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Informationen zum Dokument  BGer 4C.28/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.28/2005 vom 16.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.28/2005 /biz
 
Sentenza del 16 giugno 2005
 
I Corte civile
 
Composizione
 
Giudici federali Corboz, presidente,
 
Klett, Rottenberg Liatowitsch,
 
cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.________,
 
attore e ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni,
 
contro
 
B.________,
 
convenuta e opponente,
 
patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni.
 
Oggetto
 
contratto d'architetto,
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
 
2 dicembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 23 agosto 2001 l'architetto A.________ ha convenuto la B.________ dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Bellinzona con un'azione volta al pagamento di fr. 205'672.95, oltre interessi, a titolo di onorario per le prestazioni fornite tra l'ottobre 1997 ed il giugno 1998 in relazione alla progettazione della nuova ala della casa per anziani comunale di Bellinzona, che per finire non è stata costruita a causa della mancanza dei fondi necessari.
 
La convenuta ha avversato la domanda asserendo che tutto il lavoro svolto rientrava nella fase del progetto di massima, che l'attore si era offerto di eseguire gratuitamente. Essa ha inoltre negato di aver stipulato un contratto concernente la progettazione definitiva, per il quale era stata riservata la forma scritta.
 
Con sentenza 2 ottobre 2003 il Pretore ha respinto la petizione. Qualificato il rapporto venuto in essere fra le parti quale appalto, egli ha infatti stabilito che tutti i lavori eseguiti dall'attore erano inclusi nel progetto di massima e non davano pertanto diritto ad una remunerazione. Egli ha poi, in ogni caso, escluso la pattuizione di un contratto per la realizzazione del progetto definitivo, mancando il necessario consenso sui costi dell'opera.
 
B.
 
L'appello interposto dal soccombente contro il giudizio pretorile è stato respinto il 2 dicembre 2004.
 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha innanzitutto rilevato come, dinanzi ad essa, né il conferimento di un incarico per la realizzazione del progetto di massima né l'esecuzione gratuita dello stesso fossero più motivo di litigio. Controversa rimaneva invece la questione dell'esistenza di un accordo per l'allestimento del progetto definitivo, rispettivamente il diritto dell'attore alla remunerazione delle prestazioni ch'egli asseriva di aver fornito in aggiunta al progetto di massima.
 
Premesso che incombeva all'attore l'onere di dimostrare il fondamento della sua pretesa (art. 8 CC), la Corte cantonale ha esaminato le risultanze istruttorie ed è giunta alla conclusione che la stipulazione del contratto per l'elaborazione del progetto definitivo non è stata dimostrata, così come non è stato provato se ed in quale misura il lavoro svolto dall'architetto eccedesse il progetto di massima. Donde la conferma del giudizio pretorile.
 
C.
 
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma, l'architetto A.________ postula la modifica della predetta sentenza nel senso di accogliere l'appello e, di conseguenza, la petizione 23 agosto 2001.
 
Con risposta 1° aprile 2005 la B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2).
 
2.
 
Prima di chinarsi sull'impugnativa appare tuttavia utile riepilogare brevemente la fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale federale.
 
Si osserva innanzitutto che la pattuizione di un contratto concernente l'elaborazione gratuita del progetto di massima è ormai pacifica. La controversia verte sulla remunerazione che l'attore pretende per le prestazioni da lui ulteriormente fornite e che, a suo dire, rientravano nella fase di progettazione definitiva, per la quale avrebbe ricevuto un regolare incarico. Si tratta dei piani in scala 1:100, di un piano delle ombre, del rilievo digitalizzato degli edifici esistenti, dell'allestimento della documentazione per la richiesta d'offerta relativa all'onorario per le prestazioni d'ingegneria civile, d'ingegneria impianti elettrici, d'ingegneria impianti sanitari/riscaldamento/ventilazione/climatizzazione nonché della preparazione del bando di concorso. Tutti questi lavori sarebbero stati eseguiti dopo il gennaio 1998, ovverosia dopo la consegna del progetto di massima, con l'accordo della convenuta, la quale dinanzi alle autorità giudiziarie ha però sempre negato che le citate prestazioni esulassero dal progetto di massima e recisamente contestato, in ogni caso, di aver autorizzato l'attore a procedere alla fase di progettazione definitiva.
 
3.
 
Considerato l'oggetto del litigio, la ripartizione dell'onere probatorio operata dalla Corte cantonale - che ha posto a carico dell'attore l'onere di dimostrare le circostanze contestate dalla controparte - è conforme al diritto federale, segnatamente all'art. 8 CC, giusta il quale chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323).
 
4.
 
Va detto che l'attore non ha censurato l'applicazione di questa norma. Nel gravame egli critica piuttosto la decisione secondo la quale egli non avrebbe fornito la prova delle sue affermazioni.
 
4.1 In effetti, a prescindere dalla questione di sapere se la convenuta avesse conferito l'incarico per la realizzazione della progettazione definitiva oppure no, la Corte cantonale ha stabilito che la petizione andava respinta già perché la pretesa non è stata provata. L'attore - hanno spiegato i giudici ticinesi - non ha dimostrato che il lavoro svolto eccedeva il progetto di massima né tantomeno ha fornito gli elementi suscettibili di permettere la determinazione della sua eventuale remunerazione. In particolare gli è stata rimproverata la mancata produzione in causa dei piani da lui allestiti, ciò che ha impedito "di verificare se e cosa egli abbia fatto più del progetto di massima, segnatamente se egli abbia allestito i progetti definitivi."
 
Secondo l'attore, invece, la consegna dei piani non era necessaria. Dalla corrispondenza versata agli atti si evincerebbe chiaramente la consapevolezza della convenuta in merito al fatto che, una volta terminato il progetto di massima (nel gennaio 1998), egli aveva dato inizio alla fase di progettazione definitiva, la quale comportava l'allestimento dei piani in scala 1:100, necessari per la domanda di costruzione. L'attore evidenzia inoltre come il perito abbia confermato che l'esecuzione di tali piani, così come gli altri lavori da lui eseguiti, rientra fra le prestazioni caratteristiche della fase della progettazione definitiva. In queste circostanze la prova dell'esecuzione dei piani definitivi sarebbe indiscutibile e la conclusione in senso contrario della Corte ticinese il risultato di un apprezzamento dei fatti errato.
 
4.2 Siccome rivolta contro la valutazione delle prove, l'argomentazione ricorsuale si avvera inammissibile.
 
4.2.1 Nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale rivede infatti liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 e 63 cpv. 1 e 3 OG), mentre è vincolato all'accertamento dei fatti eseguito dall'ultima autorità cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c e art. 63 cpv. 2 prima frase OG). Fanno eccezione solo i casi in cui sono state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC) devono venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 seconda frase OG) o si rende necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere però debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG).
 
Fatte salve le citate eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
 
4.2.2 In concreto, l'attore non si richiama ad una delle eccezioni appena menzionate e la violazione dell'art. 8 CC è esclusa. Questa norma non prescrive infatti al giudice quali prove assumere né come valutare le risultanze dell'istruttoria (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii).
 
È vero che l'art. 43 cpv. 4 OG assimila l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto alla violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attore, questo capoverso non concede tuttavia alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente la valutazione delle prove eseguita in sede cantonale, l'apprezzamento giuridico di un fatto non essendo altro che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all'art. 43 cpv. 1 OG (DTF 129 III 618 consid. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG, pag. 178).
 
5.
 
Posta l'inammissibilità del ricorso rivolto contro la decisione secondo cui la pretesa vantata in causa non è stata provata, la questione di sapere se la convenuta avesse conferito un incarico per la realizzazione della progettazione definitiva oppure no non necessita di venir esaminata. Anche qualora si dovesse ammettere la conclusione di un contratto, la petizione andrebbe infatti comunque respinta a causa dell'assenza di prove circa i lavori eseguiti nell'ambito di tale accordo ed il loro valore.
 
6.
 
Inammissibile risulta anche l'ultima censura sollevata nell'impugnativa, laddove l'attore si duole del fatto che la Corte ticinese avrebbe omesso di pronunciarsi sulle pretese avanzate in relazione alle opere supplementari, che la convenuta non ha mai negato di aver ordinato. Ai giudici ticinesi viene infatti in sostanza rimproverato un diniego di giustizia formale, ovverosia la violazione di un diritto costituzionale (art. 29 cpv. 1 Cost.), che non può essere esaminato nel quadro del presente rimedio (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG).
 
7.
 
In conclusione, il gravame si rivela integralmente inammissibile. Una conversione in un ricorso di diritto pubblico per violazione del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e accertamento dei fatti (art. 9 Cost.) nonché per violazione del diritto di essere sentito non entra in linea di conto, visto che l'attore è patrocinato (DTF 120 II 270 consid. 2). In ogni caso, così come formulati gli argomenti presentati nell'impugnativa non sarebbero idonei a dimostrare l'arbitrio della sentenza impugnata (cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 7'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 giugno 2005
 
In nome della I Corte civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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