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Informationen zum Dokument  BGer 7B.28/2001  Materielle Begründung
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BGer 7B.28/2001 vom 14.02.2001
 
[AZA 0/2]
 
7B.28/2001
 
CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
 
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14 febbraio 2001
 
Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
 
Merkli e Meyer.
 
Cancelliere: Piatti.
 
_______
 
Visto il ricorso del 25 gennaio 2001 presentato dalla Banca X.________, Lugano, contro la decisione emanata l'8 gennaio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente allo Stato del Cantone Ticino, alla Confederazione Svizzera e al Comune di Gentilino, rappresentati dal Dipartimento finanze e economia del Cantone Ticino, Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona, e che vede come parte interessata A.________, Gentilino, in materia di pignoramento;
 
Ritenuto in fatto :
 
A.- Il 17 luglio 2000 l'autorità fiscale ha emanato tre decreti di sequestro contro A.________, domiciliato nel distretto di Lugano, in garanzia dei crediti fiscali del Comune di Gentilino, dello Stato del Cantone Ticino e della Confederazione Svizzera. L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha sequestrato il giorno seguente presso la Banca X.________, Lugano, tutti gli averi, somme, titoli, crediti, ecc. , di pertinenza del sequestrato e "in particolare i conti 228459, 228459. 01, 228459. 01.02, 228459. 01.60 intestati alla Y.________, Panama, di cui il debitore risulta l'avente diritto economico". Con raccomandata 2 agosto 2000 la banca ha comunicato all'Ufficio che, presso la sede di Lugano, i tre sequestri avevano avuto esito quanto a una relazione intestata al debitore, la quale risultava avere un saldo negativo, e a una cassetta di sicurezza.
 
Il 9 ottobre 2000, nell'ambito delle esecuzioni a convalida dei sequestri, l'Ufficio ha proceduto al pignoramento presso la banca. La cassetta di sicurezza è risultata essere completamente vuota e un rappresentante dell'istituto di credito ha dichiarato che non esisteva nessun altro bene appartenente al debitore o di cui egli fosse titolare, in particolare i conti menzionati nel decreto di sequestro non risultavano presso la sede della Banca X.________ a Lugano.
 
B.- Con sentenza 8 gennaio 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un ricorso presentato dai creditori sequestranti contro il verbale di pignoramento e ha ordinato all'Ufficio di procedere al pignoramento del credito relativo ai conti n. 228459, 228459. 01, 228459. 01.02, 228459. 01.60 intestati alla Y.________, Panama, presso la Banca X.________. L'autorità di vigilanza ha rilevato che i decreti di sequestro non sono stati impugnati e che il debitore risulta essere l'avente diritto economico dei conti intestati alla società panamense e che uno - quello principale - di essi è stato sequestrato penalmente nell'ambito di una procedura penale avviata contro l'escusso. Si giustifica pertanto pignorare tali conti e vista la contestazione dell'applicabilità della teoria della trasparenza alla fattispecie, l'Ufficio dovrà menzionarla nel verbale di pignoramento e avviare la procedura di cui all'art. 106 segg. LEF. Inoltre risulta che la Banca X.________ dispone a Nassau unicamente di una succursale, che gode sì di un'indipendenza economica, ma non ha una personalità giuridica propria. Debitrice dei conti appare quindi essere la Banca X.________ con sede principale a Lugano. Ed è presso la sede principale di una banca che possono essere sequestrate, e quindi pignorate, tutte le relazioni indipendentemente da dove siano registrate.
 
C.- La Banca X.________ ha, con ricorso 25 gennaio 2001, impugnato la decisione dell'autorità di vigilanza, postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento e chiedendo altresì l'accertamento della correttezza dei verbali di pignoramento. La ricorrente sostiene innanzi tutto che con la sentenza impugnata viene ordinato di pignorare beni che non appartengono all'escusso, ma a terzi. Inoltre contesta che i pignoramenti a convalida di sequestri possano vertere su beni che non sono stati precedentemente sequestrati. Infine, l'Ufficio di esecuzione di Lugano non è competente a pignorare beni che risultano essere situati all'estero.
 
La Presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Considerando in diritto :
 
1.- La ricorrente sostiene che la sua legittimazione ricorsuale non pone problemi di sorta. Essa ritiene di essere legittimata a ricorrere a "tutela del proprio interesse rispetto a una situazione di precarietà del diritto quanto alla possibilità di pignoramento di conti in essere presso la sua succursale a Nassau". Ora, nell'ambito della giurisprudenza in materia di sequestro il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che una banca quale terza - eventualmente - detentrice dei beni è abilitata a salvaguardare i diritti che la legge le accorda (DTF 80 III 122 consid. 2, 103 III 36 consid. 1, 112 III 1 consid. 1d).
 
Non vi è motivo per non applicare tale giurisprudenza anche nell'ambito di un pignoramento, tenuto segnatamente conto del fatto che l'esecuzione di un sequestro si effettua in base alle norme sul pignoramento (art. 275 LEF). Il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.
 
2.- a) La ricorrente sostiene che il pignoramento è inammissibile perché tocca beni che manifestamente appartengono a un terzo. Inoltre nell'ambito di un'esecuzione di convalida di un sequestro, non è possibile estendere il pignoramento a beni che non sono stati precedentemente sequestrati.
 
b) Non devono unicamente essere pignorati beni di cui il debitore è senza ombra di dubbio proprietario, ma anche quelli per i quali, in base alle indicazioni del creditore o in base all'esame dell'Ufficio, sussistono indizi per la loro appartenenza al patrimonio del debitore (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 all'art. 91 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 24 n. 1 e 2, Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pur dettes et la faillite, n. 42 all'art. 91 LEF). Per chiarire la situazione, qualora vengano fatti valere diritti di terzi sui beni oggetto della procedura di esecuzione, la LEF prevede la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. Del resto, in una recente sentenza il Tribunale federale ha ribadito che un creditore può ottenere il sequestro di beni e segnatamente di conti formalmente intestati a terzi se rende verosimile che essi appartengono al debitore (DTF 126 III 95 consid. 4).
 
In base ai vincolanti accertamenti di fatto dell' autorità di vigilanza (combinati art. 63 cpv. 2 e 81 OG) risulta che il debitore è l'avente diritto economico del conto principale da pignorare e che lo stesso è stato sequestrato penalmente nell'ambito di una procedura avviata contro l'escusso. In queste circostanze, l'Ufficio non poteva rifiutarsi di pignorare i conti in questione per il fatto che essi sarebbero di pertinenza di terzi. Infondata appare pure l'obiezione secondo cui il pignoramento non può essere esteso a beni che non sono stati precedentemente sequestrati. Infatti in concreto il pignoramento è da effettuarsi al foro ordinario di esecuzione, motivo per cui una limitazione dello stesso ai beni in precedenza sequestrati non entra in linea di conto (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 51 n. 99). Giova del resto rilevare che il comportamento della ricorrente in occasione del sequestro e del successivo pignoramento appare essere perlomeno sibillino, poiché essa si è limitata a indicare che nella sede - principale - di Lugano, non vi erano, oltre al conto con un saldo negativo intestato all'escusso e la cassetta di sicurezza rivelatasi vuota, altri beni del debitore, inclusi segnatamente i conti di cui era stato dapprima chiesto il sequestro e poi ordinato il pignoramento (cfr. sull'obbligo di informazione delle banche in caso di sequestro DTF 125 III 391 consid. 2). Non occorre tuttavia in concreto pronunciarsi sulla questione di sapere se per tale agire la sede principale dell'istituto bancario possa eventualmente essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti dai creditori sequestranti.
 
3.- La ricorrente fa inoltre valere che in concreto vengono inammissibilmente pignorati beni di terzi situati all'estero. Infine, il pignoramento sarebbe ineseguibile, poiché i beni si trovano al di fuori dell'area di sovranità territoriale svizzera.
 
Occorre innanzi tutto rilevare che, come risulta dal precedente considerando, allo stadio attuale della procedura di esecuzione e per quanto concerne la stessa, i conti litigiosi appartengono all'escusso. Con la propria argomentazione ricorsuale la ricorrente misconosce poi che in concreto non si tratta di oggetti, ma di una relazione bancaria, ossia di un credito non incorporato in una cartavalore, il cui pignoramento è da effettuare al domicilio svizzero dell'escusso (DTF 109 III 90 consid. 1). Il pignoramento in questione deve quindi essere attuato presso l'escusso, avvertendo, conformemente all'art. 99 LEF, il terzo debitore, ossia nel caso concreto la banca, che d'ora innanzi non potrà più fare un pagamento valido se non all' Ufficio. Inoltre, a giusta ragione, i giudici cantonali hanno rilevato che ai fini del pignoramento, da effettuarsi presso il debitore in Svizzera, non è rilevante sapere se il terzo debitore è la ricorrente o la sua succursale a Nassau. Infatti, anche qualora si volesse seguire la tesi ricorsuale ed ammettere che il terzo debitore sia esclusivamente la succursale di Nassau e che quindi esso si trova all'estero, tale circostanza non ostacola in alcun modo il pignoramento, anche tenuto conto del fatto che la comunicazione ai sensi dell'art. 99 LEF non ne determina la validità (DTF 115 III 109 consid. 2 con rinvii, 52 III 1 consid. 1; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995, pag. 259 segg. , pag. 265 e 276). Del resto, nella fattispecie in esame l'avviso di cui all'art. 99 LEF può in ogni caso essere inviato alla ricorrente. Infatti, ritenuto come in concreto la ricorrente pare pure agire in tutela degli interessi della sua succursale estera, si giustifica applicare per l'avviso del contestato pignoramento la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del sequestro, secondo cui è sufficiente effettuare la comunicazione alla sede principale della banca e ritenere che una notifica alle succursali, note ai creditori, è ammissibile ma non necessaria (cfr. consid. 7 della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata in BlSchKG 2000, pag. 143). Se invece il terzo debitore è, come indicato a titolo abbondanziale dall'autorità di vigilanza, la ricorrente medesima, è evidente che l'avviso di cui all'art. 99 LEF deve esserle trasmesso.
 
4.- Da quanto precede segue che il ricorso si avvera infondato e come tale va respinto nel senso dei considerandi. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.
 
Per questi motivi
 
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
pronuncia :
 
1. Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.
 
2. Comunicazione alle parti, risp. ai loro rappresentanti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 14 febbraio 2001 MDE
 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
 
La Presidente,
 
Il Cancelliere,
 
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