere in considerazione anche i dati fiscali posteriori al 17 settembre 2020 - e di procedere a un nuovo calcolo - sono suffragate anche dagli art. 11 cpv. 1 LIPG e in particolare dall'art. 7 cpv. 1 OIPG nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2021, ai quali rinvia per analogia l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OIPG, l'indennità deve essere calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio; se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.
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Deve essere inoltre ricordato che a partire dal 1° luglio 2021 le indennità giornaliere sono calcolate sulla base della tassazione fiscale per il 2019 senza più limiti di tempo (consid. 6.2.2 di cui sopra). L'obbligo di presentare una richiesta al più tardi fino al 16 settembre 2020 e il divieto di ricalcolare l'indennità giornaliera con parametri più recenti vale quindi solo per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. I beneficiari di prestazioni per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono quindi svantaggiati senza motivo rispetto a chi ha potuto beneficiare di prestazioni a partire dal 1° luglio 2021.
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