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Informationen zum Dokument  BGer I 411/1998  Materielle Begründung
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BGer I 411/1998 vom 30.06.2000
 
[AZA 7]
 
I 411/98 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 30 giugno 2000
 
nella causa
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente,
 
contro
 
B.________, opponente, rappresentato dal Sindacato
 
X.________,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- B.________, nato nel 1963, di professione meccanico d'auto, è stato messo al beneficio con effetto dal 1° gennaio 1994 di una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), per le conseguenze di un incidente stradale di cui era rimasto vittima il 29 agosto 1990.
 
In data 8 gennaio 1997, B.________, già titolare pure di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1993, si è riannunciato a quest'ultima assicurazione chiedendo provvedimenti di avviamento ad altra professione.
 
Mediante decisione 2 aprile 1997 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta dal momento che la perdita di guadagno dell'assicurato non raggiungeva, secondo gli accertamenti vincolanti dell'INSAI, il grado minimo del 20% fissato dalla giurisprudenza per il riconoscimento del diritto alla riformazione professionale.
 
B.- Adito con ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dopo aver, mediante raffronto dei redditi, valutato l'incapacità di guadagno dell'assicurato nell'attività di meccanico d'auto al 23% quale indipendente e al 38% come dipendente, per giudizio 27 luglio 1998 ha annullato la decisione amministrativa e riconosciuto a B.________ il diritto di beneficiare di provvedimenti d'integrazione.
 
C.- L'UAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede il ripristino della decisione amministrativa.
 
B.________ postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne propone l'accoglimento.
 
Diritto :
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha indicato in modo corretto ed esauriente che fra i provvedimenti d'integrazione concessi dall'assicurazione per l'invalidità sono previsti quelli professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono segnatamente nella riformazione professionale. Al riguardo l'art. 17 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata in misura essenziale.
 
Pure esattamente l'autorità ricorsuale di prima istanza ha ricordato che, ai sensi della giurisprudenza, la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a simili prestazioni è del 20%; ciò significa che invalido ai sensi della medesima norma è l'assicurato che a causa del tipo e della gravità del danno alla salute lamentato subisce, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno di tale entità (DTF 124 V 110 consid. 2b).
 
2.- Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
 
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
 
3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D.________ di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
 
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'Ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
 
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000. -, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
 
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
 
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
 
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
 
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
 
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite. A tal fine gli si trasmette, unitamente all'inserto della causa, un esemplare anonimizzato della sentenza in questione del 9 maggio 2000, di cui sarà inviata una copia pure all'assicurato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati il giudizio querelato del 27 luglio 1998 e la decisione impugnata del 2 aprile 1997, gli atti sono rinviati all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino perché renda una nuova decisione, conformemente ai considerandi.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 30 giugno 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera:
 
Il Cancelliere:
 
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