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Informationen zum Dokument  BGer 4C.401/1999  Materielle Begründung
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BGer 4C.401/1999 vom 22.05.2000
 
«AZA 1/2»
 
4C.401/1999
 
I C O R T E C I V I L E
 
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22 maggio 2000
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Rottenberg Liatowitsch e Zappelli, supplente.
 
Cancelliere: Ponti.
 
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Visto il ricorso per riforma del 28 ottobre 1999 presentato dalla Marmi & Serpentini S.A., Poschiavo, convenuta, patrocinata dall'avv. Martino Luminati, Poschiavo, contro la sentenza emanata il 24 agosto/27 settembre 1999 dalla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che la oppone a Gianpiero F e r r a r i, Campascio, attore, patrocinato dall'avv. Piercarlo Plozza, Poschiavo, in materia di contratto d'appalto;
 
R i t e n u t o i n f a t t o :
 
A.- Con contratto d'appalto del 15/19 luglio 1983 la ditta Marmi & Serpentini S.A. (in seguito: Marmi & Serpentini) ha incaricato l'imprenditore Gianpiero Ferrari (in seguito: Ferrari) di estrarre del marmo rosso da una cava situata in Val Orezza. Compito dell'appaltatore era quello di pulire il materiale, frantumarlo e trasportarlo a valle, pronto per essere caricato su vagoni alla stazione ferroviaria di Poschiavo. Per quanto attiene ad eventuali difetti della merce fornita, una clausola del contratto prevedeva che "eventuali deduzioni da parte dei clienti per pezzi troppo grandi o per aver spedito materiale sporco verranno dedotte dal conteggio finale". B.- I primi problemi fra le parti sono sorti nel 1992. Nel corso dell'estate 1991 Ferrari ha estratto una notevole quantità di marmo e lo ha trasportato a valle per la frantumazione presso il frantoio della ditta Battaglia & Co. a Miralago. Terminata la frantumazione, il marmo è stato depositato su un piazzale pavimentato nei pressi della stazione di Poschiavo in attesa di ordinazioni. Nei mesi di settembre e ottobre 1992 la Marmi & Serpentini ha inviato parte di questo materiale ad una sua cliente di Bärschwil/ SO, la quale, constatato che il marmo rosso era frammisto a materiali rocciosi di altra natura e non corrispondeva alla qualità richiesta, ha rifiutato la consegna. Marmi & Serpentini ha immediatamente avvisato Ferrari del reclamo della cliente, pretendendo che questi provvedesse di persona alla pulizia e alla cernita delle impurità. Dopo alcune esitazioni iniziali, dettate a suo dire dall'esigenza di identificare il responsabile dell'accaduto, Ferrari ha accettato di collaborare nell'operazione di pulizia del marmo rosso.
 
Al termine dei lavori, egli ha presentato alla Marmi & Serpentini una fattura di fr. 10'222.50 per le sue prestazioni. Da parte sua, quest'ultima ha inviato a Ferrari una fattura di fr. 38'359.-- comprendente i costi causati dal ritorno della merce rifiutata per ferrovia a Poschiavo, quelli sopportati nella preparazione della cernita nonché quelli legati alle prestazioni di due ditte esterne che hanno provveduto al nuovo carico sui vagoni e al noleggio di un nastro trasportatore. Entrambe le fatture sono rimaste impagate.
 
Malgrado questa lite, le parti sono restate in relazione d'affari sino al 1995; all'inizio di quell'anno è sorto un nuovo contenzioso, allorquando Ferrari ha chiesto a Marmi & Serpentini il pagamento del saldo di alcune fatture emesse a fine 1994, per un'ammontare complessivo di fr. 1'367.65.
 
Un terzo contenzioso riguarda il materiale lasciato nella cava dopo lo scioglimento dei rapporti contrattuali, per il quale Ferrari pretende, sulla scorta di una perizia, un rimborso di fr. 14.540.60.
 
C.- Il 30 settembre 1996 Ferrari ha introdotto al Tribunale distrettuale del Bernina una petizione con la quale ha chiesto la condanna della convenuta Marmi & Serpentini al pagamento dei seguenti importi:
 
- fr. 9'617.25 oltre interessi al 5% a decorrere dal 14
 
febbraio 1994 per le spese di pulizia del materiale ri-
 
fiutato dalla cliente di Marmi & Serpentini;
 
- fr. 1'367.65 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1995
 
per il saldo delle fatture emesse a fine 1994;
 
- fr. 14'540.60 oltre interessi al 5% dal 1 dicembre 1995
 
per il materiale residuo depositato nella cava, nonché
 
il rimborso delle spese per l'allestimento di una prova
 
a futura memoria richiesta il 13 giugno 1995.
 
Marmi & Serpentini si è opposta alle pretese dell' appaltatore, domandando in via riconvenzionale il pagamento di fr. 36'955.-- oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 1992 a titolo di risarcimento danni. Con giudizio 3 aprile 1998 il Tribunale del Distretto del Bernina ha accolto la petizione a concorrenza delle somme di fr. 9'617.25, fr. 1'367.65 e fr. 10'155.40, oltre i rispettivi interessi e le spese per la prova a futura memoria. I giudici di prima istanza hanno riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'attore, non potendo ravvisare nel suo comportamento alcuna violazione delle clausole contrattuali, nemmeno per il fatto di aver delegato in subappalto la fase della frantumazione del marmo alla ditta Battaglia & Co. Il Tribunale distrettuale ha per contro respinto la domanda riconvenzionale. D.- Adita dalla Marmi & Serpentini, la Camera civile del Tribunale dei Grigioni ha parzialmente riformato il giudizio di prima istanza, nel senso che ha stralciato il credito vantato dall'appaltatore per il marmo frantumato rimasto nella cava, per il quale né il contratto né successivi accordi tra le parti prevedevano un qualsiasi rimborso. Ha confermato di contro la condanna della ricorrente al pagamento di fr. 9'617.25 oltre interessi al 5% a decorrere dal 14 febbraio 1994, fr. 1'255.-- oltre interessi dal 10 aprile 1995, e delle spese di prova a futura memoria ammontanti a fr. 1'946.40. Pure confermata la reiezione dell' azione riconvenzionale.
 
E.- Contro tale decisione la Marmi & Serpentini è insorta dinanzi al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione degli articoli 8 CC e 18 CO, con quest'ultimo rimedio essa chiede che la petizione sia integralmente respinta e che venga invece accolta la sua domanda riconvenzionale per fr. 36.955.--, oltre interessi. Nella sua risposta Ferrari ha proposto la reiezione del gravame, per quanto ammissibile.
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato respinto. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.
 
2.- Tra le parti è venuto in essere un contratto d'appalto giusta il quale la convenuta ha incaricato l'attore di estrarre il marmo dalla cava, di pulirlo, frantumarlo e trasportarlo a valle, pronto per essere caricato su vagoni alla stazione ferroviaria di Poschiavo. Il contratto prevedeva inoltre che "eventuali deduzioni da parte dei clienti per pezzi troppo grandi o per aver spedito materiale sporco verranno dedotte dal conteggio finale". Preso atto della contestazione circa la portata di tale clausola, la Corte cantonale ha proceduto ad un'interpretazione della stessa.
 
Essa ha stabilito che il lavoro per la consegna dell'opera si suddivideva in varie fasi: estrazione del marmo dalla cava; frantumazione dei massi sino all'ottenimento delle dimensioni richieste dal committente; trasporto alla stazione di Poschiavo per il successivo carico sui
 
vagoni. Ciò significa che con il trasporto del materiale alla stazione l'attore aveva adempiuto agli obblighi principali del contratto. I giudici grigionesi hanno ritenuto lo svolgimento dei lavori determinante per la valutazione della garanzia per i difetti. In queste circostanze non si può infatti pretendere che l'attore abbia voluto assumere la responsabilità per l'opera sino alla consegna ai clienti della convenuta, la cui esecuzione temporale non era prevedibile; un simile impegno equivarrebbe infatti ad un'inammissibile obbligo di garanzia a tempo indeterminato. Incombeva invece alla convenuta l'onere di verificare la merce prima che la stessa venisse caricata sui vagoni. Essa avrebbe infatti potuto dedurre dal saldo finale le spese per forniture non conformi solo dopo aver provato che i difetti erano imputabili all'attore. Con riferimento al litigio in essere, la Corte cantonale ha quindi negato alla convenuta la possibilità di chiedere all'attore il risarcimento del danno sulla base della garanzia dei difetti regolata dal CO. Ritenuto che essa non ha ossequiato all'obbligo di verifica prima che il materiale venisse caricato sui vagoni, l'opera si considera tacitamente approvata ai sensi dell'art. 370 cpv. 2 CO. La pretesa riconvenzionale non può essere accolta nemmeno se esaminata dal profilo dell'inadempimento contrattuale, non essendo stata fornita la prova che la convenuta si fosse riservata la lavorazione nella cava, rendendo impossibile la subdelega della frantumazione del marmo. In queste circostanze l'autorità grigionese ha tutelato la pretesa dell'attore per le spese sopportate nella riparazione del difetto. Al contempo gli ha riconosciuto fr. 1'255.-- oltre interessi a saldo delle fatture emesse a fine 1994, visto l'adempimento del contratto. Ha per contro respinto la richiesta dell'appaltatore per il marmo già estratto e rimasto depositato nella cava al termine della relazione contrattuale, dato che esso non concerneva un'ordinazione concreta.
 
3.- Davanti al Tribunale federale sono litigiose ancora le prime due posizioni vantate dall'attore, così come l'azione riconvenzionale. 4.- La convenuta si duole innanzitutto di una violazione del principio della priorità dell'interpretazione soggettiva rispetto a quella oggettiva sancita dall'art. 18 CO. In concreto non vi era infatti nessuna necessità di procedere ad un'interpretazione normativa del contratto. Essa contesta dunque l'interpretazione che i giudici cantonali hanno dato alla clausola contrattuale relativa alle forniture difettose, asserendo che in realtà le parti avrebbero voluto convenire un sistema di garanzia particolare - esorbitante rispetto all'art. 367 CO - per il quale l'appaltatore sarebbe stato responsabile di ogni difetto sino al momento della consegna della merce ai clienti della committente. A torto, quindi, la Corte cantonale avrebbe escluso la responsabilità dell'attore per la fornitura difettosa dell'estate del 1992. Quest'ultimo non solo non avrebbe diritto ad alcuna rimunerazione, ma sarebbe anzi tenuto a rispondere di tutti i danni causati al committente per il suo agire difforme alla volontà contrattuale. Rifiutando di esaminare le prove offerte dalla convenuta a sostegno della propria tesi, la Corte cantonale avrebbe inoltre infranto l'art. 8 CC.
 
a) Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO). E' solamente quando non esistono degli accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha
 
compreso la volontà dell'altra, che la loro (presunta) volontà viene accertata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente può e deve ragionevolmente attribuire alle dichiarazione di volontà dell'altro, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 124 III 363 consid. 5a, 123 III 165 consid. 3a e riferimenti). Ciò che le parti hanno voluto e dichiarato durante le trattative o al momento della conclusione del contratto, attiene ai fatti che come tali non possono essere riveduti dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma. L'interpretazione soggettiva poggia sull'apprezzamento delle prove e pertanto, a meno che non siano dati i presupposti delle eccezioni di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG, sfugge all'esame del Tribunale federale chiamato a statuire su un ricorso per riforma (DTF 123 III 129 consid. 3c, 121 III 118 consid. 4b/aa con rinvii, 115 II 57 consid. 1c con rinvii). L'onere allegatorio e probatorio per l'esistenza e il contenuto di una volontà soggettiva delle parti diversa da quella desunta mediante l'interpretazione oggettiva del contratto, incombe alla parte che intende trarre vantaggio da questa volontà (121 III 118 consid. 4b/aa).
 
In concreto, come detto, la convenuta contesta la possibilità di procedere ad un'interpretazione oggettiva del contratto data la chiara e concorde volontà delle parti di convenire una garanzia speciale per i difetti. Essa non dimostra tuttavia di aver fornito all'autorità cantonale gli elementi suscettibili di sostanziare la sua tesi, non bastando a tal fine il semplice e generico richiamo ad una serie di documenti agli atti (DTF 116 II 92 consid. 2). Essa nemmeno allega, d'altro canto, una delle menzionate eccezioni secondo le quali il Tribunale avrebbe dovuto completare gli accertamenti di fatto rilevanti per i fini del giudizio (art. 64 OG).
 
Nella misura in cui la convenuta si limita a contestare l'accertamento della Corte cantonale, per la quale non è possibile determinare la reale volontà delle parti - donde la necessità di procedere ad un'interpretazione normativa del contratto -, il ricorso per riforma va dichiarato irricevibile. b) Giovi osservare che le argomentazioni della convenuta andrebbero comunque respinte anche se esaminate sotto il profilo dell'interpretazione oggettiva. La clausola in contestazione non può, ragionevolmente e oggettivamente, essere intesa nel senso voluto dalla convenuta, vale a dire di estendere la garanzia per difetti sino alla verifica da parte dei clienti della committente; una deroga così importante al concetto legale dell'art. 367 CO, che impone al committente di esaminare l'opera il più presto possibile, dovrebbe se del caso essere menzionata esplicitamente e chiaramente nel contratto. L'interpretazione fornita dalla Corte cantonale è invero l'unica compatibile con il buon senso e la normale esperienza negli affari: la clausola risulta valida solo se il materiale estratto e trasportato alla stazione è immediatamente caricato sui vagoni e spedito ai clienti, ma non quando rimane depositato sul piazzale per un periodo più o meno lungo, durante il quale il committente ha tutto il tempo di procedere alla verifica della sua qualità.
 
L'insistente richiamo ai presunti obblighi derivanti da questa clausola contrattuale è in ogni caso fuori luogo, dal momento che la Corte cantonale ha stabilito che in realtà la natura difettosa della fornitura non è nemmeno stata accertata nelle dovute modalità. La convenuta non è infatti stata in grado, per sua omissione di verifica, di provare che nell'autunno del 1991 l'attore ha depositato presso la stazione di Poschiavo del materiale sporco o impuro a tal punto da non poter essere fornito alla clientela. A giusto titolo i giudici cantonali non si sono quindi chinati sulle pretese di riparazione dei danni avanzate dalla convenuta, tralasciando di esaminare le prove offerte a sostegno, giacché evidentemente non rilevanti ai fini del giudizio. Anche la censura di una violazione dell'art. 8 CC viene dunque a cadere.
 
5.- La convenuta rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato la chiara volontà delle parti di frantumare il marmo direttamente sul posto d'estrazione, in Val Orezza. Pur senza menzionarlo esplicitamente, la convenuta sembra qui richiamare l'applicazione dell'art. 64 OG, dato che, a suo parere, questa mancata constatazione di una componente essenziale del contratto impedirebbe l'applicazione del diritto federale. Essa sostiene inoltre di aver provato che la contaminazione del marmo è avvenuta presso la ditta Battaglia & Co, alla quale, in violazione del contratto, l'attrice ha delegato questa fase della preparazione del materiale.
 
Ora, i giudici cantonali hanno accertato - in modo vincolante per il Tribunale Federale - che l'appaltatore ha effettivamente offerto, in un primo tempo, di frantumare il marmo presso la cava, e che questo era il tenore iniziale degli accordi. Quando successivamente si è rivolto alla ditta Battaglia & Co., lo ha però fatto con il consenso, deducibile per atti concludenti, della committente. Per la Corte cantonale quest'ultima ha quindi tacitamente accettato una modifica dell'originario accordo, non opponendosi a che l'operazione di frantumazione del materiale avvenisse altrove piuttosto che in cava.
 
La convenuta ha vanamente tentato di confutare questa circostanza nel ricorso di diritto pubblico, che è stato respinto in data odierna. Essa non può quindi pretendere di rimettere in discussione gli accordi sulla frantumazione del materiale in sede di riforma. Per altro, a giusta ragione la Corte cantonale ha scartato l'argomentazione, non suffragata da prove concrete, che la contaminazione del marmo sarebbe dovuta alla frantumazione affidata a terzi.
 
Le censure ricorsuali su questo punto sono pertanto irricevibili.
 
6.- Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso per riforma si rivela infondato, nella misura in cui è ammissibile. Spese ed indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e
 
p r o n u n c i a :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata viene confermata.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attore fr. 4'000.-- per spese ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
 
Losanna, 22 maggio 2000
 
MDE
 
In nome della I Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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