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Informationen zum Dokument  BGer I 443/2000  Materielle Begründung
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BGer I 443/2000 vom 29.12.2000
 
[AZA 7]
 
I 443/00 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
 
supplente; Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 29 dicembre 2000
 
nella causa
 
P.________, ricorrente, rappresentato dal Patronato X.________,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
Fatti :
 
A.- Mediante decisione 20 luglio 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha rifiutato di esaminare nel merito la domanda di revisione presentata il 3 novembre 1998 dal cittadino italiano P.________, nato nel 1942, titolare di una mezza rendita a dipendenza di diverse patologie, per il motivo che dalla documentazione medica allegata all'istanza non risultava una modifica rilevante del grado d'invalidità.
 
B.- Tramite il Patronato X.________, P.________ ha deferito la decisione denegante l'aumento della mezza rendita con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.
 
Per giudizio 16 giugno 2000 i primi giudici hanno respinto il ricorso.
 
C.- Sempre assistito dal Patronato X.________, P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede l'annullamento di decisione e giudizio e il riconoscimento di una rendita intera. Produce nuova e recente documentazione medica.
 
L'amministrazione propone la reiezione del gravame.
 
Segnala comunque che lo stato di salute del ricorrente ha subito un aggravamento rilevante ai fini del diritto alla rendita successivamente all'epoca della decisione in lite.
 
Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite.
 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.- Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
 
3.- a) I primi giudici hanno confermato la valutazione dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, il quale ha rifiutato un aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita intera basandosi essenzialmente sulla perizia dell'INPS, sede di A.________, che concludeva con la diagnosi di epatopatia cronica, recidiva di ulcera duodenale, microcitomia ed esiti di frattura alla gamba destra, come pure sull'apprezzamento espresso al riguardo dal proprio consulente medico. Secondo quest'ultimo, infatti, l'evoluzione dell'affezione epatica in una vera e propria cirrosi non incideva sulla capacità lavorativa, in quanto compensata, motivo per cui la funzione epatica era ancora conservata, consentendo all'assicurato di continuare a svolgere in misura del 50% l'attività di calzolaio esercitata prima dell'invalidità.
 
b) Nella presente procedura il ricorrente ha prodotto nuova e recente documentazione medica, che l'amministrazione ha sottoposto ad un suo altro consulente medico. In data 5 ottobre 2000, la dott. ssa E.________ ha rilevato che la cirrosi denota attualmente segni di incipiente scompenso e che la sonografia e gli ultimi risultati di laboratorio allegati in questa sede evidenziano una progrediente insufficienza epatica. Secondo la consulente dell'amministrazione, l'assicurato, cinquantottenne, non è più in grado di lavorare.
 
Propone quindi di stabilire il tasso d'inabilità al 60% dalla fine di settembre del 1998, considerando che il ricovero avvenuto a quell'epoca s'era risolto positivamente e che l'assicurato aveva praticamente recuperato la sua precedente capacità lavorativa. Dopo l'ulteriore spedalizzazione della primavera del 2000, invece, si è instaurato un peggioramento con conseguente ulteriore limitazione della capacità di lavoro, che si è attestata su una misura non superiore al 30% a decorrere dal 2 maggio 2000.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi da questa attenta valutazione, che ammette l'esistenza di un peggioramento della capacità di lavoro sulla scorta del raffronto dei dati precedentemente a disposizione dell'amministrazione con quelli recenti prodotti in sede di ricorso di diritto amministrativo.
 
c) Da quanto precede segue che sino alla fine di aprile del 2000 il tasso d'invalidità non raggiungeva la soglia necessaria per consentire l'erogazione di una rendita intera.
 
Il ricorrente era infatti ancora abile al lavoro nella precedente professione in misura tale da poter conseguire un reddito che escludesse fino a quella data l'erogazione di una prestazione intera.
 
La decisione impugnata, che - come s'è visto - delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte, risale al 20 luglio 1999. Con riferimento a quell'epoca essa appare pertanto corretta.
 
d) Come rilevato dall'amministrazione in sede di risposta al gravame, sulla scorta della nuova e recente documentazione il ricorrente ha maturato diritto alla rendita intera a partire dal 1° agosto 2000, in virtù dell'aggravamento intervenuto alla fine del mese di aprile precedente (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).
 
Egli avrebbe quindi facoltà di presentare una nuova domanda volta all'ottenimento di una rendita intera. Per economia processuale, il presente gravame può senz'altro essere considerato alla stregua di una simile nuova richiesta.
 
L'inserto della causa è pertanto trasmesso d'ufficio all'amministrazione perché proceda nei propri incombenti.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.L'inserto della causa è trasmesso all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché proceda conformemente ai considerandi.
 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale
 
delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 29 dicembre 2000
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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