VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.187/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.187/2005 vom 17.03.2005
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1P.187/2005 /biz
 
Sentenza del 17 marzo 2005
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Nay, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
Attilio Bignasca,
 
Gruppo dei Deputati della Lega dei Ticinesi nel
 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino,
 
ricorrenti,
 
rappresentato dal Capogruppo Attilio Bignasca,
 
contro
 
Presidente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
delibere parlamentari su una iniziativa popolare;
 
ricorso di diritto pubblico contro l'ordine del giorno del Gran Consiglio per la seduta del 21 marzo 2005 e contro lo scritto 24 febbraio 2005 con il quale il Presidente del Gran Consiglio ticinese ha revocato un termine fissato dal Presidente della Commissione speciale tributaria
 
per la presentazione di eventuali rapporti di minoranza sull'iniziativa popolare "I soldi ci sono".
 
Visto:
 
che con lettera del 24 febbraio 2005 il Presidente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato al Presidente della Commissione speciale tributaria che l'iniziativa popolare del 22 marzo 2004 "I soldi ci sono" (modifica degli art. 76 e 87 cpv. 1 della legge tributaria) verrà posta all'ordine del giorno della sessione parlamentare del 21-23 marzo 2005;
 
ch'egli ha precisato che eventuali rapporti di minoranza (ed eventuali controprogetti) dovevano essere consegnati alla Segreteria del Gran Consiglio entro l'8 marzo 2005;
 
che, di conseguenza, egli ha revocato un precedente termine di 30 giorni assegnato allo scopo dal Presidente della Commissione speciale tributaria;
 
che nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino dell'11 marzo 2005, n. 20 pag. 1746 e seg., al punto 14 dell'ordine del giorno della seduta del Gran Consiglio del 21 marzo 2005, è stata posta la trattazione della citata iniziativa popolare cantonale;
 
che, avverso lo scritto presidenziale del 24 febbraio 2005 e il menzionato ordine del giorno del Gran Consiglio, Attilio Bignasca e il Gruppo dei Deputati della Lega dei Ticinesi, il 13 marzo 2005, hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarli;
 
ch'essi postulano altresì di concedere effetto sospensivo al gravame, fondato su un'asserita violazione del principio dell'uguaglianza (art. 4 [recte: 8] Cost. e 7 Cost./TI), del divieto dell'arbitrio, dei diritti politici e dell'art. 25 Cost./TI;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
Considerato:
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1);
 
che i ricorrenti, intitolando il loro gravame come "ricorso di diritto pubblico", non indicano del tutto se si tratti di un ricorso per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG oppure di un ricorso per violazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 85 lett. a OG;
 
che per costante giurisprudenza anche i ricorsi per violazione dei diritti politici e i ricorsi relativi alle elezioni e votazioni cantonali sottostanno alle stesse esigenze procedurali degli altri ricorsi di diritto pubblico: il ricorso deve pertanto precisare in che consista la violazione delle norme giuridiche o dei diritti costituzionali invocati e il Tribunale non deve ricercare d'ufficio motivi non addotti o non sufficientemente sostanziati nel ricorso (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6, 121 I 357 consid. 2d; sentenza 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003, consid. 1.2, apparsa in RtiD I-2004, n. 48, pag. 159);
 
che i ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione e a dimostrarla (DTF 125 I 173 consid. 1b, 253 consid. 1c, 120 Ia 227 consid. 1, 115 Ib 505 consid. 2 pag. 508 in alto; cfr. anche DTF 130 IV 43 consid. 1.4), accennano alla qualità di cittadino attivo e membro del Gran Consiglio per quanto attiene al ricorrente firmatario e alla qualità di gruppo parlamentare regolarmente costituito per l'altro insorgente;
 
che il ricorso per violazione del diritto di voto concerne il libero esercizio dei diritti democratici e garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.; DTF 130 I 290 consid. 3);
 
che i ricorrenti disconoscono che nella fattispecie non si tratta della loro partecipazione diretta a un'elezione o a una votazione popolare;
 
che si è infatti, manifestamente, in presenza di delibere parlamentari e, semmai, di votazioni indirette, segnatamente di un Parlamento cantonale;
 
che, secondo la costante giurisprudenza, le votazioni interne di un'autorità, come pure le elezioni indirette, non possono essere oggetto di un ricorso per violazione del diritto di voto (DTF 112 Ia 174 consid. 2, 108 Ia 281 consid. 1, 106 Ia 307 consid. 2, 105 Ia 369 consid. 2, 38 I 19; sentenza 1P.730/1999 del 9 giugno 2000, consid. 2, apparsa in RDAT II-2000, n. 65, pag. 246; cfr. anche DTF 123 I 41 consid. 6b e c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna, 1994, pag. 151; Christoph Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde, tesi, Zurigo 1990, pag. 182 e segg.);
 
che nell'ambito di una siffatta votazione, e ancor meno nel quadro dei suoi preparativi, non può pertanto essere violato il diritto di voto dei cittadini, ma, se del caso, una norma di natura organizzativa;
 
che qualora nell'ambito di una elezione o votazione indiretta sia invocata la lesione di una tale norma, per esempio del diritto legalmente riconosciuto a una minoranza di essere adeguatamente rappresentata nel seno di un'autorità o di una commissione, il criticato modo di procedere non può essere contestato con un ricorso ai sensi dell'art. 85 lett. a OG, ma, semmai, con un ricorso per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG (cfr. inoltre DTF 130 I 290 consid. 4.8);
 
che, in detta evenienza, la legittimazione a ricorrere si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG (DTF 112 Ia 174 consid. 2 in fine, 99 Ia 444 consid. 1 e rinvii);
 
che, pertanto, il ricorso per violazione del diritto di voto, manifestamente irricevibile per carenza di legittimazione, dev'essere dichiarato inammissibile;
 
che, a titolo abbondanziale, si può rilevare anche l'inammissibilità di un eventuale ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, rimedio non presentato dai ricorrenti;
 
che, infatti, la legittimazione a interporre un ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG, indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente avesse qualità di parte nella sede cantonale (DTF 125 I 253 consid. 1b, 118 Ia 112 consid. 2a);
 
che questa norma riconosce il diritto di ricorrere ai privati o agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale: nel caso di una decisione concreta, tale legittimazione spetta unicamente a chi è toccato nei suoi interessi giuridicamente tutelati, vale a dire, di regola, in quegli interessi privati ai quali il diritto costituzionale assicura la protezione (DTF 129 I 217 consid. 1 e rinvii);
 
che l'art. 88 OG esclude l'azione popolare a tutela dell'interesse generale: il ricorso di diritto pubblico non è infatti destinato a salvaguardare interessi meramente fattuali né quelli pubblici di portata generale (DTF 130 I 82 consid. 1.3, 121 I 267 consid. 2, 120 Ib 27 consid. 3a);
 
che secondo la costante giurisprudenza, il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), cui accennano i ricorrenti, non conferiscono, da soli, una posizione giuridica protetta ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 129 I 113 consid. 1.5, 217 consid. 1.3, 126 I 81);
 
che, del resto, i ricorrenti, nel contesto di un tale ricorso, accennando al principio di uguaglianza e sostenendo che il contestato termine fissato dal Presidente del Gran Consiglio non permetterebbe alle minoranze di esprimere nel dovuto modo e con il dovuto approfondimento le proprie posizioni politiche, mettendo pertanto a rischio il processo di formazione dell'opinione politica dei cittadini chiamati alle urne, non farebbero valere né dimostrerebbero una lesione del divieto di discriminazione, da loro peraltro non invocato, prevalendosi unicamente dell'interesse generale e pubblico (cfr. DTF 129 I 217 consid. 1.1 e riferimenti, 185 consid. 1.6);
 
che, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, la semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro, in particolare al Gran Consiglio nel caso di specie, non conferirebbe, conformemente alla costante prassi, una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 88 OG, in gioco essendo la tutela di compiti pubblici e il funzionamento degli organismi pubblici o politici non potendo costituire oggetto di un ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123 I 41 consid. 5c/ee, 121 I 252 consid. 1a, 112 Ia 174 consid. 3a; sentenza 1P.730/1999 del 9 giugno 2000, citata);
 
che i ricorrenti non dimostrerebbero, del resto, che le norme richiamate nella contestata comunicazione del 24 febbraio 2005, segnatamente l'art. 16 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 17 dicembre 2002, concernente l'attività del Presidente del Gran Consiglio, l'art. 33 cpv. 4, relativo ai rapporti commissionali, e l'art. 34 cpv. 1, inerente ai termini della loro consegna, tutelerebbero i loro interessi giuridicamente protetti e non quelli pubblici (DTF 123 I 41 consid. 5c/bb e dd, 112 Ia 174 consid. 3c e 3d con rinvii);
 
che i ricorrenti non si prevarrebbero, d'altra parte, neppure di norme tendenti a tutelarli in maniera particolare e che un gruppo politico, come un'associazione, non sarebbe comunque legittimato a far valere la tutela di interessi pubblici (DTF 130 I 82 consid. 1.3);
 
che i ricorrenti, non legittimati nel merito, nemmeno potrebbero far valere che la motivazione della decisione impugnata non sarebbe sufficiente, non abbastanza differenziata o errata nel merito (DTF 129 I 217 consid. 1.4, 118 Ia 232 consid. 1c), nella fattispecie segnatamente riguardo alla (contestata) effettiva necessità di accelerare i lavori parlamentari;
 
che neppure l'asserita disparità di trattamento fra l'esame della citata iniziativa e di un'iniziativa generica inoltrata dalla Lega dei Ticinesi nel 1993, sulla quale il Parlamento cantonale dovrebbe ancora pronunciarsi (vedi al riguardo DTF 121 I 357), muta l'esito del gravame, visto che l'implicita censura di diniego di giustizia formale riguardo alla trattazione di questa iniziativa esula manifestamente dall'oggetto del litigio;
 
che il gravame essendo manifestamente inammissibile, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, rispettivamente al loro rappresentante, e al Presidente del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 marzo 2005
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).