VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 389/2000  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 389/2000 vom 28.12.2000
 
[AZA 0]
 
I 389/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
 
supplente; Cassina, cancelliera
 
Sentenza del 28 dicembre 2000
 
nella causa
 
C.________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
C.________, cittadino italiano nato nel 1940, ha lavorato in Svizzera dal 1960 al 1964 versando i contributi AVS/AI di legge;
 
in seguito ha lavorato in Italia, Germania, Lussemburgo e da ultimo in Francia;
 
il 3 luglio 1998 ha presentato all'assicurazione svizzera una domanda di rendita d'invalidità;
 
con decisione 30 giugno 1999 l' Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), esperite le indagini mediche e economiche del caso, ha posto C.________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr. 73.- mensili a decorrere dal 1° novembre 1998;
 
l'interessato, assistito dal Patronato X.________, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, postulando sostanzialmente il riesame dell'importo della prestazione;
 
l'adita autorità ricorsuale, mediante giudizio 25 maggio 2000, ne ha respinto l'impugnativa confermando il calcolo della rendita effettuato dall'UAI;
 
i giudici commissionali hanno fra l'altro rilevato che i figli M.________ e A.________, essendo nati nel 1969 rispettivamente nel 1974 e, quindi, successivamente alla partenza dell'assicurato dalla Svizzera, non potevano dar diritto all'accredito per compiti educativi giusta gli art. 29quater e 29sexies LAVS;
 
C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale contesta il giudizio commissionale;
 
l'interessato, pur dando atto che i figli M.________ e A.________ sono nati dopo la sua partenza dalla Svizzera, rileva tuttavia di aver vissuto, negli anni trascorsi in Svizzera, con la prima moglie e di aver avuto da quest'ultima altri due figli, C.________ (nato a Z.________ il 5 febbraio 1961) e G.________ (nato il 5 settembre 1964 tre mesi dopo la partenza dalla Svizzera);
 
l'UAI, preso atto dei nuovi elementi allegati nell'impugnativa, propone di ammetterla e di retrocedergli gli atti affinché possa riesaminare il caso ed eventualmente ricalcolare la rendita;
 
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi;
 
nei considerandi della querelata pronunzia i primi giudici hanno già chiaramente esposto la normativa legale applicabile alla presente fattispecie, per quanto segnatamente attiene al calcolo di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera;
 
a tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione;
 
con il suo gravame, C.________ ha tra l'altro evidenziato una nuova circostanza suscettibile di influenzare il calcolo della prestazione di cui egli è beneficiario, segnatamente l'esistenza di un primo matrimonio, dal quale sono nati due figli di cui uno ancora in Svizzera;
 
in simili condizioni, questa Corte non può che aderire alla proposta formulata dall'amministrazione in via di risposta e, quindi, accogliere l'impugnativa e retrocederle la causa perché effettui una verifica del calcolo della prestazione alla luce di tali nuovi elementi;
 
per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG,
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
 
senso che, annullati il giudizio 25 maggio 2000 e la
 
decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa è rinviata
 
all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
 
perché proceda ad un complemento d'istruttoria
 
conformemente ai considerandi e renda un nuovo
 
provvedimento.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 28 dicembre 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
p. La Cancelliera :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).