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Informationen zum Dokument  BGer U 372/1999  Materielle Begründung
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BGer U 372/1999 vom 27.12.2001
 
[AZA 7]
 
U 372/99 Ws
 
IVa Camera
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
 
Kernen; Grisanti, cancelliere
 
Sentenza del 27 dicembre 2001
 
nella causa
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
 
contro
 
Comunione ereditaria K.________, opponente, rappresentata
 
dal Servizio di consulenza giuridica per persone
 
andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,
 
e
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
F a t t i :
 
A.- K.________, nato nel 1948, negli anni 1976-1982
 
lavorò alle dipendenze della ditta S.________, nell'ambito
 
delle cui attività operò pure a contatto con l'amianto.
 
Dopo che nella primavera del 1996 venne diagnosticato un
 
mesotelioma maligno diffuso (tipo bifasico) alla pleura e
 
al pericardio sinistro comportante tra l'altro la necessità
 
di un intervento chirurgico di "decorticazione pleurica e
 
del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione
 
subsegmentale del lobo superiore sinistro", come pure di
 
continui cicli chemioterapici, l'Istituto nazionale
 
svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
 
esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia
 
professionale e corrispose le prestazioni di legge, in
 
particolare le indennità giornaliere, fino al giorno del
 
decesso, avvenuto il 9 maggio 1998.
 
Con decisione 23 luglio 1998, confermata il 3 novembre
 
successivo in seguito all'opposizione formulata dalla vedova,
 
V.________ K.________, l'INSAI ha riconosciuto alla
 
moglie e alle due figlie dell'assicurato il diritto a una
 
rendita complementare per superstiti, negando per il resto
 
una indennità per menomazione dell'integrità.
 
B.- K.________, in rappresentanza della comunione
 
ereditaria, composta da lei e dalle due figlie S.________ e
 
T.________, con l'assistenza del Servizio di consulenza
 
giuridica per persone andicappate è insorta al Tribunale
 
delle assicurazioni del Cantone Ticino e ha chiesto
 
l'assegnazione di una indennità per menomazione
 
dell'integrità dell'80% ritenendo che, lo stato di salute
 
dell'assicurato essendosi stabilizzato pochi mesi prima del
 
decesso e dopo che i medici curanti avevano di fatto
 
escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a
 
cure palliative, ne fossero date le premesse.
 
Con pronunzia 24 settembre 1999 il Tribunale cantonale
 
delle assicurazioni, accogliendo il gravame e facendo ordine
 
all'INSAI di rendere un nuovo provvedimento, ha riconosciuto
 
il principio del diritto a una indennità per menomazione
 
dell'integrità.
 
C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo
 
al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo
 
l'annullamento della pronunzia di primo grado e il ripristino
 
della decisione querelata. Dei motivi dell'ente assicuratore
 
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi che
 
seguono.
 
Il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate,
 
in rappresentanza degli eredi di K.________,
 
propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale
 
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
D i r i t t o :
 
1.- Oggetto della lite è il tema di sapere se
 
W.________ K.________, e, per lui, in forza
 
dell'universalità della successione (art. 560 segg. CC),
 
gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione
 
dell'integrità a dipendenza della malattia professionale
 
che ha colpito l'assicurato, deceduto circa tre mesi dopo
 
che i medici interrompessero le cure volte a guarire o
 
comunque migliorare lo stato di salute dell'interessato.
 
2.- L'art. 24 cpv. 1 LAINF dispone che l'assicurato ha
 
diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio -
 
o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati
 
dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6
 
cpv. 1 LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole
 
all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto
 
disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del
 
diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata
 
simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della
 
cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.
 
A norma dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla
 
rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica
 
non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute
 
dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti
 
d'integrazione dell'AI.
 
Giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, una menomazione dell'integrità
 
è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
 
per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa
 
è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente
 
dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente
 
o grave.
 
3.- La Corte cantonale, ritenendo che le cure palliative
 
dispensate al de cuius nell'ultimo periodo - più precisamente
 
a partire dal 13 febbraio 1998 - prima del decesso
 
non lasciassero più prevedere un sensibile miglioramento
 
dello stato di salute di K.________ ai sensi dell'art. 19
 
cpv. 1 LAINF e imponessero pertanto da parte dell'INSAI una
 
presa di posizione circa il diritto dell'interessato a una
 
rendita d'invalidità e, di conseguenza, a un'indennità per
 
menomazione dell'integrità, ha accolto la richiesta di
 
prestazione evidenziando che la decisione dell'assicuratore
 
infortuni di posticipare la chiusura del caso non poteva
 
tornare di pregiudizio per l'assicurato, rispettivamente
 
per i suoi eredi.
 
L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il diritto
 
all'indennità. Rileva in particolare che lo stato di
 
salute dell'assicurato non poteva essere considerato stabilizzato
 
non essendo le cure mediche mai cessate. Osserva
 
inoltre che lo scopo della prestazione per menomazione dell'integrità
 
non può essere quello di riconoscere, via diritto
 
successorio, un risarcimento agli eredi, contrastando
 
una siffatta eventualità con lo spirito dell'istituto in
 
questione, che piuttosto si prefigge di compensare l'assicurato
 
per il fatto di dovere convivere e sopportare nel
 
corso degli anni e a tempo indeterminato le conseguenze
 
della menomazione subita.
 
4.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi
 
in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità
 
per menomazione dell'integrità e di rilevare come
 
esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e
 
49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare
 
l'infortunato per il danno morale originato dai postumi
 
di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale.
 
Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina,
 
la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità
 
per menomazione dell'integrità, permettendo di
 
compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere,
 
deve servire a ritrovare il proprio equilibrio interiore
 
(Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach
 
Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,
 
tesi Friborgo 1998, pag. 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die
 
Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches
 
Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per il
 
resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità
 
soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che
 
non mette conto qui di elencare (per una panoramica della
 
problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).
 
b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF
 
i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione
 
dell'integrità, specificando che, per potere dar
 
luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare
 
una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo,
 
giusta l'art. 36 cpv. 1 OAINF, verosimilmente sussistere
 
per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma,
 
ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V
 
29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della
 
dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, in: SAS 1994 pag. 194),
 
pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza
 
della menomazione.
 
I materiali legislativi non contengono dichiarazioni
 
chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza
 
dell'integrità. Tuttavia, dagli stessi si deduce la
 
volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo
 
il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).
 
Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di
 
disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza
 
ha esaminato la questione e stabilito che il diritto
 
a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi
 
a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita
 
- non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato
 
(DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un
 
miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213). La
 
prassi non si è invece ancora mai confrontata con il tema
 
di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione
 
che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà ridotta
 
a un periodo più o meno breve a dipendenza delle limitate
 
prospettive di vita.
 
5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso che ci
 
occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere
 
risposto in maniera negativa.
 
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte alla
 
tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie
 
in esame non consente infatti di istituire un obbligo
 
a carico dell'assicuratore infortuni, un tale onere ponendosi
 
in contrasto con lo spirito della legge. Come giustamente
 
rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità
 
per menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare
 
all'avente diritto, con la prestazione in oggetto, le
 
conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per
 
il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione,
 
il diminuito piacere di vivere. In questo modo,
 
il concetto di durevolezza non si contrappone solo a quello
 
di transitorietà (cfr. DTF 124 V 37 consid. 4b/aa), bensì
 
impone anche, conformemente al tenore letterale del termine,
 
una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che
 
sembrerebbe riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il
 
quale, pur giungendo in seguito a una diversa conclusione
 
in merito al diritto all'indennità in questi casi, osserva
 
che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann doch "dauernd"
 
sowohl als "lebenslänglich" als auch "für längere Zeit"
 
verstanden werden").
 
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai medici
 
al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute
 
- coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi
 
prima dell'effettivo decesso, di dispensare solo cure palliative
 
- era già ex ante assai limitata, lo scopo intrinseco
 
giustificante una prestazione di indennità per menomazione
 
dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il
 
fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di
 
una durevole menomazione, non potendosi in concreto più
 
realizzare.
 
Né l'indennità può essere erogata per altri motivi,
 
l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni
 
del legislatore - ad istituire un risarcimento in favore
 
degli eredi per il fatto che il loro congiunto per un periodo,
 
per quanto breve fosse, prima di decedere avesse
 
raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento
 
della situazione valetudinaria.
 
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei giudici di
 
prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto
 
in parola e a dover per esempio riconoscere una indennità
 
per menomazione dell'integrità anche all'infortunato
 
di un incidente stradale, per il quale il personale medico,
 
già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi
 
certa e (quasi) immediata di morte, intervenendo di
 
conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite
 
del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino
 
decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe
 
postulare una parte della dottrina (Duc, Héritiers et
 
indemnité pour atteinte à l'integrité, in: PJA 2000,
 
pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit.,
 
pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto
 
a una incompatibile forzatura della volontà del legislatore.
 
Diversa, anche nell'evenienza di diagnosi e prognosi
 
infauste, potrebbe invece essere la valutazione nel caso in
 
cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato
 
potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un
 
lungo periodo. Non ponendosi tuttavia tale questione nel
 
caso di specie, il tema può restare indeciso.
 
6.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso
 
dell'INSAI si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo
 
difetto il presupposto della durevolezza, necessario
 
per il riconoscimento della chiesta prestazione, non mette
 
invece più conto di esaminare ulteriormente se si imponeva
 
valutare il diritto a un'indennità per menomazione dell'integrità
 
per essere insorto quello a una rendita d'invalidità
 
(art. 24 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1
 
LAINF). In via abbondanziale si osserva comunque che, come
 
già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113 V 52
 
consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto
 
all'indennità per menomazione dell'integrità deve essere
 
determinato simultaneamente a quello della rendita, potendo
 
circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità di
 
un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione
 
del momento della decisione sull'indennità.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
 
p r o n u n c i a :
 
I. In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo,
 
il giudizio impugnato del 24 settembre 1999 è annullato.
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 27 dicembre 2001
 
In nome del
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IVa Camera :
 
Il Cancelliere :
 
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