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Informationen zum Dokument  BGer I 380/2000  Materielle Begründung
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BGer I 380/2000 vom 09.11.2000
 
[AZA 0]
 
I 380/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 9 novembre 2000
 
nella causa
 
C.________, ricorrente, rappresentata dal Servizio X.________,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, casella postale 2121, Bellinzona, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- C.________, nata nel 1944, affetta da postumi d'isterectomia, colicistectomia, ovariectomia subt. , stato ansioso con iperventilazione, cefalee e precordialgie funzionali, impiegata presso Y.________ sino nel dicembre 1994 e casalinga, aveva chiesto una prima volta l'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità in data 30 gennaio 1995, negate con provvedimento del 14 marzo 1995. In seguito ad un peggioramento del suo stato di salute nel 1996, l'interessata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni il 10 ottobre di quell'anno.
 
Con decisione 5 febbraio 1999, fondata segnatamente su un'inchiesta economica per persone occupate nell'economia domestica (eseguita il 14 gennaio 1997), nonché su una perizia multidisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell'AI (SAM), redatta il 15 maggio 1998, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) del Cantone Ticino ha riconosciuto a C.________ il diritto ad un quarto di rendita a decorrere dal 1° gennaio 1997, ritenuto che il grado d'invalidità complessivo (tenendo presente la ripartizione fra attività come salariata e come casalinga nella misura del 50%) era del 41%.
 
B.- Rappresentata dal Servizio X.________, l'interessata è insorta contro il suindicato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, argomentando che la decorrenza del diritto alla rendita avrebbe dovuto essere fissata al 1° luglio 1996.
 
Con giudizio 8 maggio 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame e confermato quanto stabilito dall'amministrazione.
 
C.- Tramite il menzionato servizio di patrocinio, C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo. Ribadisce le argomentazioni sollevate in sede di prima istanza e conclude chiedendo il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita a contare dal 1° luglio 1996.
 
Rispondendo al gravame, l'UAI ne postula la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità di ricorso cantonale ha correttamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimento e prestare adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, per stabilire l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'assicurata dovuta alle ripercussioni dei danni alla salute lamentati su ambedue le attività di salariata e casalinga, l'amministrazione e l'autorità ricorsuale di prima istanza si sono fondate essenzialmente sulla menzionata perizia multidisciplinare eseguita dal SAM e sulla predetta inchiesta economica. In base a tali accertamenti risultava chiaro che fino al 31 dicembre 1995 l'interessata aveva presentato un'integrale capacità lavorativa.
 
Ammesse, a contare dal 1° gennaio 1996, un'incapacità lavorativa totale nell'attività a suo tempo svolta presso le PTT ed un'incapacità di guadagno complessiva del 41% - conclusione in sostanza condivisa anche dalla ricorrente - a partire dal 1° gennaio 1997, le precedenti istanze hanno fatto decorrere da quest'ultima data il diritto ad un quarto di rendita.
 
b) L'opinione del giudice cantonale si appalesa corretta e deve quindi essere condivisa. Le censure sollevate dall'insorgente in questa sede non sono suscettibili di sovvertire quanto affermato nella pronunzia impugnata, dato che si esauriscono nell'invocare un rapporto stilato l'8 febbraio 1995 dal medico curante dott. M.________, il quale già allora attestava un'incapacità lavorativa del 25-30% quale salariata e del 15-20% quale casalinga. Ora, il giudice di prime cure ha considerato a ragione che doveva essere invece ritenuto concludente il referto allestito dal SAM, nella misura in cui non era stato dimostrato che le patologie riscontrate dal predetto sanitario fossero sussistite tra marzo e dicembre 1995, per cui il periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI non aveva potuto decorrere a partire da una data anteriore al 1° gennaio 1996.
 
Irrilevante è infine la circostanza che l'UAI abbia fatto accenno, nella risposta al gravame in sede di prima istanza, alle attività adeguate ancora esigibili nel periodo di carenza, e che la ricorrente abbia invece replicato che tale elemento poteva essere preso in considerazione unicamente per determinare il grado d'invalidità allo scadere del periodo medesimo. In effetti, detta divergenza non ha avuto alcuna incidenza sull'esito della presente vertenza.
 
c) Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso risulta manifestamente infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG,
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 9 novembre 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera:
 
Il Cancelliere:
 
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