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Informationen zum Dokument  BGer U 410/1999  Materielle Begründung
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BGer U 410/1999 vom 08.11.2001
 
[AZA 7]
 
U 410/99 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
 
Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza dell'8 novembre 2001
 
nella causa
 
D.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Marco
 
Cereghetti, Corso Elvezia 7, 6901 Lugano,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
 
F a t t i :
 
A.- D.________, nata nel 1945, cucitrice presso la
 
ditta S.________ SA di C.________ e come tale assicurata
 
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
 
contro gli infortuni (INSAI), in data 21 ottobre 1990 è
 
caduta dalla scala esterna della propria abitazione
 
procurandosi una contusione della spalla e dell'anca destre
 
di media entità, senza importanti lesioni osteoarticolari.
 
La ripresa del lavoro al 100 % era stata inizialmente
 
prevista a partire dal 24 dicembre 1990. Il caso venne
 
assunto dall'INSAI, il quale ha regolarmente corrisposto le
 
prestazioni assicurative di legge.
 
Con decisione del 13 marzo 1997, l'interessata è stata
 
posta al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità
 
fisica del 5 %. L'Istituto assicuratore ha invece
 
negato il diritto ad una rendita d'invalidità, considerando
 
che i postumi dovuti all'infortunio non pregiudicavano la
 
capacità di guadagno dell'assicurata in misura apprezzabile.
 
Mediante decisione su opposizione del 6 luglio 1998,
 
l'INSAI ha confermato il provvedimento inizialmente emesso.
 
B.- Rappresentata dall'avvocato A. Rampini di Lugano,
 
D.________ è insorta contro la menzionata decisione su
 
opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni
 
del Cantone Ticino. Chiedeva di essere posta al beneficio
 
di una rendita d'invalidità non inferiore al 50 %, a dipendenza
 
del persistente danno alla spalla destra. Contestava
 
essenzialmente la valutazione dell'esigibilità lavorativa,
 
sia nella sua originaria professione di cucitrice sia in
 
attività sostitutive.
 
L'autorità di ricorso cantonale ha completato
 
l'istruttoria ordinando l'allestimento di una perizia medica
 
giudiziaria a cura del dott. M.________, specialista in
 
fisiatria e reumatologia. Il referto peritale, fondato su
 
una visita specialistica del 9 marzo 1999, è stato redatto
 
il 5 maggio seguente. Dopo aver l'insorgente chiesto che il
 
caso fosse sottoposto al prof. G.________, specialista in
 
ortopedia dapprima all'Ospedale cantonale di F.________,
 
più tardi alla Clinica X.________, il quale in passato ebbe
 
in cura la paziente, il Tribunale delle assicurazioni ha
 
nuovamente interpellato il dott. M.________, che in un
 
complemento peritale 12 luglio 1999 si è espresso sulla data
 
in cui l'assicurata, dopo l'infortunio occorsole il
 
21 ottobre 1990, aveva verosimilmente raggiunto lo "status
 
quo ante" o lo "status quo sine". In data 10 agosto 1999,
 
la Corte cantonale ha informato l'interessata circa la possibilità
 
che la contestata decisione su opposizione venisse
 
modificata a suo detrimento, avvertendola della facoltà di
 
procedere al ritiro dell'impugnativa. L'insorgente ha informato
 
il Tribunale di non intendere far uso di tale possibilità.
 
I giudici di prime cure hanno considerato che il nesso
 
di causalità naturale fra il danno alla salute presentato
 
dall'assicurata e l'infortunio da lei subito il 21 ottobre
 
1990 si era estinto già a contare dall'8 febbraio 1991. A
 
far tempo da quella data l'INSAI avrebbe pertanto dovuto
 
porre fine definitivamente alle proprie prestazioni, le
 
quali, per quanto atteneva alle cure mediche, erano state
 
concesse sino nel marzo 1997. Il Tribunale precisava che la
 
questione delle prestazioni indebitamente percepite si sarebbe
 
posta soltanto se l'INSAI avesse deciso di pretenderne
 
il rimborso. Con giudizio 23 settembre 1999 il gravame è
 
stato respinto (disp. 1) e la decisione amministrativa
 
6 ottobre 1998 (recte 6 luglio 1998) riformata nel senso
 
che il nesso di causalità naturale fra il danno alla salute
 
e l'infortunio 21 ottobre 1990 - e con esso l'obbligo contributivo
 
dell'INSAI - era dichiarato estinto a far tempo
 
dall'8 febbraio 1991 (disp. 2).
 
C.- Patrocinata dall'avvocato M. Cereghetti di
 
Massagno, D.________ interpone al Tribunale federale delle
 
assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso
 
il giudizio cantonale. Contesta in sostanza la perizia
 
giudiziaria allestita dal dott. M.________, l'opinione del
 
dott. A.________, capo clinica di ortopedia all'Ospedale
 
Y.________ espressosi segnatamente nel febbraio 1991, al
 
quale aveva fatto riferimento il perito giudiziario nelle
 
sue informazioni complementari del 12 luglio 1999, nonché
 
le conclusioni del dott. C.________, medico di circondario
 
dell'INSAI. Fa valere che l'asserita lesione a livello
 
della cuffia dei rotatori alla spalla destra sarebbe,
 
secondo il prof. G.________, di cui chiede l'audizione, da
 
ricondurre all'infortunio occorsole il 21 ottobre 1990. Lamenta
 
che arbitrariamente sarebbe stata disattesa la richiesta
 
di complementi istruttori già formulata in sede
 
cantonale e ravvisa in tale rifiuto una violazione del diritto
 
di essere sentito. Protestate spese e ripetibili,
 
conclude postulando in via principale che l'intero incarto
 
venga retrocesso al Tribunale di prime cure per complemento
 
d'istruttoria e nuovo giudizio. In via subordinata, chiede
 
che le venga assegnata una rendita d'invalidità pari ad
 
un'incapacità di guadagno non inferiore al 50 %. La ricorrente
 
ha altresì domandato di essere posta al beneficio
 
dell'assistenza giudiziaria gratuita. Invitata da questa
 
Corte a compilare l'apposito questionario relativo alle sue
 
condizioni economiche, essa non vi ha dato alcun seguito
 
entro il termine stabilito.
 
L'INSAI propone che il gravame sia integralmente
 
respinto, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
 
ha rinunciato a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Oggetto della presente lite in sede cantonale era
 
il tema di sapere se l'interessata, oltre a quanto già le è
 
stato riconosciuto dall'INSAI, avesse diritto ad una rendita
 
d'invalidità a dipendenza di un danno fisico trovantesi
 
in un nesso di causalità naturale e adeguata con l'evento
 
infortunistico subito nell'ottobre 1990. La precedente
 
istanza ha inoltre esaminato il tema di sapere se prestazioni
 
per cure mediche e indennità per menomazione dell'integrità
 
fossero state a ragione corrisposte. Anche
 
questo punto deve pertanto essere vagliato in concreto.
 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità
 
di ricorso cantonale ha in modo esatto ed esauriente rammentato
 
i principi che governano i presupposti di un nesso
 
di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
 
consid. 1b e sentenze ivi citate), precisando segnatamente
 
quando sono dati i requisiti per l'erogazione di una rendita
 
d'invalidità (art. 18 LAINF). A questa esposizione può
 
pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione.
 
2.- Occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente
 
al rimprovero mosso dalla ricorrente al Tribunale cantonale,
 
per i motivi di cui si dirà nel prossimo considerando
 
la fattispecie della presente vertenza è stata delucidata
 
correttamente, per cui è priva di ogni fondamento la censura
 
di violazione del diritto di essere sentito e inconferente
 
la conclusione intesa a postulare l'allestimento di
 
ulteriori indagini.
 
3.- a) Nel caso di specie, il tema di sapere se sia
 
realizzato il presupposto di un nesso di causalità naturale
 
tra l'infortunio subito il 21 ottobre 1990 ed il danno alla
 
spalla destra è stato chiarito facendo capo ad una perizia
 
giudiziaria circostanziata ed approfondita, stilata dal
 
dott. M.________ in data 5 maggio 1999 e da lui completata
 
il 12 luglio seguente. In base alla stessa, l'autorità di
 
ricorso di prima istanza ha constatato che la menzionata
 
relazione di causalità si era estinta già a contare dall'8
 
febbraio 1991, conclusione formulata dal perito incaricato
 
facendo riferimento al parere espresso il 13 febbraio
 
1991 dal dott. A.________. Detto specialista aveva in
 
particolare attestato che in occasione di un'artroscopia
 
diagnostica eseguita in data 8 febbraio 1991 si era potuto
 
escludere una rottura della cuffia dei rotatori e
 
riscontrare solo lievi segni di degenerazione alla spalla
 
destra.
 
Questa conclusione, alla quale chiaramente si deve
 
giungere ove si esamini attentamente l'insieme degli atti
 
all'inserto, appare motivata e convincente.
 
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente
 
solleva nuovamente le allegazioni e le censure invocate
 
davanti all'istanza inferiore. Alla luce di quanto
 
precede, esse non possono però minimamente infirmare le
 
conclusioni cui è giunta la giurisdizione cantonale. Occorre
 
rilevare che la ricorrente fonda la propria tesi essenzialmente
 
su due argomenti, ossia l'asserto secondo il quale
 
il prof. G.________ avrebbe ammesso un nesso di
 
causalità naturale tra l'evento in discussione e il danno
 
alla salute così come l'assunto che l'esito cui giunse il
 
dott. A.________ in occasione della summenzionata
 
artroscopia potrebbe essere errato. Orbene, da un lato
 
bisogna ribadire, come è stato rilevato correttamente
 
dall'autorità di ricorso cantonale, che il prof.
 
G.________, segnatamente in un certificato medico
 
2 febbraio 1996, aveva soltanto dichiarato che la lesione
 
della cuffia dei rotatori poteva essere attribuita alla caduta
 
sulla spalla avvenuta nell'ottobre 1990, senza però
 
nulla asserire in merito alla probabilità preponderante di
 
tale nesso. Da un altro lato, a prescindere dal fatto che
 
la ricorrente si limita a gratuite affermazioni sulla pertinenza
 
delle conclusioni del dott. A.________, il prof.
 
G.________, in un referto del 28 giugno 1993, non aveva minimamente
 
criticato, pur facendovi esplicito riferimento,
 
l'esito delle indagini effettuate dal menzionato
 
specialista di ortopedia nel febbraio 1991.
 
L'opinione dei primi giudici merita pertanto integrale
 
conferma e dev'essere fatta propria del Tribunale federale
 
delle assicurazioni.
 
c) Discende dalle suesposte considerazioni che da
 
questo profilo il gravame di D.________ risulta infondato;
 
la decisione amministrativa e la pronunzia querelata, nella
 
misura in cui quest'ultima ha per oggetto il diritto alla
 
rendita d'invalidità, sono quindi meritevoli di tutela.
 
4.- L'insorgente non ha contestato, nel ricorso in
 
sede di prima istanza, le conclusioni dell'INSAI relative
 
al diritto a prestazioni assicurative per cure mediche e
 
indennità per menomazione dell'integrità. Tali elementi del
 
provvedimento sono pertanto cresciuti in giudicato e non
 
formavano oggetto della lite (DTF 125 V 415 consid. 2a).
 
Ciò nonostante il Tribunale cantonale, a torto, li ha esaminati,
 
concludendo in modo generale che il nesso di causalità
 
naturale si era estinto a contare dall'8 febbraio
 
1991, ma che poteva rimanere indeciso il tema di sapere se
 
D.________ dovesse restituire prestazioni assicurative
 
indebitamente percepite.
 
Il ricorso di diritto amministrativo merita pertanto
 
accoglimento nel senso che il punto 2 del dispositivo del
 
giudizio impugnato dev'essere annullato.
 
5.- Parzialmente vincente in causa, l'assicurata ha
 
diritto a un'indennità di parte ridotta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente
 
accolto nel senso che è annullato il punto 2 del
 
dispositivo del giudizio del Tribunale delle assicurazioni
 
del Cantone Ticino del 23 settembre 1999; per
 
l'eccedenza esso è respinto.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. L'INSAI verserà alla ricorrente fr. 1000.- a titolo di
 
indennità di parte.
 
IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 8 novembre 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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