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Informationen zum Dokument  BGer 5P.153/2000  Materielle Begründung
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BGer 5P.153/2000 vom 06.06.2000
 
[AZA 0]
 
5P.153/2000
 
II CORTE CIVILE
 
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6 giugno 2000
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
 
Bianchi e Raselli.
 
Cancelliere: Piatti.
 
_____________
 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 1° maggio 2000 presentato da A.________, Arth, patrocinato dall'avv. Rudolf Schaller, Ginevra, contro la sentenza emanata il 4 aprile 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Brissago, patrocinato dall'avv. dott. Candido Lanini, Locarno, in materia di rapporti di vicinato;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- B.________ e A.________ sono proprietari di fondi contermini, posti l'uno sopra l'altro in territorio del Comune di Brissago. I fondi si affacciano sul Lago Maggiore.
 
Nel corso del 1983 i predetti vicini hanno stipulato un accordo mediante il quale il secondo si impegnava a tagliare la vegetazione cresciuta su un'area del proprio fondo ben delimitata e il primo, a sua volta, assumeva i 2/3 dei costi del taglio e della pulitura e si impegnava ad astenersi dal deporre immondizie sulla proprietà del vicino.
 
Il rispetto e l'esecuzione di quell'accordo ha fatto oggetto di una procedura giudiziaria iniziata il 16 giugno 1987 e conclusasi, dopo un'estenuante iter, con sentenza 5 ottobre 1998 della II Corte civile del Tribunale federale; sentenza poi ancora oggetto di domanda di revisione, respinta con giudizio 25 marzo 1999. Secondo l'esito di questa procedura, nulla si oppone al rispetto della convenzione a suo tempo conclusa tra le parti.
 
B.- Accanto alla ricordata procedura, B.________ ha pure chiesto in giudizio la condanna di A.________ a tagliare tutti gli alberi di alto fusto esistenti sulla sua proprietà situati a una distanza inferiore ai 10 metri previsti dall'art. 155 LAC. Il Pretore di Locarno Campagna ha respinto tale domanda, perché con la convenzione le parti avevano inteso derogare alle distanze legali, mentre la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dal soccombente, aveva deciso che le parti non avevano inteso derogare alle distanze ma che nondimeno l'art. 155 LAC non tornava applicabile nei comuni, com'era il caso in concreto, in cui esisteva un piano regolatore. La II Corte civile del Tribunale federale, accogliendo il 5 maggio 1993 un ricorso di diritto pubblico, annullava la decisione cantonale, perché l'art. 155 LAC conservava tutta la sua efficacia anche nei comuni dotati di piano regolatore; la sua applicazione sarebbe semmai stata inibita solo se l'area in discussione fosse divenuta bosco, e quindi non dissodabile in virtù del diritto pubblico.
 
Il 14 luglio 1997 i Giudici cantonali, dopo aver atteso la conclusione di una nuova procedura di accertamento forestale, hanno emanato, senza dare la possibilità alle parti di pronunciarsi, un nuovo giudizio con cui hanno parzialmente accolto la petizione e hanno ordinato al convenuto di eliminare dalla sua particella tutti gli alberi di alto fusto che si trovano entro una fascia di 8 m dal confine del fondo dell'attore e non siano compresi nell'area boschiva. Pure questa decisione è stata annullata dalla II Corte civile del Tribunale federale il 20 ottobre 1998 in seguito a un ricorso di diritto pubblico di A.________ per violazione dell'art. 4 vCost.
 
C.- Con sentenza 4 aprile 2000 la I Camera civile del Tribunale di appello si è nuovamente determinata sulla causa, confermando il precedente giudizio. Ha anzitutto rilevato che le parti non potevano produrre nuove prove o formulare nuove domande o eccezioni e che quindi sia i nuovi documenti prodotti dalle parti, sia l'eccezione della prescrizione decennale proposta in applicazione dell'art. 160 LAC la prima volta con le osservazioni all'appello erano irricevibili. L'autorità cantonale ha poi ribadito che le parti non intendevano derogare alle distanze dell'art. 155 LAC con la nota convenzione e che pertanto quest'ultimo disposto trova in concreto applicazione. In particolare, come già accertato in precedenza e nella causa parallela sul rispetto della convenzione, l'area forestale è stata accertata in maniera vincolante per il giudice civile con le decisioni 14 giugno 1989 e 25 maggio 1994 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, cresciute in giudicato con la sentenza del Tribunale federale del 12 novembre 1996. Il rispetto delle distanze non è quindi inibito dal diritto forestale. Per quanto attiene all'art. 29 delle norme di attuazione del piano regolatore di Brissago (NAPR), non vi è nessuna violazione e l'applicazione di tale disposto non sarebbe comunque di competenza del giudice civile.
 
D.- Contro la sentenza cantonale A.________ insorge di nuovo con un ricorso di diritto pubblico del 1° maggio 2000, chiedendo al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullarla. Lamenta anzitutto una violazione arbitraria dell'art. 321 CPC ticinese, perché i nuovi documenti e le nuove allegazioni non sono veri e propri nova, ma piuttosto chiarimenti e illustrazioni di affermazioni già fatte in prima istanza. Davanti al Pretore furono in particolare proposte una serie di prove, rifiutate. Sostiene poi che i giudici cantonali non si sono espressi sulle sue osservazioni 21 giugno 1999 alla cifra
 
4. D'altronde l'accertamento dell'area forestale deve essere eseguito di nuovo, perché quello precedente si riferiva solo all'area interessata dalla convenzione e per il resto vale pur sempre il concetto di dinamicità dell'area forestale.
 
Inoltre, non ha trovato applicazione, arbitrariamente, l'art. 159 LAC. La sentenza cantonale non tiene neppure conto della legge sui territori soggetti a pericoli naturali:
 
legge che è stata manifestamente disattesa senza che al ricorrente fosse data la possibilità di dimostrarlo. Del resto, il termine decennale dell'art. 155 LAC è un termine di perenzione e dev'essere rilevato d'ufficio dal giudice:
 
la sua disattenzione perché si tratta di un novum viola il principio della buona fede e quello dell'equo processo. Infine anche gli accertamenti in punto alla volontà delle parti all'atto della stipula della nota convenzione, contrastanti con quelli del Pretore, sono arbitrari.
 
B.________ è unicamente stato invitato a determinarsi sulla domanda di misure d'urgenza. Con decreto 17 maggio 2000 il Presidente della Corte adita ha, dopo aver ricevuto le osservazioni della controparte, conferito l'effetto sospensivo al ricorso.
 
Considerando in diritto :
 
1.- Interposto in tempo utile (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale per violazione del divieto di arbitrio e per diniego di giustizia, il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (art. 86 e 87 cpv. 3 OG).
 
2.- Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione. Il gravame fondato sull'arbitrio (art. 4 vCost.) non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 124 V 137 consid. 2b; 120 Ia 369 consid. 3a, 117 Ia 10 consid. 4b).
 
Nel caso specifico, il ricorso non menziona nessuna norma costituzionale, ma solo disposizioni del codice civile svizzero e del diritto cantonale. È ben vero che il gravame richiama il principio del divieto di arbitrio e quello del diniego di giustizia, ma esso non dimostra se non in maniera confusa e in disattenzione alle esigenze poste dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 90 cpv. 1 lett.
 
b OG, le ragioni per le quali il Tribunale di appello avrebbe violato codesti principi.
 
3.- In caso di accoglimento di un ricorso di diritto pubblico, la causa è ripristinata davanti all'autorità cantonale e la sua nuova decisione non può più essere impugnata con censure che avrebbero potuto essere sollevate nella procedura ricorsuale precedente (DTF 111 II 94).
 
Nella fattispecie la decisione dell'ultima autorità cantonale nella causa che ne occupa è già stata impugnata due volte con successo davanti al Tribunale federale: quello all'esame è il terzo ricorso di diritto pubblico. Orbene, in concreto, la decisione contro cui è diretto quest' ultimo gravame corrisponde nella motivazione e nel dispositivo a quella del 14 luglio 1997. Il ricorso di diritto pubblico contro quest'ultima sentenza poteva - e doveva - contenere tutte le censure esperibili e il ricorrente non può ora proporre contro la nuova decisione ulteriori censure che già in quell'occasione avrebbe potuto indicare e motivare. Ciò vale in particolare per i nuovi documenti e i relativi fatti che si intendono provare, che già potevano essere indicati nel precedente ricorso, come pure per le perizie atte a sostenere una violazione della legge sui territori soggetti a pericoli naturali, alla presunta violazione dell'art. 159 LAC e infine alla tolleranza decennale, che già nel precedente giudizio non è stata considerata.
 
Tutte queste censure - non esposte nel precedente ricorso di diritto pubblico, benché la sentenza cantonale fosse identica sui punti in contestazione a quella ora impugnata, sono quindi irricevibili. Diversa sarebbe stata la situazione se si fosse trattato del primo ricorso di diritto pubblico: in quell'occasione, la sentenza cantonale escludeva l'applicazione dell'art. 155 LAC e quindi non dava motivo al ricorrente di sollevare le censure ad esso riferentesi.
 
4.- Il ricorrente lamenta poi arbitrio e violazione dell'art. 6 CEDU, perché i Giudici cantonali non hanno tenuto conto dei nuovi documenti prodotti: nella motivazione delle sue osservazioni del 21 giugno 1999 davanti ai giudici d'appello, egli però non sostiene - come invece fa con il ricorso di diritto pubblico - che non trattasi di veri e propri nova perché quei documenti si riferiscono a fatti già esposti davanti al Pretore, che li ha però scartati perché irrilevanti, ma piuttosto che trattasi di nuovi documenti riferentisi a fatti nuovi. La modifica della censura costituisce quindi un novum inammissibile in un ricorso di diritto pubblico e contraria ai principi della buona fede processuale.
 
5.- Il ricorrente pretende poi ancora che il termine di tolleranza decennale dell'art. 160 LAC sarebbe un termine di perenzione rilevabile d'ufficio dal giudice: a prescindere dal fatto che per la sua stessa natura non vi è ragione per ritenere che trattasi di un termine di perenzione rilevabile d'ufficio, ma piuttosto di un'eccezione lasciata alla libera disponibilità delle parti, nulla impedisce al diritto processuale cantonale di imporre la formulazione di tutte le eccezioni di merito al più tardi con la risposta o ev. la duplica (art. 78 cpv. 1 e 170 lett. c e 176 CPC ticinese) e di poi proibire l'adduzione di nuovi fatti, prove ed eccezioni in fase successiva e in particolare in appello (art. 321 lett. b CPC ticinese). Per il resto, la censura ricorsuale, che manifestamente non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 OG, è manifestamente irricevibile. Notisi poi ancora che nel precedente ricorso di diritto pubblico, il ricorrente lamentava che i giudici cantonali avevano disatteso l'art. 321 CPC ticinese (pto. 14, pag. 9), perché avrebbero fatto capo a "Informationsflüsse zwischen dem Appellationshofs und der Gegenpartei".
 
6.- Secondo il ricorrente i giudici cantonali hanno disatteso il carattere dinamico del concetto di bosco e pertanto un nuovo accertamento dell'area forestale appare indispensabile, atteso che il Tribunale ticinese della pianificazione l'ha ordinato nell'ambito di un nuovo accertamento globale con sentenza 17 aprile 1997.
 
A prescindere dalla carente motivazione, che manifestamente non adempie i requisiti posti dall'art. 90 OG e dalla giurisprudenza creatasi in sua applicazione, giova rilevare che nella fattispecie, la decisione cantonale già venne annullata una volta perché l'accertamento dell'area forestale era scaduto secondo la clausola di validità che conteneva e quindi poteva anche non più rispecchiare l'esatta situazione a cagione della natura dinamica del bosco.
 
In seguito venne di nuovo fatto un accertamento, il 25 maggio 1994, contestato dal ricorrente e da associazioni protezioniste fino al Tribunale federale, che con sentenza 12 novembre 1996 respinse i ricorsi e confermò l'accertamento eseguito. Ora, il fatto che i giudici cantonali si siano fondati su quest'ultimo accertamento - vincolante per il giudice civile - senza procedere a nuove indagini, è del tutto corretto e non costituisce certo arbitrio: con i tempi imposti alle procedure dallo stesso ricorrente, che regolarmente esaurisce tutte le istanze di ricorso, proponendo ancora domande di revisione, la lite non prenderebbe mai termine senza una nuova perizia prima della decisione definitiva.
 
7.- Infine, il ricorrente tenta di rimettere in discussione la prima sentenza dei giudici cantonali, con la quale essi si sono scostati dalla tesi del Pretore e hanno stabilito che con la convenzione le parti non intendevano derogare alle distanze dell'art. 155 LAC. A prescindere dall'inammissibilità di tale censura in questa sede per le ragioni già dette in precedenza, giova ancora rilevare che la motivazione appare comunque manifestamente carente e non rispettosa dei criteri posti dall'art. 90 OG, già ricordati.
 
8.- Da quanto precede discende che il gravame, in larghissima misura irricevibile, è per il resto manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha presentato la risposta sul merito, ma si è nondimeno determinata sulla domanda di effetto sospensivo, va riconosciuta un'indennità per ripetibili ridotta.
 
Per questi motivi
 
visto l'art. 36a OG
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr.
 
1000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 giugno 2000 VIZ
 
In nome della II Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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