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Informationen zum Dokument  BGer P 20/2000  Materielle Begründung
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BGer P 20/2000 vom 31.10.2000
 
[AZA 7]
 
P 20/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 31 ottobre 2000
 
nella causa
 
B.__________,
 
contro
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- Mediante decisione 12 agosto 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha respinto, con effetto dal 1° giugno 1999, una richiesta inoltrata da B.__________, nato nel 1926, intesa a ottenere l'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita dell'assicurazione per la vecchiaia. Secondo l'amministrazione, i redditi di cui disponeva l'assicurato superavano il suo fabbisogno, per cui la prestazione non poteva essergli riconosciuta.
 
B.- L'interessato è insorto contro il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ribadendo implicitamente la sua domanda.
 
Adduceva in sostanza che a partire dal 1° aprile 1999 l'unica sua entrata era la rendita AVS e che nella determinazione della propria situazione patrimoniale si sarebbe dovuto porre in deduzione un importo di fr. 12 000.- a titolo di pigione.
 
Al termine dell'istruttoria, nell'ambito della quale le parti si sono ulteriormente espresse ed è stato richiamato agli atti l'incarto fiscale del ricorrente, l'autorità giudiziaria cantonale ha respinto il gravame con giudizio del 15 marzo 2000. Oggetto del contendere era segnatamente il fatto che parte della sostanza del ricorrente (casa unifamiliare ubicata nel Comune di G.__________) era stata alienata per donazione alla figlia, a titolo gratuito e senza conguaglio in denaro, e la circostanza che un edificio agricolo (stalla situata nel Comune di L.__________) doveva essere computato considerando il valore venale anziché quello di stima.
 
C.- Avverso la pronunzia cantonale B.__________ interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Censura il fatto che nel calcolo operato dalla Cassa si sia tenuto conto di un reddito di fr. 45 087.-, trattandosi a suo avviso di un importo puramente fittizio. Espone il motivo per cui ha dovuto cedere la propria casa alla figlia e lamenta che i suoi debiti bancari sarebbero stati computati per una somma inferiore all'importo reale. Contesta altresì la valutazione della sostanza alienata operata dalle precedenti istanze. Conclude chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto ad una prestazione complementare.
 
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha esattamente indicato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto.
 
A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.- a) Oggetto della lite è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire il diritto del ricorrente ad una prestazione complementare. I giudici di prime cure hanno accertato che l'assicurato versa annualmente una pigione di fr. 8 040.-, a cui vanno aggiunti fr. 600.- a titolo di spese accessorie. Per quanto riguarda l'importo computato dalla Cassa a titolo di sostanza immobiliare alienata e quello relativo al reddito ipotetico della stessa, la precedente istanza ha rammentato, tenendo conto dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza, a quali condizioni e in che proporzioni si debba considerare aver l'assicurato rinunciato a della sostanza ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC. La Corte cantonale ha constatato che l'amministrazione aveva fatto esperire una perizia immobiliare indicante il valore commerciale dell'immobile di G.__________ al 1° gennaio 1996. La rinuncia essendo però avvenuta nel 1999, il valore venale avrebbe dovuto essere stabilito per quell'anno. Tuttavia, ritenuto che l'assicurato contestava in particolare l'ammontare dei debiti dedotti dalla sostanza alienata e non il valore della stessa, appariva superfluo determinare il valore venale dell'immobile nel 1999 e poteva essere preso in considerazione quello calcolato per l'anno 1996, pari a fr. 400 000.-. Pure la questione dell'ammontare dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata (fr. 200 600.-, tenuto conto di un debito ipotecario di fr. 199 400.-), valutato secondo l'amministrazione a fr. 2607.-, non doveva essere risolta in concreto, in quanto anche senza tenerne conto i redditi superavano il fabbisogno dell'assicurato. Infine, non servendo l'immobile di Lodrino da abitazione all'assicurato, correttamente doveva essere preso in considerazione il valore venale dello stesso anziché fondarsi sul valore di stima.
 
In simili condizioni, il valore della sostanza computabile ammontava a fr. 35 000.- per il fondo ubicato a Lodrino ed a fr. 200 600.- per la sostanza alienata. Dedotta la parte della sostanza non computabile di fr. 25 000.-, ne derivava un totale di sostanza computabile di fr. 210 600.- ed un reddito della stessa (un decimo) di fr. 21 060.-.
 
Fondandosi su questi dati, la Corte cantonale ha concluso che, pur non computando il reddito ipotetico della sostanza alienata (fr. 2607.- secondo l'amministrazione), i redditi erano pari a fr. 42 480.- (fr. 21 060.- corrispondenti ad 1/10 della sostanza computabile e fr. 21 420.- di rendita AVS), mentre il fabbisogno dell'insorgente ammontava a fr. 28 051.-. In tali circostanze, una prestazione complementare non poteva essergli concessa.
 
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate davanti all'istanza inferiore. Senza minimamente spiegarne i motivi, si appella ad un errato calcolo del reddito, che a suo parere sarebbe fittizio. Ora, alla luce di quanto precede, tali argomentazioni non possono infirmare le pertinenti conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale nella propria pronunzia, ai considerandi della quale basta pertanto fare riferimento in concreto.
 
L'opinione della Corte di prime cure merita quindi conferma e deve essere fatta propria dal Tribunale federale delle assicurazioni.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 31 ottobre 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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