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Informationen zum Dokument  BGer U 134/1999  Materielle Begründung
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BGer U 134/1999 vom 08.11.2001
 
U 134/99 Ws
 
[AZA 7]
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer,
 
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza dell'8 novembre 2001
 
nella causa
 
F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano
 
Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della
 
ditta B.________ in qualità di aiuto carpentiere e come
 
tale assicurato all'Istituto nazionale svizzero di
 
assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 13
 
dicembre 1996 si è ferito alla fronte nel tagliare una
 
trave con la motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale
 
Y.________, presso il quale l'assicurato si è
 
immediatamente recato, sono state constatate una ferita
 
lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso
 
l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in
 
prossimità dell'inserzione dei capelli. Il caso è stato
 
assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato, il
 
quale ha potuto riprendere la propria attività
 
professionale a contare dal 18 febbraio 1997, le prestazioni
 
di legge.
 
Con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante
 
decisione su opposizione 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore,
 
sentito il parere espresso dal proprio medico di
 
circondario, dott. C.________ (in particolare quello contenuto
 
nel rapporto del 22 aprile 1997), e presi in considerazione
 
segnatamente i certificati allestiti dal medico curante
 
dott. A.________ (in particolare quello del 6 aprile
 
1998), nonché documenti fotografici del 20 gennaio 1998, ha
 
comunicato a F.________ di reputare chiuso il caso
 
d'infortunio, precisando che egli non aveva diritto né a un
 
intervento di chirurgia estetica né a un'indennità per
 
menomazione dell'integrità fisica, ritenuti i leggeri postumi
 
al viso lasciati dall'evento assicurato.
 
B.- Rappresentato dall'avvocato S. Zanetti di Bellinzona,
 
l'interessato è insorto contro il suindicato provvedimento
 
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
 
Cantone Ticino, chiedendo che l'INSAI fosse tenuto ad assumere
 
le conseguenze dell'infortunio. In particolare pretendeva
 
che l'Istituto assicuratore procedesse all'allestimento
 
di una perizia medica giudiziaria allo scopo di
 
delucidare il tema dell'opportunità di un intervento chirurgico
 
destinato ad eliminare le cicatrici alla fronte e
 
migliorare lo stato di salute, sopportasse se del caso i
 
costi di un simile intervento, nonché accertasse la presenza
 
o meno di un residuo danno permanente dell'integrità fisica
 
ed il conseguente diritto ad un risarcimento a titolo
 
d'indennità per menomazione fisica. In quel contesto veniva
 
altresì prodotto un certificato medico stilato il 27 ottobre
 
1998 dal dott. M.________, specialista FMH in chirurgia
 
plastica e ricostruttiva, il quale precisava come il paziente,
 
preso conoscenza del fatto che con una correzione
 
delle cicatrici non si sarebbe potuto garantire un miglioramento
 
del loro aspetto, avesse categoricamente rifiutato
 
un intervento chirurgico a tale scopo. Detto sanitario attestava
 
peraltro che mediante un intervento estetico le cicatrici
 
non avrebbero comunque potuto essere eliminate.
 
Con giudizio 15 marzo 1999, negata l'opportunità di
 
dar seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'interessato
 
dopo aver interpellato il dott. M.________ con domande
 
cui lo specialista ha risposto in data 12 febbraio
 
1999, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame.
 
Ha ritenuto non essere dati i requisiti posti dalla
 
legge né per quanto atteneva al diritto a interventi chirurgici
 
volti a correggere le cicatrici, né per quel che
 
concerneva la possibilità di assegnare all'insorgente
 
un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dei
 
postumi dell'infortunio.
 
C.- Tramite il suo patrocinatore, postulata l'assistenza
 
giudiziaria gratuita, F.________ interpone avverso
 
la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo
 
al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, lamentati
 
il mancato accertamento del danno fisico e psichico
 
conseguente all'infortunio e l'omesso allestimento di una
 
perizia neutra, da un lato che gli sia concessa la facoltà
 
di sottoporsi, a carico dell'INSAI, se del caso dopo nuovi
 
accertamenti specialistici, ad un intervento chirurgico
 
destinato a correggere le due cicatrici esistenti al fine
 
di migliorare il suo aspetto estetico e il suo stato di
 
salute in generale, da un altro lato che dopo tali
 
interventi venga accertato se sussiste un danno all'integrità
 
fisica suscettibile di dar diritto ad un indennizzo
 
per detta menomazione.
 
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame,
 
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
 
rinunciato a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la
 
precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10
 
cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza
 
(art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF), nonché i principi di giurisprudenza
 
applicabili in concreto, per cui a detta esposizione
 
basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato
 
che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità
 
giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata
 
chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini
 
peritali (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in
 
fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto
 
assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi
 
per interventi chirurgici di carattere estetico quando non
 
ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa
 
importanza (DTF 104 V 96 consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985
 
no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere
 
all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione
 
dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti
 
di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116
 
V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a
 
e b).
 
b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che
 
conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto
 
riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato
 
soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei
 
disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza
 
(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
 
1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù
 
della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è
 
data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo
 
una remota possibilità di realizzazione del miglioramento
 
(Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2).
 
2.- a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici
 
all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo
 
della fattispecie in esame e permettono di constatare che
 
l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa.
 
Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere
 
espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in
 
data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott.
 
A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal
 
dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria
 
in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle
 
cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un
 
altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che
 
esistono casi comparabili a quello in discussione in cui
 
l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento
 
dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono
 
praticamente identici.
 
Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute
 
le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la
 
possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico
 
di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei
 
disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi
 
talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto
 
alle prestazioni di cura richieste.
 
Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione
 
malattia questa Corte ha avuto occasione di
 
stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante
 
dolori, provochi disturbi con valore di malattia
 
nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante
 
intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria
 
di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza
 
inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95).
 
Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento.
 
b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati
 
i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate
 
circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a
 
statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini
 
specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro
 
canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il
 
diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi
 
definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno
 
permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto
 
nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale
 
diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per
 
menomazione fisica.
 
3.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in
 
causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto
 
a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto
 
la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio
 
dell'assistenza giudiziaria gratuita.
 
In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
 
senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle
 
assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999
 
e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo
 
annullati.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a
 
titolo di indennità di parte per la procedura federale.
 
IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
 
statuirà sulla questione delle spese ripetibili di
 
prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in
 
sede federale.
 
V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
 
federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 8 novembre 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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