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Informationen zum Dokument  BGer U 257/2001  Materielle Begründung
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BGer U 257/2001 vom 26.11.2001
 
[AZA 7]
 
U 257/01 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Leuzinger e Kernen; Scartazzini, cancelliere
 
Sentenza del 26 novembre 2001
 
nella causa
 
R.________, ricorrente,
 
contro
 
Zurigo Assicurazione, 8000 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
F a t t i :
 
A.- R.________, nato nel 1952, è insegnante alla scuola elementare di T.________ e come tale assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso la Zurigo assicurazioni quale assicuratrice LAINF. In data 16 settembre 1999 il Municipio di T.________ ha annunciato all'Istituto assicuratore un caso riguardante l'assicurato, trasmettendo nel contempo un attestato medico redatto il 13 luglio 1999 dal dott. F.________, medico curante dell'interessato nonché specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Secondo il sanitario, il paziente presentava una patologia distimica endoreattiva aggravata sul piano sintomatico da momenti di irascibilità, paure, insicurezza ed ansie che gli impedivano una ripresa della sua funzione di docente. Tale affezione era da considerare come esito di un problema conflittuale creatosi nell'ambito lavorativo che l'assicurato stesso riteneva essere una malattia professionale.
 
Fondandosi sul verbale di un colloquio avuto con l'interessato l'8 ottobre 1999 e su un apprezzamento medico rilasciato dalla dott.ssa G.________ in data 12 novembre 1999, con decisione 24 gennaio 2000 la Zurigo assicurazioni ha negato l'obbligo di assumere il caso in quanto facevano difetto i presupposti per poter riconoscere l'esistenza di una malattia professionale. Opponendosi a tale provvedimento, R.________ ha segnatamente contestato la perizia della dott. G.________ e le circostanze in cui la stessa era stata allestita. Ha pure prodotto, segnatamente, un nuovo rapporto medico stilato dal dott. F.________ in data 1° febbraio 2000. Al provvedimento ha formato opposizione anche la Cassa malati CPT, ritirandola tuttavia ulteriormente. Accennando ad un colloquio telefonico avuto con il dott. S.________, ma senza determinarsi sulle doglianze di carattere formale sollevate dall'opponente, l'Istituto assicuratore ha sostanzialmente confermato il contestato provvedimento mediante decisione su opposizione del 31 luglio 2000. Ha in particolare rilevato che in base ai referti medici all'inserto si poteva sia ammettere che negare un eventuale nesso di causalità naturale tra il disturbo psichico e l'attività professionale. Il tema poteva comunque rimanere irrisolto, non essendo dato il requisito di una causalità affatto preponderante relativamente all'esercizio dell'attività professionale.
 
B.- R.________ è insorto contro la decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Postulato il riconoscimento dell'esistenza di una malattia professionale e pretese le conseguenti prestazioni di legge, ha segnatamente invocato arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'interpretazione del diritto.
 
Con giudizio del 22 giugno 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Essa ha ritenuto essere fondato il parere manifestato dai medici interpellati dalla Zurigo assicurazioni. Sia la dott.ssa G.________ che il dott. S.________, specialisti nella materia, avevano in effetti accertato che svolgere la professione di insegnante non rappresenta un particolare rischio psico-fisico grave ai termini della legge né costituisce un terreno fertile per lo sviluppo di una malattia professionale. Ora, per poter ammettere l'esistenza di una malattia professionale sarebbe stato innanzitutto necessario dimostrare che, epidemiologicamente, la categoria professionale dei docenti è colpita da malattie psichiche in una misura almeno quattro volte superiore rispetto alla popolazione in generale, ciò che in ogni caso doveva essere negato.
 
C.- L'assicurato interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio cantonale. Rimprovera all'Istituto assicuratore arbitrarietà sia nell'accertamento dei fatti che nell'interpretazione e applicazione del diritto. Contesta essenzialmente aver dato il proprio consenso affinché una perizia medica venisse allestita dalla dott. G.________ e ne censura il contenuto in quanto fondata unicamente sugli atti all'inserto. Protestate le spese, chiede in via principale di essere riconosciuto affetto da malattia professionale limitatamente al periodo decorso dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000, che la Zurigo assicurazioni si impegni a pagargli il 20 % dello stipendio illecitamente trattenuto durante quel periodo e che essa sia inoltre tenuta a rimborsargli tutte le spese da lui sopportate. In via secondaria postula l'erezione di una perizia medica neutra, atta a chiarire la fattispecie in modo tale da poter stabilire scientificamente l'esistenza della malattia professionale.
 
Rappresentato dall'avv. M. Ferrari di Bellinzona, la Zurigo assicurazioni chiede la disattenzione del gravame nella misura in cui è ricevibile, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto :
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A detta esposizione può pertanto essere fatto riferimento. È comunque opportuno rammentare che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'Istituto assicuratore (DTF 122 V 158 consid. 1 e 165 consid. 3); essi, effettuando l'istruttoria d'ufficio, rinunceranno però ad assumere altri provvedimenti probatori soltanto qualora possano considerare che gli stessi non potrebbero modificarne il risultato (DTF 122 V 162 consid. 1d; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 II 117 consid. 4c, 119 V 344 consid. 3c e sentenze ivi citate).
 
2.- R.________ è stato vittima, nella sua professione d'insegnante di scuola elementare, di gravi accuse da parte di genitori di allievi relative alla sua attività di docente, le quali si sono rivelate essere diffamazioni infondate. In seguito a tale situazione conflittuale egli ha lamentato sintomi psichici evocanti una patologia distimica endoreattiva, aggravata sul piano sintomatico da momenti di irascibilità, paure, insicurezza ed ansie. Ha pertanto dovuto interrompere la propria attività lavorativa a contare dal 1° maggio 1998 e ha fatto valere, con domanda del 16 settembre 1999, di essere affetto da malattia professionale limitatamente al periodo dal 1° maggio 1999 al 30 aprile 2000.
 
a) Il ricorrente lamenta in primo luogo, ribadendo le doglianze invocate in sede di opposizione e dinanzi alla Corte cantonale, un'arbitrario accertamento dei fatti da parte della Zurigo assicurazioni e quindi un diniego di giustizia formale. Afferma che contrariamente a quanto da essa sostenuto, egli non era mai stato informato telefonicamente né aveva dato il proprio consenso relativamente alla designazione della dott.ssa G.________ quale incaricata di allestire una perizia medico-psichiatrica. Contesta altresì le conclusioni cui detta specialista è pervenuta, segnatamente in quanto si è espressa sul suo caso fondandosi unicamente sugli atti di causa. In sede di opposizione ha prodotto un secondo referto stilato dal dott. F.________ in data 1° febbraio 2000, dal quale emerge che anche il suo medico curante non condivide l'opinione della dott.ssa G.________. Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente ha poi chiesto, in via subordinata, l'erezione di una perizia medica neutra suscettibile di accertare debitamente i fatti determinanti.
 
Alla luce degli atti all'inserto le censure del ricorrente riguardanti l'arbitrario accertamento dei fatti non appaiono di primo acchito destituite di fondamento nel caso concreto, ove si osservi che la Zurigo assicurazioni ha fatto capo, per decidere, unicamente alle considerazioni generiche espresse dalla dott.ssa G.________ e a un parere comunicatole telefonicamente dal dott. S.________. Ne dovrebbe derivare, sotto il profilo del principio del divieto della violazione del diritto di essere sentito sgorgante dall'art. 29 cpv. 2 Cost., censura di natura formale che dev'essere esaminata in primo luogo (DTF 120 Ib 383 consid. 3b, 119 Ia 138 consid. 2b, 118 Ia 109 consid. 3c), che la causa sia rinviata all'Istituto opponente senza che questa Corte abbia a pronunciarsi sulle censure di merito sollevate dal ricorrente.
 
b) Senonché, nel caso di specie, la domanda di prestazioni assicurative per una pretesa malattia professionale è manifestamente infondata. È vero che sapere se un'affezione configuri una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove in un caso concreto. È tuttavia altrettanto vero che, qualora in base ai dati forniti dalla scienza medica emerga quale fatto dimostrato non poter a dipendenza della particolare natura di una determinata affezione essere provato che la medesima sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta il predetto disposto (DTF 126 V 189 consid. 4c). Ora, come lo ha rilevato a ragione la Corte cantonale, in applicazione della giurisprudenza relativa all'art. 9 cpv. 2 LAINF sarebbe praticamente necessario dimostrare, per poter ammettere l'esistenza di una malattia professionale, che epidemiologicamente la categoria dei docenti è colpita da malattie psichiche in una misura almeno quattro volte superiore rispetto alla popolazione in generale (DTF 126 V 190 consid. 4c). In altre parole, dalla scienza medica emerge quale fatto dimostrato non poter essere provato che malattie psichiche siano a dipendenza della particolare natura dell'affezione riconducibili all'esercizio della professione di insegnante. Non essendo in tal caso consentito fornire la prova di una causalità qualificata nell'evenienza concreta, nemmeno si giustifica di rinviare la causa alla Zurigo assicurazioni per ulteriori accertamenti.
 
c) In tali circostanze, il ricorso dev'essere respinto, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
pronuncia :
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla
 
Cassa malati CPT, Berna e all'Ufficio federale delle
 
assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 26 novembre 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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