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Informationen zum Dokument  BGer 2P.37/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.37/2005 vom 28.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.37/2005 /viz
 
Sentenza del 28 gennaio 2005
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, presidente,
 
Wurzburger, Müller,
 
cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
 
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
 
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Tasse et spese di giustizia,
 
ricorso contro la decisione del 5 novembre 2004 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 24 giugno 2004 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna ha notificato a A.________ le tassazioni relative all'imposta federale diretta e all'imposta cantonale 2003. Con due decisioni su reclamo del 13 settembre 2004 il citato Ufficio ha dichiarato tardivo per decorrenza dei termini il reclamo presentato dall'interessato contro le stesse. Adita su ricorso, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la tardività del reclamo, con sentenza del 5 novembre 2004. Al n. 4 del dispositivo era menzionata la possibilità di ricorrere entro 30 giorni al Tribunale federale.
 
B.
 
Con scritto del 13 gennaio 2005, indirizzato alla Camera di diritto tributario, A.________, appellandosi all'art. 6 n. 3 lett. c CEDU, ha fatto valere che, visto il suo reddito, doveva beneficiare della gratuità in tutte le procedure da lui avviate; in particolare si rifiutava di pagare le spese processuali poste a suo carico nella sentenza del 5 novembre 2004. Considerando questa lettera come un ricorso presentato contro il n. 2 del dispositivo del soprammenzionato giudizio, la Camera di diritto tributario ha informato l'interessato che, salvo comunicazione contraria entro il 24 gennaio 2005, la lettera sarebbe stata trasmessa al Tribunale federale per ragioni di competenza. Il 25 gennaio successivo la Camera di diritto tributario ha quindi inviato l'inserto di causa a questa Corte.
 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e richiami).
 
2.
 
2.1 Dagli atti in possesso del Tribunale federale emerge che la sentenza cantonale è stata emessa il 5 novembre 2004 ed intimata al ricorrente l'8 novembre 2004. Il presente gravame, introdotto il 13 gennaio 2005, non rispetta pertanto chiaramente il termine di trenta giorni fissato dalla legge per adire questa Corte (cfr. art. 89 cpv. 1 e 106 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943, OG [RS 173.110]): esso è pertanto manifestamente tardivo e sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
 
2.2 A titolo del tutto abbondanziale appare comunque opportuno precisare che l'art. 6 CEDU, in particolare il n. 3 del medesimo, si applica unicamente alle procedure di diritto fiscale penale e non a quelle meramente fiscali, quale ad esempio una procedura di tassazione (DTF 121 II 257 consid. 4b). In concreto il richiamo a detta norma è quindi privo di qualsiasi pertinenza. Va poi osservato che la richiesta di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria dinanzi alla Camera di diritto tributario non sarebbe stata in ogni caso accolta, visto che il ricorso presentato in quella sede era, per i pertinenti motivi esposti nel giudizio impugnato, manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002, Lag).
 
3.
 
Poiché il ricorso era sin dall'inizio privo di esito favorevole, l'istanza volta a ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria nella presente sede va respinta (art. 152 OG). Tuttavia, si terrà conto della situazione finanziaria del ricorrente nel determinare l'ammontare delle spese processuali poste a suo carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). In conformità all'art. 159 cpv. 2 OG, non si accordano ripetibili ad autorità vincenti.
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta (per informazione).
 
Losanna, 28 gennaio 2005
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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