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Informationen zum Dokument  BGer I 448/2000  Materielle Begründung
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BGer I 448/2000 vom 29.11.2000
 
[AZA 0]
 
I 448/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Leuzinger;
 
Cassina, cancelliera
 
Sentenza del 29 novembre 2000
 
nella causa
 
M.________, ricorrente,
 
contro
 
Cassa federale di compensazione, Holzikofenweg 36, Berna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- Mediante decisione 1° gennaio 1989 la Cassa federale di compensazione ha riconosciuto a M.________, nato nel 1946, una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° settembre 1987, oltre a completive per moglie e figlio.
 
Su richiesta della consorte dell'assicurato M.________ M.________, con provvedimento 13 aprile 1999 la Cassa, constatato come i coniugi M.________ fossero separati giudizialmente dal 1994, ha statuito il versamento della rendita completiva direttamente nelle mani della moglie, con effetto a decorrere dal mese di maggio 1999.
 
B.- Avverso a quest'ultimo atto amministrativo M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 6 giugno 2000, ne ha disatteso l'impugnativa.
 
C.- L'interessato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, con il quale, esposte le sue disagevoli condizioni finanziarie, chiede in sostanza l'annullamento della pronunzia cantonale e della decisione da essa protetta.
 
Diritto :
 
1.- La lite avente per oggetto il pagamento di prestazioni assicurative in mano di terzi - in concreto il versamento della rendita completiva per la moglie direttamente a quest'ultima - non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (DTF 118 V 90 consid. 1a con riferimenti; cfr. DTF 121 V 18 consid. 2).
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto disattendendo norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
2.- Nella querelata pronunzia, cui può essere integralmente rinviato, il giudice cantonale, ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto, ha già correttamente indicato i motivi per cui la decisione resa dalla Cassa il 13 aprile 1999 sia incensurabile.
 
In particolare, in applicazione dell'art. 34 cpv. 4 LAI, la rendita completiva va versata, su richiesta, all'altro coniuge, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati. Inoltre, per l'art. 30bis OAI, due coniugi sono considerati separati ai sensi dell'art. 34 LAI se, fra l'altro, abbiano cessato di vivere in comunione domestica in seguito a decisione giudiziaria. Nella fattispecie, in data 15 luglio 1994 il giudice civile competente ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato di M.________ M.________ e M.________. Il requisito stabilito dagli art. 34 cpv. 4 LAI in relazione con l'art. 30bis OAI essendo pertanto adempiuto, a ragione la Cassa ha quindi accolto la domanda della moglie dell'assicurato e statuito il versamento della rendita completiva direttamente nelle sue mani.
 
3.- Da queste conclusioni, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, le allegazioni ricorsuali di M.________, e in particolare le addotte difficoltà finanziarie in cui egli verserebbe, non essendo in questo contesto giuridicamente di rilievo e non essendo di conseguenza suscettibili di modificare l'esito della lite.
 
Per quanto precede, il gravame si rileva manifestamente infondato e deve essere respinto, mentre che la pronunzia e la decisione litigiose meritano di essere integralmente confermate.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG,
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 29 novembre 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera:
 
p. La Cancelliera:
 
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