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Informationen zum Dokument  BGer 4C.92/2000  Materielle Begründung
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BGer 4C.92/2000 vom 29.06.2000
 
[AZA 3]
 
4C.92/2000
 
I CORTE CIVILE
 
***************************
 
29 giugno 2000
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente,
 
Klett e Rottenberg Liatowitsch.
 
Cancelliere: Ponti.
 
__________
 
Visto il ricorso per riforma del 28 marzo 2000 presentato da Johann eVincenzina Geiger, Bellinzona, attori, patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che li oppone alla Massa fallimentare Bortolo F a u s t i- n e l l i, Sementina, convenuta, patrocinata dall'avv. Marco Cereda, Bellinzona, in materia di contratto d'appalto;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Nel 1994 Johann e Vincenzina Geiger hanno incaricato Bortolo Faustinelli dell'edificazione di una casa d'abitazione unifamiliare a Sementina, per una mercede globale di fr. 540'000.--, comprensiva del prezzo del fondo, pari a fr. 70'000.--.
 
Stante l'inadempienza dell'appaltatore - in ritardo nella consegna dell'opera, comunque incompleta e difettosa - nel giugno 1995 Johann e Vincenzina Geiger hanno rescisso il contratto e il 13 novembre seguente hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona con un'azione volta alla restituzione di fr. 340'000.--, già versati, nonché al risarcimento di varie posizioni di danno, per un totale di fr. 506'155. 50, oltre interessi, successivamente ridotti a fr. 206'562. 10. Bortolo Faustinelli si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 257'034. 20, oltre interessi, ridotti in corso di causa a fr. 168'548. 15.
 
Con sentenza del 20 aprile 1999 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'973. 15. Sulla scorta degli atti di causa il giudice ha calcolato una mercede complessiva di fr. 571'481. 45, da cui ha dedotto il valore - accertato dal perito giudiziario - delle opere non eseguite, riconoscendo all'appaltatore il diritto a fr.
 
353'893. 40. Ritenuto l'avvenuto pagamento di acconti per fr. 369'619. 15, questi è stato infine condannato alla restituzione di fr. 15'725. 75 e al risarcimento di fr.
 
247. 40, corrispondenti al costo delle inserzioni per la ricerca di un appartamento. Tutte le altre pretese risarci- torie degli attori e la domanda riconvenzionale sono state respinte.
 
B.- L'appello introdotto dalla Massa fallimentare Bortolo Faustinelli contro tale giudizio è stato parzialmente accolto, l'8 luglio 1999, dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha ridotto a fr. 14'399. 25 l'importo a carico dell'appaltatore. Esaminati i documenti versati agli atti la Corte cantonale ha infatti riconosciuto fondata la censura rivolta contro l'ammontare dell'acconto versato dai committenti il 18-21 marzo 1994, all'epoca della sottoscrizione del contratto; diversamente da quanto stabilito dal primo giudice, questo era di fr. 170'000.-- e non fr. 171'573. 90. La pronunzia pretorile è stata per il resto confermata.
 
Il Tribunale federale ha accolto il 30 novembre 1999 un ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla Massa fallimentare Bortolo Faustinelli, ravvisando che le autorità cantonali avevano erroneamente incluso nei versamenti degli attori anche l'importo relativo al prezzo del terreno, ammontante a fr. 70'000.--, mentre questo era stato invece escluso dal calcolo della mercede. L'incarto è stato di conseguenza rinviato alla Corte cantonale per nuova decisione.
 
C.- Con sentenza del 25 febbraio 2000 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato, sulla scorta delle osservazioni del Tribunale federale, il giudizio 20 aprile 1999 del Pretore, nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale per un importo di fr. 55'600. 75 oltre
 
interessi al 5% dal 9 febbraio 1996. Nel merito, la Corte cantonale ha riconfermato le motivazioni a sostegno della sua precedente decisione del 8 luglio 1999, limitandosi a correggere il computo delle rispettive posizioni di dare e avere del citato importo di fr. 70'000.--.
 
D.- Contro questa decisione Johann e Vincenzina Geiger sono tempestivamente insorti al Tribunale federale tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione degli art. 107, 109 e 377 CO, con il ricorso per riforma essi postulano l'annullamento della sentenza impugnata, l'accoglimento della loro petizione del 13 novembre 1995 a concorrenza di fr. 14.399. 25 oltre interessi nonché il rigetto integrale della domanda riconvenzionale.
 
Nelle proprie osservazioni del 19 maggio 2000 la Massa fallimentare Bortolo Faustinelli propone di dichiarare il gravame inammissibile, e comunque, di respingerlo.
 
Considerando in diritto :
 
1.- In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta pertanto all'esame del presente gravame.
 
2.- Il ricorso per riforma è ricevibile per la violazione del diritto federale, se un principio derivante da una prescrizione federale non è applicato o lo è in modo errato (art. 43 cpv. 1 e 2 OG); il diritto federale non è
 
di regola violato da accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto (art. 43 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 120 II 280 consid. 6c) o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale (DTF 122 III 26 consid. 4a/aa pag. 32) sono inammissibili.
 
Ora, il ricorso si palesa irricevibile già per il solo fatto che, nelle proprie allegazioni, gli attori si limitano a criticare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie dell'autorità cantonale, senza addurre argomentazioni decisive a sostegno di presunte violazioni del diritto federale.
 
3.- Contrariamente all'opinione degli attori, la Corte cantonale ha ritenuto che vi è stata, nella fattispecie, una violazione contrattuale da parte dell'appaltatore, confermando in questo le tesi esposte dal Pretore nel suo giudizio di prima istanza del 20 aprile 1999. Quest'ultimo ha infatti riconosciuto il fondamento delle domande di risarcimento danno avanzate dagli attori a seguito dell' inadempienza del contratto, anche se, in definitiva, l'unica posta di danno documentata e accettata è risultata quella relativa agli annunci di ricerca di un'appartamento. Le altre pretese, non sufficientemente comprovate, sono invece state respinte.
 
Le istanze cantonali hanno dunque ammesso le rivendicazioni degli attori sulla base di norme federali, ed in particolare degli art. 107 e 108 CO (effetti della mora del debitore); non è però dato di sapere, né lo si deduce con la necessaria chiarezza dalle allegazioni ricorsuali, per quali ragioni e in quale misura queste constatazioni violerebbero il diritto federale. Si osserva d'altronde che gli attori non hanno impugnato la sentenza pretorile del 20 aprile 1999, accettando di conseguenza il calcolo del risarcimento danni ivi esposto. Trattandosi di constatazioni di fatto - ulteriormente accertate dal Tribunale d'appello - queste risultano vincolanti per il Tribunale federale e non possono più essere messe in discussione nell'ambito di un ricorso per riforma.
 
4.- Viste le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Spese ed indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi
 
visto l'art. 36a OG
 
il Tribunale federale
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso per riforma è inammissibile.
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico degli attori in solido, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 giugno 2000 VIZ
 
In nome della I Corte civile
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
Il Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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