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Informationen zum Dokument  BGer U 181/1998  Materielle Begründung
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BGer U 181/1998 vom 22.05.2001
 
[AZA 7]
 
U 181/98 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 22 maggio 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
L._______, opponente, rappresentato dall'avv. Francesca
 
Gemnetti, Via Nizzola 4, 6501 Bellinzona,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- L._______, nato nel 1949, di professione boscaiolo,
 
lavorava come aiuto volo presso la ditta H._______ SA
 
di B._______ quando, il 6 giugno 1990, fu vittima di un
 
infortunio professionale. Egli ne riportò un trauma distorsivo/contusivo
 
del ginocchio destro, curato con meniscectomia
 
parziale mediale, ricostruzione del legamento collaterale
 
mediale e osteotomia valgizzante derotativa.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
 
di legge.
 
Mediante decisione 2 settembre 1997, l'INSAI dispose
 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 17% dal 1°
 
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
 
del 5%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
 
il 20 ottobre 1997.
 
B.- Assistito dall'avv. Francesca Gemnetti, L._______
 
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
 
Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita
 
d'invalidità del 35% e la concessione del beneficio dell'assistenza
 
giudiziaria e del gratuito patrocinio con rifusione
 
di spese e ripetibili.
 
Con decisione 2 febbraio 1998 la vicepresidente del
 
Tribunale cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.
 
Per giudizio del successivo 28 aprile, l'autorità giudiziaria
 
di primo grado accolse poi parzialmente il gravame,
 
obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita
 
calcolata su un'invalidità del 30%. L'Istituto venne inoltre
 
condannato al pagamento di ripetibili nella misura di
 
fr. 1'000.-.
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
 
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
 
d'invalidità al 17%, conformemente alla decisione su opposizione
 
litigiosa.
 
L'assicurato, sempre tramite l'avv. Francesca Gemnetti,
 
postula la reiezione del gravame, il riconoscimento di
 
un tasso d'invalidità del 35% e il beneficio dell'assistenza
 
giudiziaria gratuita. Da parte sua l'Ufficio federale
 
delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
I primi giudici hanno in particolare esposto
 
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
 
invalido. Essi hanno poi rilevato, pure a ragione, che al
 
fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o
 
al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti
 
che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
 
da altri specialisti, precisando, da un lato, come il
 
compito del medico consista nel porre un giudizio sullo
 
stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali
 
attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro,
 
come la documentazione medica costituisca un importante
 
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
 
ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa
 
esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata
 
adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 3 marzo 1994 e il
 
18 marzo 1997 dal dott. K._______ e dal dott. C._______,
 
entrambi medici di circondario dell'INSAI, i primi giudici
 
hanno considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi
 
infortunistici al ginocchio destro, non era più in grado
 
di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente subito
 
nel 1990. Come l'istituto assicuratore, essi hanno però
 
ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa
 
in attività sostitutive leggere compatibili con lo stato
 
di salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio
 
impugnato. Le censure formulate in proposito dall'opponente,
 
analoghe a quelle da lui presentate in sede di gravame
 
all'autorità cantonale, non permettono a questa Corte di
 
pervenire ad una diversa conclusione (cfr. sull'attendibilità
 
delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI,
 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138
 
pag. 1341 segg.).
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
 
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica
 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata
 
in tema di determinazione del salario di riferimento
 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno
 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli
 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile
 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
 
non qualificati con problemi di salute in attività
 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati
 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria
 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente
 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata
 
in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato. Qualora
 
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
 
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle
 
circostanze personali e professionali del caso concreto
 
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni
 
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
 
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è
 
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al
 
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
 
salario statistico permettesse di tener conto delle varie
 
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
 
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
 
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da
 
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare,
 
il giudice non può senza valido motivo sostituire il
 
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio
 
querelato non può quindi essere tutelato.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
 
in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti
 
di tali ditte percepissero un reddito annuo medio
 
pari a fr. 42'030.-. Orbene, il Tribunale federale delle
 
assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno
 
ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito
 
appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla
 
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
 
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr.
 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando
 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126
 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso
 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del
 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al
 
limite massimo del 25%.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.- annui) non
 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
 
a una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17%
 
merita di essere ristabilita.
 
4.- a) L'opponente ha domandato di essere posto al beneficio
 
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
 
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
 
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
 
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
 
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti giuridici
 
posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che
 
il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio
 
di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
 
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG).
 
Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'assicurato,
 
che già aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale,
 
con decisione esplicante tuttora effetto, viene comunque
 
esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi in grado
 
di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la Cassa del
 
Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
 
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
 
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
 
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
 
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
 
di regola gratuita (art. 134 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 28 aprile 1998 essendo annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La domanda di assistenza giudiziaria dell'opponente è
 
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà alla patrocinatrice
 
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi
 
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
 
per la procedura federale.
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 22 maggio 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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