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Informationen zum Dokument  BGer U 285/1998  Materielle Begründung
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BGer U 285/1998 vom 11.06.2001
 
[AZA 7]
 
U 285/98 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza dell'11 giugno 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
S._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato
 
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- S._________, nato nel 1963, lavorava come meccanico
 
presso l'impresa di costruzione D._________ SA di
 
A._________ quando, il 20 febbraio 1995, fu vittima di un
 
infortunio professionale. Egli ne riportò una contusione
 
della spalla destra.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
 
di legge.
 
Mediante decisione 17 ottobre 1997, l'INSAI dispose
 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 20% dal 1°
 
febbraio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità
 
del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione,
 
il 9 dicembre 1997.
 
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria
 
(SEI), S._________ insorse con ricorso al Tribunale delle
 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di
 
spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita più
 
elevata di quella aggiudicatagli dall'INSAI.
 
Per giudizio 28 agosto 1998 l'autorità giudiziaria
 
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare
 
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del
 
34%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di
 
ripetibili nella misura di fr. 600.-.
 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto
 
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso
 
d'invalidità al 20%, conformemente alla decisione su opposizione
 
litigiosa.
 
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione
 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
 
Il primo giudice ha in particolare esposto come,
 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che
 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità
 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da
 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con
 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione,
 
che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario
 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
 
o eventualmente da altri specialisti, precisando, da
 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un
 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura
 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro,
 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca
 
un importante elemento di giudizio per determinare quali
 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato.
 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento
 
e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione
 
medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica
 
di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di
 
circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che
 
l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, è
 
limitato nella sua capacità d'esercitare l'attività professionale
 
precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacità
 
non è limitata in occupazioni sostitutive compatibili
 
con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono
 
conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente
 
rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo
 
a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente
 
contestate in sede federale, né questa Corte vede validi
 
motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti
 
medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per
 
il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF
 
122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
 
segg.).
 
b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile
 
inabilità, il primo giudice, prevalendosi della propria
 
giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario
 
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno
 
residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in
 
occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe
 
potuto realizzare, in teoria, un reddito non già di fr.
 
43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo
 
impugnato, ma bensì di soli fr. 35'000.-, importo questo
 
corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione
 
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese
 
da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute
 
in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei
 
salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta
 
prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto
 
di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
 
pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
 
naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
 
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il
 
reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
 
adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino
 
indicazioni economiche effettive, possono, conformemente
 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in
 
quale misura al caso i salari fondati su dati statistici
 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
 
personali e professionali del caso concreto (limitazione
 
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
 
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
 
occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta
 
a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo,
 
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
 
permettesse di tener conto delle varie particolarità
 
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
 
nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla
 
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
 
deve succintamente motivare, il giudice non
 
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a
 
quello degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su
 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o
 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute
 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi,
 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova
 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19
 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I
 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni
 
del giudice cantonale concernenti la retribuzione
 
conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno
 
di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili.
 
e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che
 
un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse
 
proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a
 
rendimento completo in un'attività confacente, il discapito
 
economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioè ad un
 
tasso superiore all'incapacità di guadagno esistente nel
 
mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi
 
per cui all'inabilità del 33,4% accertata in tale ambito
 
non dovesse corrispondere un'incapacità lucrativa di uguale
 
grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando
 
l'invalidità di S._________ al 34%.
 
f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
 
tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr.
 
43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido
 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile
 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei
 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso
 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel
 
settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr.
 
4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri
 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra
 
indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano
 
suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico
 
fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo
 
del 25%.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'691.- annui) non
 
è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione
 
amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto
 
a una rendita calcolata in base a un grado di invalidità
 
arrotondato del 20% merita di essere ristabilita.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
 
giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 11 giugno 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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