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Informationen zum Dokument  BGer 1E.12/2001  Materielle Begründung
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BGer 1E.12/2001 vom 07.12.2001
 
{T 1/2}
 
1E.12/2001/viz
 
Sentenza del 7 dicembre 2001
 
I Corte di diritto pubblico
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
 
Aeschlimann e Catenazzi,
 
cancelliere Gadoni.
 
Repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
contro
 
AlpTransit San Gottardo SA, Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
 
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, 3003 Berna.
 
Nuova ferrovia transalpina (NFTA) - Linea di base del San Gottardo - settore Sud, tratta della Riviera, comparto di Biasca; tratta a cielo aperto Biasca Campagna, nodo della Giustizia, spostamento binari Pollegio (approvazione dei piani)
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni dell'8 maggio 2001)
 
Fatti:
 
A.
 
Il progetto di galleria di base del San Gottardo per una linea delle Ferrovie federali svizzere (FFS) tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia, fa parte dei progetti disciplinati dal decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul traffico alpino, RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a di tale decreto). Per l'attuazione della tratta della Riviera (settore sud della linea di base, comparto di Biasca) e su istanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia (ora: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, DATEC) è stata ordinata nel 1995 dalla Commissione federale di stima del 13° circondario l'apertura di una procedura di approvazione dei piani, combinata con una procedura di espropriazione (procedura combinata). Nell'ambito di tale procedura lo Stato del Cantone Ticino e i Comuni toccati dal progetto hanno presentato opposizione, ciò che ha condotto a una modificazione dei piani e a una loro susseguente ripubblicazione. La società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: AlpTransit), costituita nel 1998, è nel frattempo subentrata alle FFS nell'attuazione dell'intero progetto. Anche nell'ambito delle procedure combinate aperte per le suddette modificazioni lo Stato del Cantone Ticino ha inoltrato opposizioni, con atti del 28 aprile 1998 e del 22 luglio 1999. Esso ha in particolare chiesto, riguardo alle prospettate immissioni foniche, di rispettare i valori di pianificazione e di dotare l'intero tracciato, su entrambi i lati, di ripari fonici fonoassorbenti alti almeno 2 m.
 
B.
 
Con decisione dell'8 maggio 2001 il DATEC ha approvato i piani relativi alla tratta a cielo aperto nel comparto di Biasca, la modifica concernente lo spostamento dei binari a Pollegio e il progetto "nodo della Giustizia" con la modifica "Biasca Campagna". Il DATEC ha imposto all'AlpTransit una serie di oneri e respinto, in quanto ricevibili, le opposizioni non accolte o non divenute prive d'oggetto.
 
L'autorità di approvazione dei piani ha in particolare rilevato che l'apertura del tracciato veloce, più discosto dalle zone residenziali rispetto alla linea esistente, permette di rispettare i valori di pianificazione nei Comuni di Iragna e di Osogna. Nel Comune di Biasca è prevista la realizzazione di una parete fonica lunga 1800 m e alta 1-1,5 m e di un ulteriore riparo lungo 525 m e alto 1 m, mentre nel Comune di Pollegio la parete fonica è lunga complessivamente 1707 m e alta 1,5-2 m. Questi provvedimenti permettono, secondo l'autorità di approvazione, il rispetto dei valori di pianificazione nei punti di calcolo. Solamente per due edifici siti nel Comune di Biasca e per dodici a Pollegio tali valori, non però i valori limite d'immissione, sono superati al massimo di 4 dB(A). Per questi casi il DATEC ha accordato le facilitazioni chieste dall'AlpTransit. Ha quindi respinto la richiesta cantonale di portare l'altezza delle pareti foniche a 2 m.
 
C.
 
Lo Stato del Cantone Ticino impugna la decisione di approvazione dei piani, limitatamente alle citate questioni foniche, con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla nella misura in cui viene respinta la richiesta di dotare entrambi i lati dell'intero tracciato di ripari fonici alti 2 m e vengono accordate facilitazioni. Postula inoltre il rinvio degli atti al DATEC per un nuovo giudizio, dopo avere concesso allo Stato la facoltà di esprimersi sui preavvisi dell'AlpTransit e dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP). Il ricorrente fa essenzialmente valere una violazione del diritto di essere sentito e un accertamento inesatto e incompleto dei fatti. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
 
D.
 
Sono stati invitati a esprimersi sul ricorso l'AlpTransit, che ne postula la reiezione, e il DATEC, che ne propone sostanzialmente l'accoglimento. In particolare l'autorità di approvazione dei piani prospetta un nuovo esame delle misure di protezione fonica nell'ambito di una progettazione di dettaglio.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).
 
1.2 Secondo l'art. 18h cpv. 5 della legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101) la decisione di approvazione dei piani del Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Il rimedio inoltrato tempestivamente dal ricorrente è pertanto, da questo profilo, ammissibile (cfr. anche le disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999 e la cifra n. 3 dell'allegato, in relazione con l'art. 18 cpv. 2 lett. b Lferr).
 
1.3 Lo Stato del Cantone Ticino ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata ed è legittimato a ricorrere. Certo, il diritto di ricorrere secondo l'art. 103 lett. a OG riguarda innanzitutto i privati (DTF 125 II 192 consid. 2a/aa, 124 II 293 consid. 3b). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche un ente pubblico può essere legittimato a ricorrere ai sensi di questa disposizione e ciò non soltanto quando esso sia toccato in modo simile a un privato, bensì anche quando la decisione impugnata lo tocchi nei suoi compiti e nelle sue competenze ufficiali. Esso ha quindi segnatamente la facoltà di impugnare la decisione che autorizza un'opera comportante immissioni se, come proprietario di fondi, è toccato analogamente a un privato o se, in quanto corporazione di diritto pubblico, tutela interessi pubblici, quali per esempio la protezione dei suoi cittadini dalle immissioni, come è qui il caso (DTF 124 II 293 consid. 3b, 123 II 371 consid. 2c e riferimenti).
 
1.4 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b OG). Poiché l'istanza inferiore non era un'autorità giudiziaria, l'eccezione dell'art. 105 cpv. 2 OG (cui rinvia l'art. 104 lett. b OG) non si applica. Nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani, il Tribunale federale pone esigenze severe riguardo all'accertamento delle situazioni di fatto quando si tratta di impianti che incidono considerevolmente sull'ambiente. Un giudizio sul rispetto delle esigenze di protezione ambientale, in particolare un'accurata ponderazione degli interessi, è possibile solo sulla base di un ampio esame degli effetti della costruzione ferroviaria e del suo esercizio (DTF 121 II 378 consid. 1e/aa, 120 Ib 233 consid. 3e e rinvii).
 
2.
 
2.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere sentito e rimprovera al DATEC di avere statuito sulla base di atti su cui lo Stato del Cantone Ticino non aveva potuto esprimersi; gli rimprovera altresì di non avere sufficientemente motivato la ponderazione degli interessi in gioco; contesta poi le modalità di misurazione del rumore e insiste sulla necessità di portare a 2 m l'altezza dei ripari fonici lungo tutto il tracciato.
 
Il DATEC, nella risposta al ricorso di diritto amministrativo, rileva di avere rivisto le problematiche del rumore e dei ripari fonici e di avere consultato in proposito l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. Osserva che le argomentazioni del ricorrente non appaiono ingiustificate e che, in particolare, le facilitazioni accordate all'AlpTransit non sono state sufficientemente specificate nella decisione impugnata. Rileva inoltre che il sistema di calcolo del rumore adottato nella fattispecie non tiene conto della riflessione del rumore stesso e che ulteriori misurazioni potrebbero comportare una rivalutazione dei provvedimenti di protezione fonica.
 
2.2 Il DATEC considera quindi non sufficientemente approfondite le questioni in materia di protezione fonica sollevate nel ricorso e prospetta in sostanza alle parti il riesame, nell'ambito di una progettazione di dettaglio, della propria decisione su questi punti; aderisce in tali circostanze alla domanda di annullamento della decisione impugnata in quanto essa respinge la richiesta del Cantone riguardo ai quesiti sulla protezione fonica.
 
Premesso che la procedura del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non prevede una disposizione analoga all'art. 58 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che permette all'autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cfr. DTF 125 V 345 consid. 2b/aa, 109 V 234 consid. 2; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 341, n. 963), il quesito dell'ammissibilità del riesame dal profilo procedurale non deve, in un caso come il presente, essere esaminato oltre. Risulta in effetti dalla risposta del DATEC che le censure connesse alla problematica dei rumori, segnatamente ai provvedimenti di protezione fonica, addotte dinanzi a esso dal Governo ticinese, pur non apparendo d'acchito del tutto infondate secondo l'autorità di approvazione dei piani medesima, sono state da lei respinte senza averle sufficientemente esaminate. La decisione impugnata viola quindi, sui punti qui sollevati, il diritto federale (cfr. art. 104 lett. a OG). Tale circostanza non comporta tuttavia, in un caso come il presente, il diniego dell'approvazione dei piani, che peraltro il ricorrente esplicitamente non chiede. Gli aspetti principali connessi al carico fonico del progetto sono infatti stati oggetto di un rapporto d'impatto ambientale e di massima esaminati nell'ambito della decisione di approvazione dei piani impugnata. Come prospettato dal DATEC, il quesito dell'altezza dei ripari fonici può quindi ancora essere approfondito e trattato successivamente, tenendo se del caso conto dei progressi tecnici nel frattempo raggiunti, nell'ambito di una progettazione particolareggiata (cfr. DTF 121 II 378 consid. 6b; cfr. anche DTF 124 II 146 consid. 2c/aa, 122 II 165 consid. 14). In quella sede il DATEC dovrà pertanto nuovamente pronunciarsi sui provvedimenti in materia di protezione fonica, garantendo alle parti i loro diritti, segnatamente il diritto di essere sentito (DTF 121 II 378 consid. 6c). In tali circostanze, la pretesa violazione di questo diritto fatta valere dal ricorrente, e fondata sul fatto di non avere avuto la facoltà di esprimersi su talune prese di posizione della controparte e delle autorità federali, non deve quindi essere esaminata in questa sede.
 
3.
 
Ne consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata (domande di facilitazione) annullato. Sul quesito dei ripari fonici e su eventuali facilitazioni il DATEC dovrà emanare una nuova decisione, nell'ambito di una progettazione di dettaglio. Le spese sono poste a carico dell'AlpTransit, tenuto anche conto del suo grado di soccombenza (art. 116 cpv. 1 LEspr, art. 156 cpv. 1 OG). Comunque, vista la natura della presente procedura, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta e di non assegnare al ricorrente, peraltro non assistito da un avvocato, ripetibili della sede federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'AlpTransit San Gottardo SA.
 
3.
 
Non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, all'AlpTransit San Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.
 
Losanna, 7 dicembre 2001
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero:
 
Il Presidente, Il Cancelliere,
 
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