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Informationen zum Dokument  BGer 1A.53/2005  Materielle Begründung
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BGer 1A.53/2005 vom 29.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.53/2005 /viz
 
Sentenza del 29 aprile 2005
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
M.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 3 febbraio 2005 dal Ministero pubblico della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
 
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato di cui era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004).
 
B.
 
Mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto, sempre con riferimento all'acquisto di diritti di trasmissione televisivi, di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione del conto yyy della M.________ di Tortola presso la banca T.________ di Lugano, facente parte del complicato costrutto di società off-shore del Gruppo di E.________. Ha pure chiesto che il magistrato inquirente italiano potesse partecipare all'esecuzione degli atti d'assistenza.
 
Con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa. Dopo aver proceduto alla necessaria cernita in presenza del magistrato estero e del legale della titolare del conto, mediante decisione di chiusura del 3 febbraio 2005, ha ordinato la trasmissione all'Italia di tutta la documentazione sequestrata.
 
C.
 
La M.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla.
 
L'Ufficio federale di giustizia (UFG), rinunciando a formulare osservazioni, propone di respingere il gravame. Il MPC chiede di respingerlo in quanto ammissibile.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.2 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba essere prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
 
1.3 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP.
 
2.
 
2.1 La ricorrente adduce che nella decisione impugnata il MPC rileva che "pure questa nona integrazione si basa sulla commissione rogatoria del 20 maggio 2002 che, a sua volta, si basa sulla commissione rogatoria del 14 ottobre 1996". Essa, ricopiando semplicemente l'argomentazione esposta in un altro analogo gravame presentato da un altro avvocato del medesimo studio legale (v. causa 1A.36/2005, richiamata dalla ricorrente e relativa alla nona integrazione del 3 agosto 2004) e insistendo sulla domanda integrativa del 20 maggio 2002, non si avvede che la decisione impugnata concerne il settimo complemento del 22 giugno 2004 e non il nono del 3 agosto 2004, da essa richiamato.
 
Questa svista non è comunque decisiva riguardo all'assunto ricorsuale secondo cui il MPC non avrebbe considerato il lungo tempo trascorso, di oltre otto anni, tra la presentazione della rogatoria iniziale e l'inoltro del complemento litigioso: ciò configurerebbe una violazione del principio di un equo processo sancito dall'art. 6 CEDU e una grave deficienza secondo l'art. 2 lett. d AIMP, comportanti l'inammissibilità della domanda estera. Aggiunge che, durante questo lasso di tempo, i fatti posti a fondamento delle imputazioni formulate inizialmente nell'ambito del procedimento penale italiano sarebbero stati costantemente cambiati, procedendo a reiterati aggiornamenti della qualificazione giuridica dei nuovi fatti addebitati alle persone e alle società inquisite. Si sarebbe inoltre passati dalle accuse mosse nei confronti dei membri degli organi del Gruppo G.________ a quelli del Gruppo D.________, succeduto nel frattempo al primo. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe dovuto dar luogo a nuove promozioni dell'accusa, fondate sulle nuove fattispecie, visto ch'esse sarebbero addebitabili a persone appartenenti al nuovo gruppo, inesistente nel 1996.
 
2.2 Queste asserzioni, di carattere generico e non meglio precisate, manifestamente non reggono, alla pari di quella relativa all'asserita carenza di motivazione della decisione impugnata. La circostanza che il complemento litigioso indichi anche altre fattispecie, in particolare nuove persone e società coinvolte nei sospettati reati sui quali si indaga e, come peraltro già indicato nei complementi precedenti, nuove ipotesi di reato, non costituisce affatto una modificazione dell'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria iniziale: le precisazioni fornite sono infatti il risultato del progredire delle indagini e delle nuove risultanze processuali. Pure la censura inerente a una pretesa motivazione insufficiente della decisione impugnata è manifestamente priva di fondamento. Premesso che nella stessa sono indicati i fatti, peraltro in larga misura già noti, e le considerazioni giuridiche rilevanti, la ricorrente disconosce ch'essa va esaminata alla luce delle precedenti numerose rogatorie introdotte e delle sentenze emanate nell'ambito del procedimento penale in questione, in gran misura notificate allo studio legale che la patrocina. L'assunto ricorsuale secondo cui nella decisione impugnata il MPC riprende il termine di frode ai danni delle autorità fiscali italiane è ininfluente; decisivo essendo il contenuto del complemento litigioso, dal quale risultano le diverse imputazioni mosse agli indagati. Anche gli accenni ad asserite contraddizioni contenute sia nella domanda estera sia nella decisione del MPC, fondate peraltro su mere estrapolazioni di alcuni passaggi che vi figurano, segnatamente riguardo alla qualifica di determinati contratti ritenuti fittizi dall'autorità inquirente italiana, non sono determinanti; il requisito della doppia punibilità delle fattispecie poste a fondamento della rogatoria, come noto al patrocinatore della ricorrente, è già stato riconosciuto come assolto dal Tribunale federale nel quadro di precedenti sentenze.
 
2.3 Neppure regge la critica ricorsuale, secondo cui le imputazioni sarebbero costantemente state cambiate nel corso del procedimento estero. In effetti, in seguito alle nuove risultanze processuali, le imputazioni iniziali di corruzione e di falso in bilancio sono state estese, anche nei confronti di altre persone, ai reati di appropriazione indebita, frode fiscale, ricettazione e riciclaggio. Contrariamente all'assunto ricorsuale, i fatti posti a fondamento della rogatoria iniziale non sono stati cambiati, bensì completati, precisati e puntualizzati sulla base dei nuovi accertamenti, risultanti in particolare dagli atti acquisiti mediante le rogatorie esperite in vari Paesi.
 
La ricorrente non è d'altra parte legittimata a far valere diritti di terzi, sostenendo che le accuse mosse nei confronti del Gruppo D.________, nel frattempo succeduto al Gruppo G.________, avrebbero dovuto dare luogo a nuove promozioni dell'accusa sulla base di fatti nuovi, né le citate entità, quali persone giuridiche, potrebbero invocare l'art. 2 AIMP (DTF 130 II 217 consid. 8.2, 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d). Siffatte critiche potranno essere sollevate, se del caso, dai diretti interessati nel quadro del procedimento penale estero, dove potranno far valere compiutamente i loro diritti di difesa garantiti dall'art. 6 CEDU. Inoltre, ricordato che non è sufficiente che la persona accusata nello Stato richiedente asserisca che i suoi diritti minimi di difesa sarebbero minacciati, assunto peraltro non ulteriormente precisato dalla ricorrente, per di più società estera, la quale per nulla rende verosimile sia l'esistenza di un rischio serio e obiettivo sia che il procedimento in questione non rispetterebbe concretamente i principi procedurali della CEDU o del Patto ONU (su questo tema v. DTF 130 II 217 consid. 8.1 e 8.2, 129 II 268 consid. 6.1). Decisiva è poi la circostanza che la ricorrente, come persona giuridica, non è neppure legittimata a invocare l'asserita lesione dell'art. 2 AIMP (DTF 129 II 268 consid. 6 in fine e rinvii).
 
2.4 Riguardo alla criticata durata della rogatoria e dei suoi complementi sulla quale è imperniato il gravame, la ricorrente disattende che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente; ciò che non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo; ciò che nemmeno è qui il caso. Per di più, ricordato che l'autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168), nella fattispecie è notorio e pacifico che il procedimento estero lo prosegue.
 
2.5 Anche la censura di carenza di motivazione, in particolare riguardo all'assenza di considerazioni per quanto attiene l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato di riciclaggio e di quello che gli deve stare a monte, non regge, come il Tribunale federale ha rilevato nella citata causa 1A.36/2005, decisa con sentenza odierna (consid. 2.5).
 
2.6 La censura ricorsuale non è comunque decisiva, ritenuto che la doppia punibilità dei sospettati reati è stata più volte ribadita dal Tribunale federale. La ricorrente disattende infatti che l'assistenza giudiziaria può essere concessa quando è richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Ora, non è contestato, se non in maniera del tutto generica accennando a imprecisioni non decisive contenute nella decisione impugnata, che i fatti posti a fondamento della rogatoria e del complemento litigioso costituiscano fattispecie penali per le quali l'assistenza è ammissibile.
 
3.
 
3.1 Priva di consistenza è pure la censura concernente l'asserita lesione del principio di proporzionalità, per avere il MPC ordinato la trasmissione dell'intera documentazione cartacea sequestrata. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre la loro massa straordinariamente ampia. A torto essa richiama in tale ambito la sentenza 1A.283/2003 del 18 novembre 2004, che concerne una fattispecie diversa. In quella causa il Tribunale federale aveva ritenuto che la consegna di documenti sequestrati presso uno studio legale, eventualmente soggetti al segreto professionale, non appariva per il momento necessaria, ritenuto che le informazioni richieste dall'autorità estera, concernenti peraltro in sostanza un'unica società, già figuravano nei documenti sequestrati presso una fiduciaria; atti in possesso del MPC e non dell'autorità estera come in concreto (consid. 5). Contrariamente a quanto stabilito in quella sentenza, nella fattispecie la necessità, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento estero non possono, come ancora si vedrà, manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b).
 
3.2 In effetti, nella decisione impugnata il MPC ha chiaramente esposto, richiamando pure le dettagliate spiegazioni fornite dal magistrato estero, che ha partecipato con il legale della ricorrente alla cernita degli atti del 16 dicembre 2004, che l'indagato P.________ possedeva, a titolo esclusivo, procura individuale sul conto litigioso. Lasocietà ricorrente riveste una particolare importanza per l'inchiesta, ritenuto che acquistava i film rivendendoli poi ad altre entità occulte del Gruppo E.________. Per il tramite di queste vendite, i prezzi venivano gonfiati. IlMPC ha inoltre elencato le società, indagate nel procedimento penale estero, interessate da movimenti su detto conto, pacificamente legate a persone e società coinvolte nell'inchiesta italiana.
 
Per di più, spettava alla ricorrente indicare dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento estero, conformemente all'obbligo che le incombe secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). D'altra parte, l'autorità richiedente, ancora in sede di cernita, ha ribadito la necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta.
 
3.3 Infine, pure l'assunto ricorsuale secondo cui si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta "fishing expedition"; cfr. su questo tema DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a) è manifestamente infondato. Nella decisione impugnata il MPC ha indicato i fatti posti a fondamento del complemento in questione, dai quali si evince che i documenti litigiosi sono manifestamente idonei a far avanzare il procedimento estero. Dal verbale della visione degli atti del 16 dicembre 2004, allestito durante la loro cernita (cfr. al riguardo DTF 130 II 14 consid. 4.2-4.4), alla quale ha partecipato il legale della società, risultano chiaramente l'importanza e la necessità di detti documenti per il procedimento italiano. Inoltre, la ricorrente non spiega perché tali atti non sarebbero rilevanti e ciò tanto meno di fronte alle ulteriori, precise e dettagliate informazioni fornite seduta stante dal magistrato estero. Contrariamente all'assunto ricorsuale tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). Anche la conclusione ricorsuale subordinata di limitare la trasmissione ai documenti riguardanti gli esercizi 1992-1995 dev'essere pertanto respinta.
 
4.
 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Lespese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 095799).
 
Losanna, 29 aprile 2005
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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