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Informationen zum Dokument  BGer U 347/1998  Materielle Begründung
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BGer U 347/1998 vom 10.10.2001
 
[AZA 7]
 
U 347/98 Ws
 
Ia Camera
 
composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente,
 
Schön, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 10 ottobre 2001
 
nella causa
 
F._________, Italia, ricorrente, rappresentato da
 
N._________,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
F a t t i :
 
A.- F._________, nato nel 1951, minatore stagionale
 
alle dipendenze della Ditta G._________ SA di S._________ e
 
come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero
 
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), dopo aver
 
esercitato la sua professione nell'anno 1994 durante tre
 
mesi e aver previsto di lavorare altrettanto a lungo
 
nell'anno 1995, è in data 16 ottobre 1995 rimasto sepolto
 
sotto una frana di sassi e terriccio, riportando fratture
 
in diverse parti del corpo. Il caso è stato assunto
 
dall'INSAI, il quale ha versato le prestazioni assicurative
 
prendendo a suo carico segnatamente le spese di cura e di
 
degenza ospedaliera, protrattasi in particolare dal 13 al
 
27 novembre 1996 presso la Clinica X._________.
 
Alla chiusura del caso, l'Istituto assicuratore ha assegnato
 
all'interessato, con decisione 25 luglio 1997, una
 
rendita d'invalidità del 15 % a contare dal 1° maggio 1997,
 
calcolata su un guadagno assicurato di fr. 17 677.-, nonché
 
un'indennità per menomazione dell'integrità fisica, pure
 
del 15 %. Il provvedimento è stato confermato con decisione
 
su opposizione del 4 febbraio 1998.
 
B.- F._________, rappresentato da N._________, è
 
insorto contro questa decisione con ricorso al Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino. In ordine,
 
l'insorgente ha in primo luogo censurato il rifiuto di
 
traduzione di una sentenza richiamata nel provvedimento
 
impugnato, lamentando un'insufficiente motivazione dello
 
stesso. Nel merito, ha postulato che la rendita d'invalidità,
 
ritenuti il proprio statuto di stagionale e l'usuale
 
durata di attività aziendale praticata dalla ditta che lo
 
aveva impiegato, venisse calcolata fondandosi su un guadagno
 
assicurato di fr. 53 031.-, pari a nove mesi di lavoro,
 
anziché su quello di fr. 17 677.-, dedotto da un periodo
 
lavorativo di tre mesi. Ha inoltre contestato il grado
 
d'invalidità stabilito al 15 %, chiedendo che il medesimo
 
fosse "oggetto di revisione".
 
Con giudizio 29 ottobre 1998, statuente nella composizione
 
di un giudice unico, l'autorità di ricorso cantonale
 
ha respinto il gravame. Il Tribunale ha innanzitutto concluso
 
che la censura d'ordine formale si appalesava come
 
manifestamente infondata. Nel merito, ha considerato che
 
l'Istituto assicuratore aveva correttamente ritenuto, prescindendo
 
dall'infortunio, essere stata la durata normale
 
dell'attività svolta dal ricorrente al massimo di tre mesi.
 
L'impugnativa doveva essere disattesa anche per quel che
 
atteneva al grado dell'invalidità, osservato che l'INSAI,
 
fondandosi su accertamenti specialistici circostanziati ed
 
approfonditi, senza che si fosse rivelato necessario dar
 
seguito alla richiesta di ulteriori provvedimenti probatori,
 
aveva chiaramente stabilito essere la capacità lucrativa
 
esigibile dall'interessato valutabile all'85 %, nonostante
 
i postumi infortunistici.
 
C.- Tramite il suo rappresentante, F._________ interpone
 
al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso
 
di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale.
 
Protestate spese, chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza
 
di un avvocato. In ordine, censura che in sede
 
cantonale la causa sia stata trattata da un giudice unico e
 
che ci si sia riferiti a giurisprudenza in lingua tedesca.
 
Contesta, nel merito, il guadagno assicurato ritenuto dalle
 
precedenti istanze nonché il tasso d'invalidità da esse applicato.
 
Conclude pertanto postulando che il giudizio impugnato
 
sia dichiarato nullo e ritornato al Tribunale cantonale
 
per nuova pronunzia collegiale, che il guadagno assicurato
 
sia stabilito prendendo a fondamento un importo di
 
fr. 53 031.-, pari ad un impiego di nove mesi, e che la
 
questione del grado d'invalidità, criticata la valutazione
 
operata dall'INSAI, venga nuovamente sottoposta a quest'ultimo
 
affinché provveda a rivederla.
 
L'Istituto assicuratore domanda che il gravame, in
 
quanto ricevibile, sia integralmente respinto. L'UFAS ha
 
rinunciato a determinarsi.
 
D.- Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
 
indetto un'udienza pubblica, che si è tenuta il 10 ottobre
 
2001.
 
D i r i t t o :
 
1.- a) In ordine, l'insorgente contesta in primo luogo
 
la composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni,
 
adducendo che tale Corte avrebbe dovuto statuire collegialmente.
 
Il ricorso di diritto amministrativo può essere esperito
 
per violazione del diritto federale, nozione che comprende
 
anche il diritto costituzionale federale ed i principi
 
generali di diritto quali quelli della parità di trattamento
 
e della proporzionalità. Ne deriva che questo ricorso
 
assume il ruolo del ricorso di diritto pubblico per
 
quel che concerne la violazione dei diritti costituzionali
 
commessa da un'autorità cantonale nelle materie sottoposte
 
al controllo del Tribunale federale delle assicurazioni
 
quale giudice amministrativo (DTF 121 V 288 consid. 3 e
 
sentenze ivi citate). Ritenuta la sussidiarità assoluta del
 
ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo
 
si sostituisce pertanto a quest'ultimo nella sua
 
funzione di protezione dei diritti costituzionali dei cittadini
 
(DTF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia
 
358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73
 
consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle
 
en Suisse, pag. 122 no. 212; Grisel, Traité de
 
droit administratif, tomo II, pag. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
 
2a ed., pag. 92 segg. e 235).
 
b) Il diritto delle parti ad una composizione regolare
 
del tribunale discende direttamente dall'art. 30 cpv. 1
 
Cost. (e in precedenza dall'art. 58 cpv. 1 vCost.), tale
 
principio imponendo esigenze di base alla procedura cantonale
 
(DTF 124 I 261 consid. 4a, 118 Ia 285 consid. 3d, 117
 
Ia 325 consid. 2, 115 V 260 consid. 2a con riferimenti).
 
Secondo la giurisprudenza, dev'essere annullato d'ufficio
 
un giudizio reso a torto da un giudice unico in una
 
vertenza in cui giusta l'ordinamento cantonale è competente
 
il tribunale (sentenza inedita 6 luglio 1994 in re F., I
 
56/94).
 
c) L'art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
 
cause davanti al Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni
 
dispone, concretizzando quanto stabilito dall'art.
 
26 lett. c cpv. 2 LOG, che i membri del Tribunale possono
 
decidere nella composizione di un giudice unico le cause
 
che non pongono questioni di principio o che non sono di
 
rilevante importanza.
 
Con la riforma legislativa conferente all'autorità
 
giudiziaria la possibilità di statuire nella composizione
 
di un giudice unico il legislatore cantonale ticinese intendeva,
 
prendendo a base il criterio delle cause che non
 
pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
 
importanza, accelerare la definizione delle pratiche. Avuto
 
riguardo allo scopo della riforma, esso ha lasciato ad ogni
 
singola camera del Tribunale di appello la competenza di
 
definire più precisamente i criteri da rispettare. Nel Messaggio
 
del 17 febbraio 1998 concernente l'introduzione della
 
possibilità, per le Camere della Sezione di diritto pubblico
 
del Tribunale di appello, di decidere nella composizione
 
di un solo giudice, il Consiglio di Stato ha in particolare
 
rilevato che la proposta con la quale si persegue
 
lo scopo di disporre di una delega facoltativa della competenza
 
a decidere a favore di un solo giudice permette
 
quale obiettivo principale di migliorare sensibilmente le
 
condizioni in cui ha luogo il giudizio collegiale nei casi
 
che realmente meritano di essere esaminati e dibattuti dall'intera
 
Camera, sgravata a questo punto dall'obbligo di
 
giudicare nella composizione completa anche le liti ritenute
 
meno importanti. Infatti, solo alcune decisioni, complesse
 
o di principio, giustificano una deliberazione in
 
Camera di consiglio, rispettivamente non tutte le decisioni
 
meritano approvazione collegiale, fosse anche solo per via
 
di circolazione. È stato inoltre rilevato che non tutte le
 
Camere della Sezione di diritto pubblico faranno largo uso
 
della decisione a giudice unico, in quanto tale soluzione
 
sarà soprattutto praticata nelle Camere con entrate molto
 
elevate quali il Tribunale cantonale delle assicurazioni e
 
il Tribunale cantonale amministrativo. Il Consiglio di Stato
 
ticinese ha precisato rendersi conto che la delega facoltativa
 
della competenza a decidere a favore di un solo
 
giudice poteva apparire relativamente ampia, ma l'ha ritenuta
 
necessaria, segnatamente nei casi di routine o di
 
scarsa rilevanza.
 
Il legislativo ticinese ha approvato la norma sulla
 
questione oggetto del presente esame nel tenore proposto
 
nel Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio
 
17 aprile 1998. Riferitasi a quanto esposto dall'Esecutivo
 
cantonale, la Commissione si era sostanzialmente
 
limitata, determinandosi su modifiche puntuali del disegno
 
di legge, a esprimere il parere secondo cui meritava di essere
 
stralciata, in quanto inutile e ridondante, la seconda
 
parte della frase del cpv. 2 dell'art. 26quater LOG, in cui
 
si era inizialmente riservata la facoltà per ogni giudice
 
di chiedere che la sentenza venisse emessa dalle Camere
 
nella loro composizione completa, parere ritenuto nel testo
 
finale.
 
Vero è che la Commissione della legislazione ha nel
 
summenzionato rapporto indicato essere il sistema della
 
delega facoltativa comunque riservata ad una ristretta cerchia
 
di casi di scarsa rilevanza. Orbene, in questa asserzione
 
non può essere ravvisata l'intenzione di volersi scostare
 
dalle chiare linee direttrici, come formulate dal
 
Consiglio di Stato. Prescindendo dal fatto che l'affermazione
 
è riferita all'insieme delle sezioni di diritto pubblico
 
del Tribunale d'appello e non specificatamente al
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, non se ne capirebbe
 
bene la portata dal momento che la Commissione ha
 
dato piena adesione al testo presentato dall'esecutivo, il
 
quale verteva a snellire la procedura presso esse sezioni e
 
segnatamente presso il Tribunale delle assicurazioni. La
 
medesima, intesa nel suo senso letterale, apparirebbe tantomeno
 
spiegabile quando si ricordi che con l'unica sostanziale
 
modifica proposta, quella di sopprimere il surricordato
 
passaggio del capoverso 2 dell'art. 26quater LOG, la
 
Commissione ha, nei confronti della versione del Consiglio
 
di Stato, accresciuto il potere del giudice delegato di
 
optare per una decisione monocratica. Da un profilo più
 
generale infine, non si vede bene, quantomeno per il Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, che principalmente
 
necessitava di misure di alleggerimento, quale sarebbe il
 
senso della riforma legislativa, avuto riguardo al fatto
 
che nel suo precedente tenore l'art. 2 cpv. 1 della legge
 
di procedura già consentiva a detta autorità di statuire
 
con giudice unico limitatamente alle cause di minor rilievo.
 
Nell'ambito della presente lite il Tribunale delle assicurazioni
 
del Cantone Ticino è stato invitato da questa
 
Corte a determinarsi sull'interpretazione data all'art. 2
 
cpv. 1 della legge di procedura in discussione, in particolare
 
circa i criteri applicati per decidere quando una causa
 
non ponga questioni di principio e quando essa non sia
 
di rilevante importanza. Nella sua determinazione del 25
 
giugno 2001 la Corte cantonale ha essenzialmente esposto di
 
ritenere, nell'ottica degli intenti del legislatore, non
 
porre questioni di principio o di rilevante importanza le
 
cause nelle quali il tema giuridico è già risolto da consolidata
 
giurisprudenza federale, quelle che non presentano
 
particolari difficoltà nell'apprezzamento delle prove (ad
 
esempio allorché i fatti sono stati chiariti in modo convincente
 
dopo una perizia medica) o quelle nelle quali il
 
valore di causa è estremamente ridotto.
 
Emerge da quanto suesposto che i criteri indicati dal
 
Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino nella sua
 
risposta del 25 giugno 2001 sono conformi all'intenzione
 
del legislatore cantonale. Ne deriva essenzialmente che
 
l'importanza di una procedura va riferita all'aspetto giuridico
 
o istruttorio della medesima, mentre tale importanza
 
non può dipendere dal valore della causa né dall'interesse
 
che la causa soggettivamente rappresenta per la parte. Giova
 
rilevare di transenna, per quanto attiene ai criteri
 
adottati, che essi corrispondono in larga misura a quelli
 
predisposti dalla, non più vigente, ODCR, per la quale, all'art.
 
22 cpv. 2, solo i ricorsi che sollevavano questioni
 
difficili di fatto o d'apprezzamento o questioni di diritto
 
non elucidate venivano sottoposti alla competenza di un
 
collegio di tre giudici.
 
Dalle considerazioni che precedono si deduce poi che i
 
criteri posti dalla novella legislativa si applicano indistintamente
 
a tutte le materie rientranti nell'ambito di
 
competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ragione
 
per cui alle sentenze con le quali il Tribunale federale
 
delle assicurazioni ha da questo profilo discriminato
 
certe materie o, meglio, certe tematiche nei confronti di
 
altre non deve essere fatto riferimento.
 
d) Alla luce di quanto suesposto non può essere affermato
 
che l'autorità giudiziaria cantonale, statuendo con
 
giudizio 29 ottobre 1998 ed esprimendosi dopo essere stata
 
invitata da questa Corte a determinarsi sul tema in discussione,
 
abbia dato all'art. 2 cpv. 1 della legge di procedura
 
in parola un'interpretazione non conforme all'art. 30
 
cpv. 1 Cost. e all'art. 6 CEDU. In particolare non è sostenibile
 
che in tale disposto di procedura cantonale, il quale
 
non espone specifici criteri suscettibili di stabilire
 
quali siano le cause di non rilevante importanza, difetti
 
la base legale delegante al giudice unico la competenza per
 
determinarli. Né può essere affermato che detta norma sia
 
lesiva del principio della parità di trattamento in quanto
 
disciplinerebbe in modo discriminante la procedura praticata
 
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni rispetto alla
 
soluzione adottata per quel che riguarda le altre sezioni
 
di diritto pubblico del Tribunale d'appello. Ne deriva
 
che dev'essere disattesa anche la censura secondo la quale
 
la norma in discussione sarebbe, nel suo tenore medesimo,
 
viziata da arbitrio.
 
e) In concreto, dal momento che si trattava di calcolare
 
il guadagno assicurato e di valutare l'invalidità sulla
 
base della giurisprudenza del Tribunale federale delle
 
assicurazioni, il caso poteva pertanto essere evaso da un
 
giudice unico; né la causa presentava particolari difficoltà
 
nell'apprezzamento delle prove. Non si giustificava
 
quindi un giudizio reso da una Camera di tre giudici.
 
Discende da quanto precede che su questo punto il ricorso
 
dev'essere respinto, il giudizio impugnato non essendo
 
viziato da un'arbitraria interpretazione e applicazione
 
del diritto processuale cantonale.
 
2.- Il ricorrente censura altresì, sempre in ordine,
 
il fatto che le precedenti autorità si siano richiamate a
 
precetti di giurisprudenza in lingua tedesca. A questo proposto,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto
 
modo di affermare come, in difetto di norme al riguardo, un
 
istante non abbia il diritto di chiedere la traduzione della
 
documentazione che lo concerne (RCC 1983 pag. 392 consid.
 
1, con riferimento a Marti-Rolli, La liberté de la
 
langue en droit suisse, tesi Losanna 1978). A maggior ragione
 
ciò deve valere per quanto riguarda la giurisprudenza
 
(cfr., nello stesso senso di Marti-Rolli, Viletta, Grundlage
 
des Sprachenrechts, tesi Zurigo 1978, pag. 141 segg. e
 
Malinverni, La liberté de la langue, in Commentaire de la
 
Constitution fédérale de la Confédération suisse, IV, ad
 
art. 116 Cost.).
 
Discende da quanto precede che anche questa censura
 
dev'essere disattesa.
 
3.- Nel merito, la lite verte innanzitutto sul tema di
 
sapere se sia stato correttamente stabilito il guadagno assicurato
 
in base al quale venne calcolata la rendita d'invalidità.
 
a) L'art. 15 LAINF dispone che le rendite sono calcolate
 
in base al guadagno assicurato (cpv. 1) e che, per il
 
calcolo delle stesse, è considerato guadagno assicurato il
 
salario riscosso durante l'anno precedente l'infortunio
 
(cpv. 2). Ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 LAINF, il Consiglio
 
federale emana disposizioni inerenti al guadagno assicurato
 
in circostanze particolari, segnatamente qualora l'assicurato
 
sia occupato in modo irregolare. Facendo uso di questa
 
delega di competenza normativa, l'esecutivo federale ha
 
emanato l'art. 22 cpv. 4 OAINF, il quale disciplina che se
 
il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario
 
ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno
 
salario annuo. Nel caso di un'attività temporanea la conversione
 
è limitata alla durata prevista. Nella giurisprudenza
 
sviluppata in merito a quest'ultimo disposto, il Tribunale
 
federale delle assicurazioni ha riconosciuto la conformità
 
a legge di tale norma (DTF 118 V 301, 112 V 315;
 
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR, n.
 
56).
 
b) Nel caso di specie, l'autorità di ricorso cantonale
 
ha correttamente applicato i suesposti principi, rilevando
 
a ragione che il ricorrente aveva lavorato durante tre mesi
 
nell'anno 1994 e che datore di lavoro e dipendente avevano
 
preso le necessarie disposizioni affinché le relazioni contrattuali
 
e quelle di permesso di dimora consentissero di
 
dedicarsi ad un identico impiego anche nel 1995. Dette
 
considerazioni appaiono pertinenti sotto ogni aspetto e non
 
danno luogo a censura alcuna.
 
Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
 
nulla asserisce che possa rimettere in forse quanto stabilito
 
dalle precedenti istanze. In particolare, non è ravvisabile
 
in quale modo, come lo asserisce il ricorrente,
 
un'assicurazione complementare avesse potuto incidere sul
 
guadagno assicurato preso in considerazione, né come il lavoro
 
svolto anteriormente all'anno 1994 potesse influire su
 
detta entità di calcolo.
 
Deriva da quanto precede che anche su questo punto il
 
gravame si appalesa infondato.
 
4.- a) Il ricorrente rimprovera poi all'INSAI di aver
 
stabilito in modo errato il grado d'invalidità. A sostegno
 
delle proprie censure si limita però ad ipotizzare, senza
 
fornire il benché minimo elemento di carattere medicoscientifico
 
o economico, che i rilievi richiamati dall'Istituto
 
assicuratore sarebbero poco attendibili, oppure che
 
egli avrebbe subito un graduale e importante peggioramento
 
della sua capacità lavorativa. Conclude che tale fattispecie
 
dovrebbe dar luogo ad una revisione della rendita da
 
parte dell'INSAI.
 
b) Nell'impugnato giudizio la precedente istanza ha
 
debitamente rammentato che ai sensi dell'art. 18 cpv. 1
 
LAINF è considerato invalido chi è presumibilmente alterato
 
nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un
 
periodo rilevante. Essa ha pure esposto i principi di giurisprudenza
 
sviluppati in questo contesto e li ha applicati
 
in modo pertinente al caso di specie.
 
F._________, a seguito dell'infortunio occorsogli in
 
data 16 ottobre 1995, ha riportato fratture plurime. Egli è
 
stato esaminato dai medici di circondario dell'INSAI, in un
 
primo tempo dal dott. K._________ in data 19 febbraio 1996
 
ed in secondo luogo dal dott. C._________ il 4 aprile 1996.
 
L'assicurato è poi stato visitato dal dott. P._________, e,
 
durante il periodo dal 13 al 27 novembre 1996, ha
 
soggiornato presso la Clinica X._________. Una visita
 
medica di chiusura è stata eseguita dal summenzionato dott.
 
C._________ in data 4 febbraio 1997. Il 27 marzo 1997,
 
l'assicurato, unitamente al suo datore di lavoro, è stato
 
sentito dall'ispettore dell'INSAI, il quale ha valutato
 
l'incapacità lavorativa attorno al 10-15 %, ritenendo che
 
l'interessato potesse continuare ad esercitare l'attività
 
di minatore con un leggero discapito di rendimento. Questo
 
parere ha ottenuto il benestare dell'anzidetto medico di
 
circondario. Ravvisata un'apparente contraddizione fra
 
diversi atti all'inserto, anche il Tribunale cantonale si è
 
rivolto al dott. C._________, il quale ha confermato il suo
 
punto di vista in un circostanziato parere espresso in un
 
referto del 2 ottobre 1998.
 
Le surricordate indagini permettevano senz'altro di
 
determinare chiaramente la residua capacità lavorativa dell'infortunato
 
e di dedurne un'incapacità di guadagno del
 
15 %. Il ricorrente, anche con il gravame interposto in
 
questa sede, pretende di aver diritto ad una rendita d'invalidità
 
di grado maggiore senza addurre qualsiasi riscontro
 
oggettivo. Le sue censure, con le quali nulla fa valere
 
che possa inficiare il parere delle precedenti istanze, non
 
sono pertanto suscettibili di sovvertire le convincenti
 
conclusioni cui sono giunti l'INSAI ed il Tribunale cantonale.
 
Ne deriva che il grado d'invalidità dell'assicurato è
 
stato valutato in modo corretto e che anche da questo profilo
 
il giudizio impugnato merita conferma.
 
5.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
 
dev'essere respinto.
 
6.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Il ricorrente
 
ha implicitamente domandato la concessione del gratuito
 
patrocinio.
 
A norma di legge (art. 152 OG) e secondo la giurisprudenza,
 
i presupposti per la concessione dell'assistenza
 
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si
 
trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover
 
avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è
 
necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a e
 
372 consid. 5b, ambedue con riferimenti). Ora, a prescindere
 
dal quesito di sapere se il ricorrente si trovi nel bisogno,
 
non può essere asserito che le sue conclusioni riguardanti
 
l'addebito relativo alla composizione della Corte
 
di prima istanza (consid. 1) dovessero avere senz'altro esito
 
sfavorevole. Tuttavia, trattandosi di un tema che il
 
Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio,
 
l'intervento di un patrocinatore non si sarebbe comunque
 
giustificato nel caso di specie. Viceversa, per quel che
 
concerne le censure di merito, attinenti al guadagno assicurato
 
ed al grado d'invalidità, le conclusioni del ricorrente
 
risultavano sprovviste di ogni probabilità di esito
 
favorevole, per cui la richiesta di gratuito patrocinio
 
dev'essere respinta per tale motivo, i requisiti posti
 
dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG non
 
apparendo adempiuti in concreto (RAMI 1994 n. U 184 pag. 78
 
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 119 Ia 253
 
consid. 3b e sentenza 14 settembre 2001 in re M., I
 
616/00). Infine, nella misura in cui la concessione del
 
gratuito patrocinio fosse stata richiesta per l'intervento
 
di N._________, la stessa dev'essere negata in quanto il
 
rappresentante dell'insorgente non poteva assumerne gli
 
interessi in qualità di avvocato. In tali circostanze la
 
richiesta di gratuito patrocinio va quindi respinta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II. La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 10 ottobre 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della Ia Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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