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Informationen zum Dokument  BGer C 65/2001  Materielle Begründung
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BGer C 65/2001 vom 21.06.2001
 
[AZA 7]
 
C 65/01 Ge
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Kernen;
 
Grisanti, cancelliere
 
Sentenza del 21 giugno 2001
 
nella causa
 
Q.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano,
 
contro
 
Ufficio cantonale del lavoro, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
Fatti :
 
A.- Q.________, nata nel 1973, dopo avere lavorato quale assistente di farmacia ed essere rimasta senza lavoro a partire dal 31 marzo 1998, si è iscritta dal 1° aprile successivo all'assicurazione contro la disoccupazione, percependo da questa indennità giornaliere di fr. 149. 05. Il 1° marzo 2000 l'assicurata ha concluso con la N.________ un accordo di "servizio di trasmissione di messaggi vocali", per il quale l'interessata si impegnava a effettuare conversazioni telefoniche tramite il numero di servizio della N.________, mentre quest'ultima si obbligava a remunerare il lavoro con un compenso di fr. 0.60 per ogni minuto effettivo di colloquio.
 
Avendo l'assicurata ottenuto per il mese di marzo 2000 una retribuzione di fr. 574.-, pari a 956 minuti di conversazione, la Cassa di disoccupazione Cristiano sociale OCST, Massagno, ha sottoposto il caso per decisione all'Ufficio cantonale del lavoro (UCL), domandando se per il periodo in esame la richiedente fosse da ritenere idonea al collocamento e, in caso affermativo, quale importo doveva essere considerato per il calcolo del guadagno intermedio.
 
Mediante decisione del 4 luglio 2000, l'UCL ha fissato in almeno fr. 2'600.- il guadagno intermedio dell'interessata, determinante per stabilire la perdita di guadagno compensabile dall'assicurazione per la disoccupazione.
 
B.- Q.________, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, è insorta contro il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ritenendo dover essere calcolata la sua indennità di disoccupazione non deducendo dal guadagno assicurato un importo ipotetico minimo di fr. 2'600.-, quale aliquota usuale per la professione ed il luogo, bensì sottraendo unicamente il guadagno realmente conseguito e comprovabile di fr. 574.-. Ha inoltre contestato la valutazione dell'UCL, nella misura in cui quest'ultimo, per calcolare il guadagno minimo usuale nella professione concreta dell'insorgente, ha preso quale termine di paragone la retribuzione minima raccomandata dalla Camera di Commercio e dalla Federazione Ticinese della Società svizzera degli impiegati di commercio per l'attività di telefonista.
 
Con giudizio 29 gennaio 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha parzialmente accolto il gravame, nel senso che non ha aderito alla tesi dell'amministrazione di equiparare l'attività dell'interessata a quella di telefonista in senso stretto, rinviando gli atti all'amministrazione per una nuova determinazione del salario di riferimento nella professione specifica. Per il resto ha confermato il provvedimento dell'UCL.
 
C.- Sempre tramite l'avv. Cereghetti, l'assicurata interpone contro la pronunzia cantonale un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, ribadendo la propria posizione.
 
Sia l'UCL che il Segretariato di Stato dell'economia hanno rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto all'indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l'attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere il reale reddito percepito dall'assicurato durante il periodo di controllo.
 
2.- Nell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha compiutamente esposto le norme e i principi di giurisprudenza applicabili al caso di specie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
3.- a) I giudici di prime cure hanno osservato che determinante non può essere il guadagno effettivamente conseguito dalla ricorrente, che nell'evenienza concreta non raggiunge nemmeno il minimo d'esistenza, bensì quello ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione specifica, indipendentemente dal fatto che siffatto guadagno sia condizionato da fattori estrinseci alla volontà del lavoratore.
 
b) A questo modo di giudicare il Tribunale federale delle assicurazioni non ha nulla da eccepire. Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.
 
In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).
 
c) Nel caso di specie è evidente che il guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
 
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice, come correttamente indicato dall'autorità cantonale.
 
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato, merita di essere confermato.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa disoccupazione OCST, Massagno, e al Segretariato
 
di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 21 giugno 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera:
 
Il Cancelliere:
 
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