Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Regeste
Sachverhalt
Dai considerandi:
Erwägung 3
Erwägung 3.3
Erwägung 4
Erwägung 5
Bearbeitung, zuletzt am 24.02.2024, durch: DFR-Server (automatisch)
 
18. Estratto della sentenza della III Corte di diritto pubblico nella causa Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico)
 
 
9C_223/2022 del 15 maggio 2023
 
 
Regeste
 
Art. 9, 10 und 11 ELG; Art. 4, 5, 11a und 14a ELV; gemeinsame Berechnung der Ergänzungsleistungen einer Bezügerin von Leistungen der IV und ihres Kindes, welches eine Kinderrente der IV bezieht und mit ihr in einem gemeinsamen Haushalt lebt; anrechenbare Einnahmen; Abzug der Freibeträge.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 149 V 185 (186)A. A. è al beneficio di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità e di prestazioni complementari dell'AI dal 2015. Il 18 dicembre 2020 la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) le ha comunicato l'importo della prestazione complementare per il 2021, ovvero fr. 1'526.- mensili - oltre al rimborso del premio di cassa malati - calcolata secondo il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2021, a lei più favorevole. In particolare, la Cassa ha dedotto la franchigia di fr. 1'500.- dal reddito da lavoro, nullo, di A. e non da quello di apprendista della figlia, beneficiaria anch'essa di una rendita per figli dell'AI che viveva in comunione domestica con lei. Con decisione formale del 9 febbraio 2021 la Cassa ha confermato tale importo e con quella del 29 marzo 2021 ha adeguato alcuni elementi nella base di calcolo, confermando l'importo di fr. 1'526.- per il 2021. Mediante decisione su opposizione del 6 settembre 2021, la Cassa ha respinto l'opposizione dell'interessata.
B. Adito su ricorso di A., con sentenza del 14 marzo 2022, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha accolto il gravame e rinviato gli atti alla Cassa per nuova decisione sulle prestazioni complementari nel senso dei considerandi.
C. La Cassa inoltra il 29 aprile 2022 (timbro postale) un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale del 14 marzo 2022 e la conferma delle sue decisioni del 29 marzo e del 6 settembre 2021.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, A. propone di respingerlo - domandando nel contempo l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocino - mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) con parere del 19 agosto 2022, a cui l'assicurata ha presentato ulterioriBGE 149 V 185 (186) BGE 149 V 185 (187)osservazioni il 2 settembre 2022, sostiene le conclusioni dell'amministrazione.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
 
 
Erwägung 3
 
 
Erwägung 3.3
 
3.3.1 Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la riforma della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), ovvero la riforma delle PC del 22 marzo 2019 (RU 2020 585; FF 2016 6705). In caso di modifica della legislazione, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, salvo disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 148 V 21 consid. 5.3 con riferimenti). Ora, dalle disposizioniBGE 149 V 185 (187) BGE 149 V 185 (188)transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) e della modifica del 20 dicembre 2019, si evince in sostanza, per quanto di rilevanza nel caso in rassegna, che il diritto anteriore si applica per tre anni dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari, per i quali la riforma delle PC comporta una diminuzione o la perdita del diritto alla prestazione complementare.
 
Erwägung 4
 
 
Erwägung 5
 
BGE 149 V 185 (190)5.3 Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (sul tema cfr. DTF 148 II 299 consid. 7.1 con riferimenti). Nel caso siano possibili più interpretazioni, esso opta per quella che corrisponde al meglio alle prescrizioni di rango costituzionale. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 136 II 149 consid. 3).
5.4 L'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021 prevede che sono computati come reddito "due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1'000 franchi per le persone sole e 1'500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato interamente". Se, conformemente al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, tutti i redditi da attività lavorativa delle persone comprese nel calcolo delle prestazioni complementari venivano sommati e conteggiati come reddito computabile nella misura di due terzi dell'importo che superava fr. 1'000.- per le persone sole e fr. 1'500.- per i coniugi o per le persone con orfani/con figli aventi diritto a una rendita per orfani/per figli dell'AVS/AI, con la riforma è stato specificato che la franchigia non deve essere più considerata nel reddito da lavoro del coniuge non beneficiario di una rendita, il cui stipendio sarà conteggiatoBGE 149 V 185 (190) BGE 149 V 185 (191)nella misura dell'80 %. Con la riforma delle prestazioni complementari del 22 marzo 2019 in vigore dal 1° gennaio 2021 è stata pertanto modificata unicamente la modalità di computo del reddito da attività lucrativa dei coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il cui reddito va ora ritenuto in ragione dell'80 % e senza deduzione di franchigia. Per il resto la norma è rimasta identica a quella in vigore fino al 31 dicembre 2020. Per la soluzione del caso in rassegna, è sostanzialmente litigiosa l'interpretazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. a prima frase LPC nel testo in vigore dal 1° gennaio 2021.
5.5 Dal tenore letterale dell'art. 11 cpv. 1 lett. a prima frase LPC risulta che, per il caso in rassegna, i redditi determinanti corrispondono a due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino fr. 1'500.- per le persone con figli che danno diritto a una rendita dell'AI. Dal testo del disposto non emerge se la franchigia debba essere applicata unicamente al reddito del solo avente diritto oppure dal nucleo familiare. È necessario quindi ricorrere ad altri metodi d'interpretazione. L'interpretazione storica della normativa, all'interno della sistematica della legge, permette di accertare che la combinazione deduzione fissa - ovvero una franchigia di fr. 240.- per persone sole e fr. 400.- per coniugi - e il computo del saldo del reddito - proveniente da attività lucrativa o da rendite o da pensioni (eccettuate quelle dell'AVS e dell'AI) - nella misura di due terzi ha "il vantaggio di favorire particolarmente le persone in precarie condizioni economiche e, nel contempo, di mantenere l'interesse all'esercizio di una modesta attività lucrativa o all'acquisto di una modesta rendita, in quanto il relativo reddito eccedente l'importo soggetto a deduzione non porta a una corrispondente riduzione della prestazione complementare" (Messaggio del 21 settembre 1964 all'Assemblea federale a sostegno di un disegno di legge su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 1964 II 1786 segg., 1798). Vi è dunque sia un aspetto sociale che un incentivo a conservare un'attività lucrativa, in primo luogo dell'avente diritto delle prestazioni complementari ma anche degli altri membri della famiglia. La disposizione va poi contestualizzata, segnatamente per il calcolo dell'importo, dove l'art. 9 cpv. 2 LPC prevede che i redditi determinanti dei membri della famiglia sono in principio sommati e il cpv. 4 precisa che non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute. Dal testo legale dellaBGE 149 V 185 (191) BGE 149 V 185 (192)disposizione risulta un calcolo globale dei redditi, una sottrazione della franchigia e la presa in considerazione del risultato nella misura di due terzi. Un tale computo è parimenti previsto dalla dottrina (cfr. CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, pagg. 208 seg.). Il privilegio è dunque doppio e lo scopo è quello di favorire alcuni elementi del reddito. L'intento di tale procedere è difatti quello di fare in modo che i limiti di reddito, che garantiscono il reddito minimo regolare, vengano indirettamente aumentati affinché il beneficiario della prestazione complementare abbia a disposizione mezzi maggiori di quelli che gli garantirebbero il fabbisogno generale vitale (sul tema cfr. URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a ed. 2015, n. 295 seg.). Il legislatore già nel Messaggio del 1964 aveva manifestato la volontà di evitare che venisse paralizzato l'esercizio di una modesta attività lucrativa. Detto altrimenti, l'intenzione del legislatore nel considerare parzialmente i redditi era di incoraggiare i beneficiari delle prestazioni complementari a esercitare un'attività lucrativa senza essere danneggiati da una diminuzione corrispondente dell'importo della prestazione (cfr. MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 5 ad art. 11 LPC pag. 124; FF 1964 II 1798). Sempre dal testo legale si evince che la franchigia deve essere considerata una sola volta (sul tema cfr. anche JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3a ed. 2016, pag. 1802 n. 121). La dottrina ha inoltre già avuto modo di specificare che lo scopo della franchigia è quello di un'agevolazione socialmente giustificata (cfr. JÖHL/USINGER-EGGER, op. cit., pag. 1803 n. 121: "Es handelt sich um eine sozial begründete Erleichterung").
5.6 Si tratta ora di determinare se la franchigia debba essere dedotta unicamente dal reddito effettivo da attività lucrativa dell'avente diritto (rispettivamente da quello eventuale nel senso dell'art. 14a OPC-AVS/AI) o da quello del nucleo familiare. Il Tribunale cantonale ha proceduto a un calcolo comune nel senso dell'art. 9 cpv. 2 LPC, ovvero conformemente all'art. 11a OPC-AVS/AI, deducendo dapprima dal reddito da attività lucrativa conseguito dalla figlia dell'assicurata le spese debitamente comprovate per il suo conseguimento (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC) e i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito (art. 10 cpv. 3 lett. c LPC). Successivamente è stata dedotta la franchigia di fr. 1'500.-, in quanto la figlia vive con la madre, ovvero il genitore che ha diritto aBGE 149 V 185 (192) BGE 149 V 185 (193)una rendita; pertanto la prestazione complementare è determinata congiuntamente alla rendita del genitore (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI). L'importo intermedio è stato ritenuto nella misura di due terzi, in quanto reddito privilegiato (art. 11 cpv. 1 lett. a prima frase LPC). Il Tribunale cantonale ha in sostanza considerato che la franchigia è da applicare a questo reddito, non avendola concretamente già potuta dedurre da un altro reddito da lavoro privilegiato, siccome inesistente, ovvero quello della madre, ossia l'avente diritto delle prestazioni complementari.
In considerazione anche di quanto menzionato al precedente considerando, la franchigia non deve essere prevista per ogni persona inclusa nel calcolo delle prestazioni complementari che consegue un reddito da lavoro, ma deve essere considerata una sola volta per nucleo familiare e dunque è indifferente da quale reddito va dedotta, sempre che non ci si trovi in una costellazione diversa prevista dalla legge, ovvero in una delle due fattispecie che non prevedono il computo in ragione di due terzi (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a seconda e terza frase LPC). Detto altrimenti, in caso di computo nella misura di due terzi, esso avviene sul reddito da lavoro che supera la franchigia prevista per il caso specifico, previa deduzione delle spese di conseguimento del reddito. Quanto stabilito dal Tribunale cantonale riflette anche quanto previsto dal legislatore nel calcolo illustrato nel Messaggio di cui al menzionato FF 1964 II 1800, in cui il beneficiario della prestazione complementare era totalmente invalido (egli disponeva solo di proventi sotto forma di rendita) e la moglie percepiva un salario, dal quale è stata dapprima dedotta la franchigia e successivamente ritenuto nella misura dei due terzi. La franchigia va dunque dedotta una sola volta, in quanto stabilita per economia domestica e applicata al nucleo familiare ma non deve essere dedotta per principio solo al reddito dell'attività lucrativa dell'avente diritto alle prestazioni complementari. La franchigia non vale pertanto per il singolo avente diritto delle prestazioni complementari. A tal proposito anche nel Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) nel commento dei singoli articoli, si legge sull'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC che, per quanto attiene al computo del reddito da attività lavorativa, "ad oggi quest'ultimo è computato solo per due terzi nel calcolo delle PC, per tutte le persone che vi sono incluse, previa deduzione di una franchigia. In futuro questo calcolo varràBGE 149 V 185 (193) BGE 149 V 185 (194)solo per le persone con un proprio diritto alle PC e per i figli cui è versata una rendita per figli, mentre il reddito dell'attività lucrativa dei coniugi senza diritto alle PC sarà computato interamente come reddito" (FF 2016 6775 seg.). Difatti non solo i redditi degli aventi diritto ma anche quelli delle persone incluse nel calcolo devono essere ritenuti per determinare il diritto, considerato che la prestazione complementare garantisce il minimo esistenziale della famiglia dell'assicurato, nel senso dei disposti menzionati in precedenza.