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Informationen zum Dokument  BGer U 385/2004  Materielle Begründung
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BGer U 385/2004 vom 05.01.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Corte delle assicurazioni sociali
 
del Tribunale federale
 
Causa
 
{T 0}
 
U 385/04
 
Sentenza del 5 gennaio 2005
 
IIa Camera
 
Composizione
 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
 
Parti
 
T.________, ricorrente, rappresentata
 
dall'avv. Marco Probst, via Motta 24, 6901 Lugano,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente
 
Istanza precedente
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
 
(Giudizio del 28 settembre 2004)
 
Visto in fatto e considerando in diritto che:
 
in data 27 novembre 2000 T.________, nata nel 1960, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta E.________ SA in qualità di segretaria, e in quanto tale assicurata d'obbligo presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasta vittima di un incidente della circolazione a seguito del quale ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale,
 
l'INSAI ha assunto il caso e corrisposto le prestazioni di legge,
 
esperiti i propri accertamenti, con provvedimento 3 luglio 2003, confermato mediante decisione su opposizione del 21 gennaio 2004, l'Istituto assicuratore ha dichiarato voler chiudere il caso e ha negato ogni ulteriore obbligo contributivo a far tempo dal 1° settembre 2003,
 
adito su ricorso di T.________, la quale lamentava disturbi psichici intervenuti in una fase successiva all'evento infortunistico, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame per pronuncia del 28 settembre 2004 confermando l'atto querelato,
 
per i primi giudici, l'infortunio assicurato non aveva avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un significato decisivo per l'insorgere dei lamentati disturbi psichici,
 
T.________ ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
 
l'insorgente contesta le conclusioni contenute nella pronuncia impugnata e chiede il riconoscimento delle prestazioni assicurative per le conseguenze dell'infortunio del 27 novembre 2000 anche dopo il 1° settembre 2003,
 
chiamato a determinarsi sul gravame, l'INSAI, dopo aver osservato come la ricorrente si limitasse a chiedere il versamento di ulteriori prestazioni assicurative, senza tuttavia indicare per quali motivi contestava le conclusioni dei primi giudici, ha rinunciato a presentare una formale risposta di causa, postulando la conferma dell'impugnato giudizio per le ragioni esposte dalla Corte cantonale,
 
da parte sua l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso,
 
in data 1° dicembre 2004 l'avv. Marco Probst ha comunicato al Tribunale federale delle assicurazioni di aver assunto il patrocinio della ricorrente,
 
per successivo scritto 16 dicembre 2004 il predetto legale ha chiesto l'assegnazione di un breve termine suppletorio al fine di permettere alla propria assistita di rimediare ad eventuali vizi formali del ricorso di diritto amministrativo,
 
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
 
se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363),
 
il libero esame delle asserite lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza,
 
secondo l'art. 108 cpv. 3 OG se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari e il gravame non sembra manifestamente inammissibile l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria d'inammissibilità,
 
l'assegnazione di un simile termine è tuttavia esclusa quando il ricorso non contenga motivazione alcuna (DTF 123 II 369 consid. 6b/bb),
 
la motivazione deve - anche se soltanto in modo sommario - essere depositata nei termini di cui all'art. 106 cpv. 1 OG, ossia entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia dell'istanza giudiziale di primo grado (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1, 127; RCC 1988 pag. 546 consid. 1; cfr. pure DTF 118 Ib 136 consid. 2, 113 Ib 287 e rinvii),
 
il ricorso in esame non adempie le esigenze di motivazione sopra richiamate, l'insorgente limitandosi a domandare di riconoscerle le prestazioni assicurative per le conseguenze dell'infortunio del 27 novembre 2000 anche dopo il 1° settembre 2003 senza con ciò minimamente confrontarsi con l'atto impugnato e senza sostanziare in alcun modo la richiesta,
 
in questa misura, l'impugnativa interposta dall'insorgente manifestamente non risponde ai citati requisiti posti dall'art. 108 cpv. 2 OG e dalla giurisprudenza e si rivela pertanto inammissibile, i presupposti per l'assegnazione di un termine suppletivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 OG, come richiesto dall'avv. Probst mediante istanza 16 dicembre 2004, non essendo dati,
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
 
2.
 
Non si percepiscono spese giudiziarie.
 
3.
 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 5 gennaio 2005
 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
 
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