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Informationen zum Dokument  BGer I 35/2000  Materielle Begründung
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BGer I 35/2000 vom 14.07.2000
 
[AZA 7]
 
I 35/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Cassina, cancelliera
 
Sentenza del 14 luglio 2000
 
nella causa
 
T.________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- Mediante decisione 11 dicembre 1991 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino aveva riconosciuto a T.________, nata nel 1946, casalinga, una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 1990 a dipendenza di inabilità addebitabile a diverse affezioni, in particolare a sindrome fibromialgica, sindrome lombovertebrale, gonartrosi-femoropatellare, artrosi pluriarticolare alle mani, obesità e ipertensione.
 
In data 7 ottobre 1997 l'interessata ha presentato una domanda di riesame della prestazione adducendo un peggioramento del suo stato di salute. Per provvedimento 5 ottobre 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha respinto la richiesta per il motivo che non era intervenuto un aggravamento tale da giustificare l'attribuzione di una rendita intera.
 
B.- L'assicurata, rappresentata dall'avv. C.________, ha deferito l'atto di rifiuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 30 novembre 1999, ne ha disatteso il gravame.
 
C.- T.________ interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con il quale, sulla scorta di un ulteriore certificato medico, postula l'annullamento del giudizio cantonale e l'erogazione di una rendita intera.
 
Mentre l'UAI chiede la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- Nel querelato giudizio la prima autorità di ricorso ha già compiutamente enunciato i fatti e illustrato le disposizioni legali e giurisprudenziali che disciplinano la presente vertenza, per quanto concerne segnatamente i principi che definiscono la revisione del diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità ai sensi dell'art. 41 LAI.
 
Ha pure altresì correttamente ricordato che per graduare l'invalidità delle persone non esercitanti attività lucrativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI - segnatamente degli assicurati che attendono ai lavori domestici - si stabilisce in quale misura esse sono impedite nell'espletamento delle loro mansioni consuete (art. 28 cpv. 3 LAI in relazione con l'art. 27 cpv. 1 OAI; metodo specifico; DTF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a). Per mansioni consuete degli assicurati che attendono ai lavori domestici si intende la loro attività usuale nell'economia domestica e, se del caso, nell'azienda del marito, come pure l'educazione dei figli (art. 27 cpv. 2 OAI).
 
A tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.- Anche per quanto attiene all'applicazione della normativa citata alla presente fattispecie questa Corte può integralmente confermare e, per brevità, rinviare a quanto considerato, con motivazioni esaustive e convincenti, nella pronunzia querelata. Il Tribunale cantonale, dopo attento esame degli atti - in particolare le certificazioni mediche e il rapporto AI 6 agosto 1998 stilato in base all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata al domicilio dell'assicurata - ha in effetti correttamente concluso che rispetto alla situazione di fatto esistente all'epoca della decisione iniziale di assegnazione della mezza rendita, al momento determinante della resa del provvedimento 5 ottobre 1998 (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), lo stato di salute dell'interessata aveva subito un peggioramento di minima entità e comunque non suscettibile di incidere sul tasso d'inabilità nell'attività di casalinga in modo e misura tale da giustificare la revisione del diritto alla rendita secondo l'art. 41 LAI (cfr.
 
DTF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 265 consid. 4a e riferimenti).
 
A ragione pertanto la precedente istanza giudiziale ha confermato l'atto dell'UAI denegante il chiesto aumento della prestazione.
 
3.- Con il suo gravame T.________ non fa valere argomentazioni che non siano già state accuratamente esaminate dal primo Tribunale o elementi di giudizio suscettibili di sovvertirne le pertinenti considerazioni.
 
Per quanto già esposto nell'impugnata pronunzia, non si ravvedono in particolare motivi validi per dipartirsi dalle conclusioni tratte dalla minuziosa descrizione degli impedimenti incontrati dall'assicurata nell'adempimento delle mansioni consuete di casalinga riportata nel rapporto AI stilato in base all'inchiesta a domicilio del 14 luglio 1998. In particolare, a mettere in dubbio la fondatezza di tali risultanze non basta l'apprezzamento del medico curante della ricorrente, quando si ribadisca che nell'ambito della determinazione dell'invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (sentenza non pubblicata 8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 pag. 143 consid. 5). Sì rilevi altresì che le certificazioni del dott. M.________ non solo tralasciano di esprimersi sulle effettive limitazioni che la paziente incontrerebbe nel disbrigo delle faccende domestiche, ma risultano altresì in contrasto con la conclusione di completa capacità lavorativa formulata nell'attestato 28 gennaio 1998/6 novembre 1997 dai medici della Clinica H.________ presso la quale l'insorgente era stata degente dal 10 al 30 ottobre 1997.
 
Ricordato il dovere di reciproca assistenza e cooperazione sancito dal diritto matrimoniale, priva di rilievo giuridico risulta inoltre la censura ricorsuale per la quale il primo Tribunale avrebbe sopravvalutato l'apporto del marito e dei famigliari nella conduzione dell'economia domestica (cfr. VSI 1996 pag. 209 consid. 1c; cfr. anche DTF 117 V 196 consid. 4). A tal proposito va attirata l'attenzione di T.________ sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3 e 111 V 239 consid. 2a). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei famigliari nella misura attualmente usuale (RCC 1984 pag. 143 consid. 5; precitata sentenza inedita I 407/92).
 
Inconferente s'appalesa, infine, il rimprovero che l'interessata muove alla precedente istanza per non aver ordinato una perizia medica, quando si rilevi come tutti gli elementi ai fini di una valutazione corretta del suo stato di salute e del suo grado d'inabilità, alla data decisiva, fossero già disponibili nell'incarto per cui ulteriori accertamenti sarebbero stati superflui (cfr. 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 122 III 223 consid. 3c, 122 II 469 consid. 4a, DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c).
 
4.- Per quanto precede, la pronunzia cantonale e il provvedimento dell'UAI meritano tutela, mentre deve essere respinto il gravame di T.________, il quale risulta manifestamente infondato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata giusta l'art. 36a cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 135 OG,
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 luglio 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera:
 
p. La Cancelliera:
 
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