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Informationen zum Dokument  BGer U 349/1998  Materielle Begründung
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BGer U 349/1998 vom 21.06.2001
 
[AZA 7]
 
U 349/98 Ge
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
 
Schäuble, cancelliere
 
Sentenza del 21 giugno 2001
 
nella causa
 
R.________, rappresentato dall'avv. Raffaele Guffi, Via
 
Trevano 49, 6900 Lugano,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- Il 23 maggio 1991, R.________, nato nel 1958, allora
 
manovale alle dipendenze di un'impresa di costruzioni
 
di Lugano, rimase vittima di un infortunio provocato da un
 
colpo d'arma da fuoco, nel quale riportò fratture alle due
 
gambe, che resero necessari diversi interventi chirurgici.
 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni
 
di legge.
 
Dopo aver riconosciuto, con precedente provvedimento,
 
il diritto dell'assicurato al conseguimento di un'indennità
 
per menomazione all'integrità del 40%, mediante decisione
 
26 aprile 1996, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita
 
d'invalidità di pari grado dal 1° marzo 1996, confermando
 
quanto stabilito anche dopo opposizione, il 6 settembre
 
1996.
 
B.- Assistito dall'avv. Raffaele Guffi, R.________
 
insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
 
Cantone Ticino chiedendo, previa erezione di una perizia
 
medica giudiziaria, l'assegnazione di una rendita del 100%,
 
subordinatamente del 51%, a far tempo dalla data fissata
 
dall'INSAI. Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza
 
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
 
Con decisione 10 settembre 1997 il presidente del Tribunale
 
cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.
 
In seguito, il 29 ottobre 1998, l'autorità giudiziaria
 
di primo grado respinse il gravame proposto dall'assicurato
 
avverso il provvedimento dell'INSAI.
 
C.- R.________, sempre tramite l'avv. Guffi, interpone
 
a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui
 
chiede, in via principale, che all'INSAI sia fatto obbligo
 
di versare una rendita del 100% a decorrere dal 1° marzo
 
1996 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità
 
cantonale per nuovi accertamenti. Domanda, inoltre,
 
di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria
 
anche nella presente procedura.
 
In risposta l'INSAI propone la reiezione integrale del
 
gravame.
 
Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni
 
sociali rinuncia a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema
 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dal
 
ricorrente. Il Tribunale cantonale ha in particolare esposto
 
come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità
 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro
 
che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile
 
da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro,
 
con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
 
invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha
 
poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare
 
l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di
 
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
 
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,
 
precisando, da un lato, come il compito del medico
 
consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
 
in quale misura e in quali attività l'assicurato
 
sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione
 
medica costituisca un importante elemento di giudizio per
 
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
 
dall'assicurato. A questa esposizione non può che
 
essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente
 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati
 
nel rapporto 23 maggio 1995 del dott. C.________, medico di
 
circondario dell'INSAI, l'autorità giudiziaria di primo
 
grado ha considerato che il ricorrente, a dipendenza dei
 
postumi dell'infortunio occorsogli nel 1991, non era più in
 
grado di continuare l'attività di manovale edile esercitata
 
prima dell'evento stesso. Come l'istituto assicuratore, essa
 
ha però ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire
 
lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Da
 
queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni
 
non ha motivo di dissentire. Le censure formulate in
 
proposito dal ricorrente, in gran parte analoghe a quelle
 
da lui presentate in sede di gravame all'autorità cantonale,
 
non permettono a questa Corte di pervenire a diverso
 
risultato. Per completezza si rilevi che in data 30 giugno
 
1999 il dott. C.________ ha confermato la sua precedente
 
valutazione anche dopo una ricaduta notificata dall'assicurato
 
nel mese di luglio 1998 (cfr. sull'attendibilità dei
 
rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà
 
per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,
 
DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341
 
segg.).
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
 
dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la
 
precedente attività lucrativa, le istanze inferiori hanno
 
fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive
 
l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda,
 
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, che
 
l'INSAI ha fissato in fr. 33'785.-, l'autorità cantonale,
 
premesso che questa valutazione era più favorevole all'assicurato
 
rispetto alla propria consolidata prassi giudiziaria,
 
per la quale la retribuzione annua media conseguibile
 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
 
non qualificati con problemi di salute in attività leggere
 
adeguate corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 a
 
fr. 35'000.-, tenuto conto inoltre dell'esiguità della differenza
 
fra i due importi e degli impedimenti funzionali
 
lamentati dall'assicurato, in particolare del fatto di
 
poter lavorare soltanto in posizione prevalentemente seduta,
 
ha ritenuto di potersi esimere dal correggere verso
 
l'alto la valutazione effettuata dall'istituto assicuratore.
 
Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati
 
statistici, cui pure la predetta giurisprudenza cantonale
 
si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del
 
Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in
 
DTF 126 V 75 segg.
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito
 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione
 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
 
economiche effettive, possono, conformemente alla
 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura
 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano
 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
 
deve succintamente motivare, il giudice non può
 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
 
degli organi dell'assicurazione.
 
d) Ora, la prassi giudiziaria ticinese, secondo cui il
 
presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
 
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato
 
in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza
 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del
 
caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa
 
manifestamente le esigenze poste dalla sentenza precitata
 
(nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I
 
226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000
 
in re B., I 411/98). La giurisprudenza sviluppata dall'istanza
 
precedente in tema di determinazione del salario
 
di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno
 
residua non può quindi essere mantenuta.
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente,
 
l'istituto assicuratore ha compiuto degli accertamenti
 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo
 
alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali
 
ditte percepissero - dopo deduzione del 10% dal salario
 
di base, come a prassi per principianti - un reddito annuo
 
medio pari a fr. 33'785.-. Orbene, il Tribunale federale
 
delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione
 
del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI,
 
sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole
 
all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla
 
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale
 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori
 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e
 
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1996, a fr.
 
53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
 
come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
 
sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
 
siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
 
statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
 
massimo del 25%.
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
 
conseguibile senza invalidità (fr. 56'387.- annui) non
 
è mai stato contestato dalle parti in causa, il querelato
 
giudizio e la decisione amministrativa del 6 settembre
 
1996, che riconoscono al ricorrente il diritto a una rendita
 
sulla base di un'invalidità del 40%, meritano conferma.
 
4.- a) Il ricorrente ha domandato di essere posto al
 
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
 
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione
 
con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione
 
all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione
 
d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti
 
dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente
 
difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale
 
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
 
judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito
 
patrocinio va quindi concesso. Il ricorrente, che già
 
aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, viene comunque
 
esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi
 
in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la
 
Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
 
b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la
 
dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva
 
di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione
 
o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo
 
di regola gratuita (art. 134 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è
 
accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore
 
dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta
 
sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
 
per la procedura federale.
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 21 giugno 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera:
 
Il Cancelliere:
 
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