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Informationen zum Dokument  BGer I 20/2001  Materielle Begründung
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BGer I 20/2001 vom 30.03.2001
 
[AZA 0]
 
I 20/01 Ge
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 30 marzo 2001
 
nella causa
 
P.________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
 
e
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
 
Fatti :
 
A.- In via di revisione, mediante decisione del 14 luglio 2000 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha con effetto dal 1° settembre 2000 ridotto alla metà la rendita intera di invalidità percepita dalla cittadina spagnola P.________, nata nel 1947.
 
B.- Adita dall'assicurata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con pronunzia del 3 novembre 2000, ha accolto parzialmente il gravame nel senso che, annullata la decisione impugnata, gli atti sono stati rinviati all'amministrazione per complemento di istruttoria.
 
C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo P.________ chiede in sostanza l'erogazione di una rendita intera a carico dell'assicurazione svizzera per l'invalidità ulteriormente all'agosto 2000.
 
Diritto :
 
1.- Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso è una decisione finale impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2). Il gravame interposto da P.________ è pertanto ricevibile.
 
2.- Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
 
L'art. 28 LAI dispone al cpv. 1 che il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera è subordinato all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%. Il cpv. 1ter di questa norma prevede che le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
 
Per l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.
 
3.- Nel querelato giudizio il primo giudice ha ritenuto di non poter stabilire, sulla base degli atti, se in concreto fossero adempiuti i presupposti per la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita a partire dal 1° settembre 2000. Egli ha pertanto reputato necessario far procedere a indagini complementari per valutare lo stato di salute effettivo dell'insorgente e per esaminare in maniera più dettagliata se l'interessata, inattiva ormai da parecchi anni, possa ancora esercitare un'attività lucrativa, tenendo conto della sua età e delle sue qualifiche professionali.
 
Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di scostarsi. Esse si fondano in particolar modo sul parere espresso in occasione di un secondo scambio di scritti in sede di prima istanza dalla stessa amministrazione, la quale propone di far allestire, a cura dell'organismo assicuratore spagnolo, una relazione ortopedica completa con indicazione della terapia medicamentosa seguita.
 
In queste condizioni, visto inoltre che con il ricorso di diritto amministrativo non sono stati prodotti nuovi atti che permettessero di statuire direttamente sulla contestata riduzione della rendita, senza dover procedere ad accertamenti ulteriori, la pronunzia commissionale impugnata non può che essere tutelata, l'amministrazione essendo lasciata libera di disporre le modalità dell'esame medico completivo di proprio giudizio.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG,
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale
 
delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 30 marzo 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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