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Informationen zum Dokument  BGer 1P.53/2000  Materielle Begründung
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BGer 1P.53/2000 vom 24.02.2000
 
[AZA 0]
 
1P.53/2000
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
 
*****************************************************
 
24 febbraio 2000
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente
 
della Corte, Nay e Catenazzi.
 
Cancelliere: Crameri.
 
________
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 27 gennaio 2000 presentato da A.________, contro la decisione emessa il 22 dicembre 1999 dal Giudice dell' istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino (procedimento penale; obbligo di sottoporsi a una perizia psichiatrica);
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- La mattina del 30 ottobre 1999 A.________, nato nel 1946, ha inviato a B.________, nata nel 1962, di cui era innamorato non corrisposto, un fax di tono minaccioso.
 
Conteneva in particolare le seguenti espressioni:
 
"Amatissima,
 
per la 2a/3a volta non l'ho trovata stamane.
 
(...)
 
1. (...)
 
2. 2 colpi di pistola. Lei non ci crede.
 
Io neanche, ma succederà. Nature come la sua non
 
dovrebbero incontrare nature come la mia. So che
 
non dovrei, ma anche lei è stata molto violenta
 
verso di me. Mi sento costretto e senza uscita.
 
Mi chiedo anche se lei non desideri in qualche
 
modo essere oggetto di "eutanasia attiva". Non
 
lo so, è sempre così triste.
 
3. Tempi bui, entro l'anno.. "
 
Lo stesso giorno, di sera, A.________ ha piegato, danneggiandoli, i tergicristalli dell'automobile di B.________, posteggiata a Gentilino.
 
Il 31 ottobre 1999 B.________ si rivolgeva alla Polizia cantonale, sporgendo querela contro A.________; la notte sul 1° novembre 1999 la Polizia interrogava pertanto il querelato. Con atto del 15 novembre 1999 la Procuratrice pubblica Claudia Solcà promuoveva contro di lui l'accusa per i titoli di danneggiamento e di minaccia. Essa interrogava, il 18 novembre successivo, A.________ e, mediante decreto del 23 novembre 1999, decideva di sottoporlo a perizia psichiatrica; era incaricato del referto il dott.
 
C.________, che doveva rispondere a quesiti inerenti, in particolare, allo stato di salute dell'accusato e alla sua pericolosità.
 
B.- A.________ si è aggravato contro il citato decreto con un reclamo al Giudice dell'istruzione edell' arresto (GIAR) contestando la necessità della perizia e in ogni caso la sua proporzionalità. Il GIAR, mediante giudizio del 22 dicembre 1999, ha respinto il reclamo, dichiarando il provvedimento rispettoso della legge e corrispondente alle emergenze processuali.
 
C.- A.________ impugna la decisione del GIAR con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede d'annullarla e di attribuire al gravame l'effetto sospensivo.
 
Il ricorrente considera l'ordine di sottoporlo a perizia, e quindi la decisione impugnata che lo ritiene fondato, lesivi della proporzionalità, della libertà personale e del rispetto della dignità umana. I reati a lui rimproverati, punibili solo a querela di parte, sarebbero, secondo il ricorrente, peraltro inquisito per la prima volta, non gravi, cosicché anche per questo motivo l'allestimento di una perizia non si giustificherebbe. Il ricorrente osserva ancora che una psichiatra (la dott. ssa D.________) lo aveva visitato la notte stessa del fermo, e non lo aveva ritenuto pericoloso o necessitevole di un internamento. Infine, secondo il ricorrente, invece di sottoporlo a perizia, bastava chiedere informazioni al suo medico curante e un rapporto integrativo alla dott. ssa D.________.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Considerando in diritto :
 
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 125 I 253 consid. 1a, 124 I 159 consid. 1).
 
b) La decisione del GIAR, che conferma l'ordine del Ministero pubblico di sottoporre a una perizia psichiatrica il ricorrente accusato di danneggiamento e di minaccia, non pone fine alla procedura. Essa concerne infatti solo una fase del procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa). Di natura quindi incidentale, la decisione del GIAR è nondimeno stata presa dall'ultima istanza cantonale (vedi l'art. 284 cpv. 1 lett.
 
a CPP/TI, secondo cui impugnabili dinanzi alla Camera dei ricorsi penali sono solo le decisioni del GIAR in materia di privazione della libertà personale e in materia di sequestri).
 
Il ricorso è quindi ricevibile, per quanto riguarda le censure di violazione della dignità umana (art. 7 Cost.), della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.).
 
Esso lo è anche, vista la sua natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG) nella misura in cui il ricorrente fa valere un' arbitraria applicazione degli art. 13 e 57 CP; in effetti il GIAR, che ha pronunciato la decisione impugnata, costituisce un tribunale inferiore ai sensi dell'art. 268 n. 1 seconda frase PP: contro la sua decisione non è quindi aperta la via del ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale (DTF 116 IV 78 consid. 1; sentenza inedita del 12 febbraio 1996 nella causa G., consid. 1b e c). Il gravame è d'altra parte tempestivo (art. 89 cpv. 1 e 34 cpv. 1 lett. c OG) e il ricorrente, colpito da una decisione che gli ordina di sottoporsi a perizia psichiatrica, legittimato a presentarlo (art. 88 OG).
 
2.- Il GIAR ha confermato, mediante l'impugnato giudizio, il decreto della Procuratrice pubblica di sottoporre il ricorrente a perizia psichiatrica. Questo esame, come risulta dal decreto e dalla decisione, è inteso a valutare lo stato di salute mentale dell'interessato, con riferimento alle azioni compiute, e ad accertare la sua eventuale permanente pericolosità e a indicare le misure, che potrebbero essere opportune.
 
Il ricorrente contesta la necessità di una perizia, che violerebbe i suoi diritti costituzionali, in modo speciale il diritto della dignità e libertà personale, e che sarebbe oltretutto sproporzionata. Il Tribunale federale ha già deciso che l'obbligo imposto a una persona di tenersi a disposizione per una perizia psichiatrica incide invero nella sua libertà personale, ma ha precisato che l'intervento, di massima, non dev'essere considerato grave; anzi, in talune circostanze, persino un breve internamento può rendersi necessario, senza che vi si possa scorgere una violazione della libertà personale (DTF 124 I 40 consid. 3c e 5c, 110 Ia 117 consid. 5). Occorre evidentemente che l' esame psichiatrico peritale sia giustificato da motivi validi e sufficienti.
 
In concreto, l'ordine impartito al ricorrente di sottoporsi nello studio del dott. C.________ a una perizia psichiatrica non raffigura, per i motivi suesposti, una restrizione grave della sua libertà. Il Tribunale federale esamina quindi le censure sollevate dal ricorrente, in relazione alle norme di diritto cantonale, sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, vaglia invece liberamente se è rispettato il principio costituzionale della proporzionalità (DTF 124 I 80 consid. 2c, 110 Ia 121 consid. 5 e rinvio).
 
3.- a) Il provvedimento con cui viene ordinata la perizia poggia sull'art. 142 CPP/TI, secondo il quale uno o più periti sono nominati se occorre stabilire fatti e circostanze per il cui accertamento siano necessarie cognizioni speciali (cpv. 1). Secondo l'art. 147 CPP/TI l'accusato può essere d'altra parte sottoposto a perizia psichiatrica, con o senza ricovero nell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale, per ordine del magistrato, del presidente della Corte o della Corte (cpv. 1).
 
Si è in presenza quindi di una base legale chiara perché la perizia psichiatrica potesse essere ordinata, ciò che peraltro non è contestato dal ricorrente. Vi erano d' altra parte motivi sufficienti perché l'autorità cantonale procedesse in quel modo. Come lo stesso GIAR ha rilevato, il fax inviato dal ricorrente alla querelante il 30 ottobre 1999 era impostato a "toni oggettivamente minacciosi", ciò di cui non può essere dubitato, consideratine tenore e contenuto.
 
Inoltre, sempre secondo il GIAR, il cui rilievo è conforme agli atti, l'accusato si è sì impegnato a non più spedire alla signora scritti minacciosi né ad avere atteggiamenti minacciosi con lei; tuttavia, nel contempo, egli non si è sentito d'impegnarsi anche a non più inviarle comunicazioni in genere o a recarsi a Gentilino per eventualmente incontrarla, rifiutandosi quindi, come ha sottolineato il GIAR, di dare un taglio netto ai suoi interventi nei confronti della controparte.
 
b) In tali circostanze, il GIAR non ha violato la libertà personale e la dignità della persona, garantiti ora dall'art. 10 cpv. 2, rispettivamente dall'art. 7 Cost. (e in precedenza riconosciuti come diritti costituzionali non scritti: DTF 124 I 40 consid. 3a, 125 I 257 consid. 3b).
 
Tenuto conto della giurisprudenza citata, dei fatti addebitati al ricorrente, delle modalità in cui sono stati compiuti, del suo stato di salute, un esame peritale nel senso indicato dall'autorità cantonale non appare, anche se imposto all'interessato contro la sua volontà, lesivo dei diritti costituzionali indicati, né fondato su un'applicazione addirittura insostenibile e quindi arbitraria dell'art. 13 CP (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 125 I 166 consid. 2a, 125 II 10 consid. 3a) e ciò, tenendo conto del potere d'apprezzamento che spetta in simili fattispecie al magistrato sia per quanto riguarda l'opportunità di una perizia, sia per quanto riguarda la sua valutazione (vedi Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Losanna 1994, n. 1304, 1310 e 1326). D'altra parte, come risulta dal decreto di nomina del perito, l'esame del periziando è previsto ambulatoriamente, e cioè nello studio stesso del medico incaricato. Secondo l'art. 95 cpv. 4 CPP/TI è equiparata all'arresto, e quindi soggetta a condizioni rigorose, solo la custodia coatta per perizia psichiatrica, caso che non si avvera nella fattispecie (cfr. al riguardo Michele Rusca/Edy Salmina/Carlo Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 47 ad art. 95, pag. 336).
 
Certo, il principio della proporzionalità, invocato dal ricorrente, già desumibile dall'art. 4 vCost. (DTF 124 I 40 consid. 3e e rinvii) e ora sancito esplicitamente dall'art. 36 cpv. 3 Cost. , impone che le restrizioni dei diritti fondamentali siano proporzionate allo scopo, vale a dire che non si ordini una misura restrittiva determinata, quando provvedimenti più lievi siano possibili e adeguati.
 
Ora, ritenuto che l'autorità cantonale poteva considerare opportuno un esame psichiatrico peritale del ricorrente, misure meno incisive rispetto a quella adottata non erano date. Ciò vale in particolare, riguardo specialmente all' accertamento della pericolosità, alla misura della cauzione preventiva giusta l'art. 57 CP, proposta dal ricorrente, visto altresì che tale misura può essere imposta solo a richiesta della persona minacciata, condizione non adempiuta in concreto. Spetta anche sotto questo profilo al giudice un assai ampio margine di scelta, e d'altra parte l'art. 149 cpv. 1 CPP/TI esclude dalla funzione peritale i medici che hanno curato la persona da esaminare (vedi anche Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1997, n. 666), mentre un semplice attestato del medico curante non basterebbe a sostituire la perizia (sentenza inedita del 14 luglio 1986 nella causa B.). Infine, la dottoressa che ha visitato il ricorrente la notte del suo interrogatorio in polizia s'era dovuta esprimere, in quel frangente, sulla pericolosità immediata del ricorrente e non su altre più approfondite questioni. Per rispondere alle quali, qualora gliele fossero poste, essa dovrebbe svolgere una funzione peritale, che è quella cui il ricorrente si oppone.
 
4.- Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere di conseguenza respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
 
Per questi motivi,
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 febbraio 2000 MDE
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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