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Informationen zum Dokument  BGer 1A.198/2004  Materielle Begründung
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BGer 1A.198/2004 vom 08.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.198/2004 /biz
 
Sentenza dell'8 agosto 2005
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Fonjallaz, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
K.________,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
 
contro
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 6 agosto 2004 dal Ministero pubblico della Confederazione.
 
Fatti:
 
A.
 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Z.________ ha presentato, il 22 marzo 2002, all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di C.________ e altre persone per i reati di appropriazione indebita qualificata, falsità in documenti e riciclaggio di denaro proveniente dal delitto di peculato.
 
B.
 
Con complementi del 9 aprile e del 12 giugno 2002, l'Autorità italiana ha chiesto di acquisire la documentazione bancaria di determinate società e quella riconducibile agli indagati e di bloccare i relativi conti. Con decisione di entrata in materia del 23 settembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui era stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'attuazione delle misure di assistenza richieste. Il 4 ottobre 2002 la banca U.________ di Ginevra ha inviato una segnalazione di riciclaggio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, rilevando che il beneficiario economico del conto uuu della K.________, conto vvv presso una banca di Lugano a partire dal 1° luglio 2002, potrebbe essere, contrariamente alle informazioni contenute nel formulario A, non I.________, genero dell'indagato F.________, ma quest'ultimo oppure l'indagato G.________; ha sottolineato che la relazione era stata utilizzata come garanzia per prestiti bancari concessi a una società di Z.________, i cui beneficiari economici sono i due citati inquisiti. L'istituto di credito ha poi consegnato, come richiesto dal MPC, la documentazione del menzionato conto. L'Autorità estera, con complementi del 7 novembre e del 17 dicembre 2003, ha precisato che in seguito agli atti trasmessi per rogatoria dal Principato di Monaco anche I.________ è indagato per riciclaggio.
 
Dopo aver preso atto delle osservazioni formulate dalla società interessata, che ha addotto l'estraneità dei suoi averi ai fatti oggetto d'inchiesta, con decisione di chiusura parziale del 6 agosto 2004 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia degli atti sequestrati.
 
C.
 
La K.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale di annullarla e, in via subordinata, di rinviare la causa al MPC per nuova decisione nel senso dei considerandi.
 
Il MPC propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile. L'Ufficio federale di giustizia rinuncia a presentare osservazioni.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).
 
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
 
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
 
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della contestata misura, è pacifica, indipendentemente dalla dubbia titolarità dei suoi aventi diritto economico (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2, 129 II 268 consid. 2.3.3). La ricorrente non è tuttavia legittimata a far valere diritti di terzi, segnatamente l'asserita estraneità ai fatti sui quali si indaga di F.________ e G.________, titolari di altri conti e destinatari di decisioni separate del MPC, sulla quale si esprime diffusamente nel gravame. Sotto questo aspetto il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 126 II 258 consid. 2d).
 
2.
 
2.1 La ricorrente fa valere, riprendendo in larga misura le censure proposte da alcuni indagati nell'ambito di altri ricorsi (v. cause 1A.196 e 197/2004), che la decisione di entrata in materia e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, visto che il suo conto sarebbe estraneo all'inchiesta società V.________Srl, come pure a quella della vecchia procedura società Y.________SpA, relativa all'operazione W.________, con la quale era stata effettuata una sovrafatturazione con ristorno delle differenze, conclusasi con patteggiamento e risarcimento del danno. Visto che secondo l'Autorità richiedente i fondi sarebbero stati prelevati dalla società Y.________SpA, ciòè altrove e prima che fosse attiva la società V.________Srl, non vi sarebbe alcun interesse ad acquisire tali documenti. La ricorrente adduce l'estraneità dei suoi averi anche con la vicenda società Y.________SpA, sostenendo che questa prova potrebbe essere fornita tramite un rapporto indipendente di un'azienda di revisione svizzera, come indicato al MPC.
 
2.2 Nella decisione impugnata il MPC sostiene che i documenti del conto litigioso possono fornire indicazioni riguardo all'occultamento e agli investimenti derivanti dai sospettati reati, perpetrati anche da F.________ e G.________.
 
Secondo la rogatoria questi inquisiti erano indagati per il reato di peculato nell'ambito del procedimento penale xxx, reato da porre in relazione con quello di riciclaggio che sarebbe stato commesso dal 1995 al 2001, come si evince dal complemento 9 aprile 2002. La circostanza, sulla quale insiste la ricorrente, ch'essi abbiano patteggiato la pena, al loro dire per motivi di mera opportunità, non è decisiva, osservato ch'essi sono nuovamente indagati, in merito a una diversa fattispecie, per il reato di peculato nel procedimento penale yyy.
 
Nella decisione impugnata si sottolinea come il beneficiario economico del conto litigioso è attualmente indagato per riciclaggio. Per di più, come si è visto, non è escluso che gli aventi diritto economico siano gli indagati F.________ o G.________. È quindi manifesto che la documentazione litigiosa può essere potenzialmente utile per l'Autorità richiedente allo scopo di poter ricostruire compiutamente i flussi di denaro e esaminare, segnatamente, l'eventuale perpetrazione dei sospettati reati anche nei confronti degli altri numerosi indagati ancora oggetto d'indagini, in particolare dei due inquisiti appena citati. Ciò a maggior ragione se si tien conto che la rogatoria è pure fondata sulla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (CRic) e che il beneficiario economico è indagato proprio per questo reato.
 
2.3 Del resto, la ricorrente si limita a sostenere che i suoi averi sarebbero estranei alle inchieste società Y.________SpA e società V.________Srl e non potrebbero essere utili per le indagini concernenti altre persone. Questi accenni tuttavia non dimostrano affatto la manifesta irrilevanza dei documenti litigiosi: la disponibilità del legale di fornire ulteriori informazioni al MPC e di far esaminare le movimentazioni del conto da parte di un'azienda di revisione è, come ancora si vedrà, pertanto ininfluente.
 
2.4 Come rilevato dal MPC, dalla rogatoria e in particolare dal complemento del 12 giugno 2002 risulta che la società società V.________Srl è stata costituita il 12 aprile 1995; il contratto tra questa società e la società T.________ è stato stipulato il 14 marzo 1995. La circostanza addotta dalla ricorrente, che la società V.________Srl ha iniziato le sue attività nel 1996, non è pertanto decisiva. I fatti oggetto di patteggiamento della pena concernevano in effetti gli anni 1991-1996, mentre quelli relativi al reato di riciclaggio proveniente da quello di peculato sarebbero stati commessi dal 1995 al 2001. La consegna delle informazioni litigiose è quindi giustificata e idonea a far progredire le indagini: la sua utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c).
 
2.5
 
Il fatto che le movimentazioni del conto litigioso non siano, di primo acchito, direttamente riconducibili alla società V.________Srl, argomento sulla quale è imperniato il ricorso, come rilevato, non è decisivo, ritenuto che, come rettamente ritenuto dal MPC, la domanda persegue lo scopo di determinare il coinvolgimento di altre persone, in particolare degli altri indagati nei diversi ramificati avvenimenti oggetto d'inchiesta, e di rintracciare, se del caso, i proventi degli ipotizzati reati. Non si può quindi sostenere, come adduce la ricorrente, che la decisione di entrata in materia e di sequestro costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a).
 
La ricorrente misconosce del resto che l'Autorità estera non ha limitato la propria domanda ai fatti concernenti la società V.________Srl: essa ha piuttosto sottolineato l'importanza delle richieste informazioni per delineare il quadro complessivo dei sospettati reati e per permettere di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro e di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e delle società coinvolte, nonché degli importi delittuosi trasferiti all'estero. La criticata trasmissione è chiaramente idonea a raggiungere tale scopo.
 
2.6 Spetterà in effetti al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Contrariamente a quanto parrebbe sostenere la ricorrente, non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, eseguire o far eseguire indagini sulla credibilità di testimoni o di indagati per quanto concerne l'attendibilità delle loro dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova, segnatamente della dichiarazione di E.________, richiamata dalla ricorrente, secondo cui soltanto suo marito, indagato, avrebbe trattenuto personalmente tutti i proventi della società V.________Srl, né di far allestire, come proposto al MPC, un rapporto indipendente sui movimenti del conto (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376) e, ancor meno, di valutare compiutamente la portata del patteggiamento intervenuto. Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle competenti autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori dei reati, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi e per verificare se, di fatto, i proventi illeciti sarebbero riconducili alla ricorrente o ad altri indagati (cfr. DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).
 
2.7 Insistendo sul fatto che riguardo a determinati indagati una parte del procedimento estero si è concluso, la ricorrente disattende che l'inchiesta segue il suo corso per gli altri reati, per cui, trattandosi di materiale probatorio, la domanda non è divenuta priva d'oggetto, ritenuto che il processo all'estero non si è ancora concluso con un giudizio definitivo né lo Stato richiedente l'ha ritirata espressamente (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 168). Non v'è inoltre alcun motivo di ritenere che l'Italia mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva di oggetto.
 
2.8 Nella fattispecie è nondimeno manifesto che esiste una relazione diretta e oggettiva tra i documenti litigiosi e i sospettati reati per i quali si indaga (cfr. DTF 129 II 462 consid. 5.3 pag. 468, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). L'avente diritto economico del conto intestato alla ricorrente è infatti I.________, indagato per riciclaggio, genero dell'inquisito F.________; d'altra parte, come indicato nella citata segnalazione, quest'ultimo o l'indagato G.________ sarebbero verosimilmente i beneficiari economici della relazione in esame. Essa è stata inoltre utilizzata come garanzia per prestiti bancari concessi a tre società, di cui sono beneficiari economici gli ultimi due menzionati indagati. Inoltre, nelle osservazioni il MPC rileva che dai documenti trasmessi dall'Autorità richiedente nel complemento del 7 novembre 2003 risulta che un teste, direttore di una società di Montecarlo, ha confermato che questi due indagati erano andati da lui in compagnia di I.________, nel gennaio 2003, per dare istruzioni sulla costituzione di un incarto concernente i movimenti dei conti della ricorrente: secondo il teste, scopo della ricostruzione sarebbe stato di dimostrare alla giustizia svizzera che gli averi avrebbero avuto origini lontane e sarebbero estranei alle accuse mosse dalle autorità italiane. Infine, sempre secondo il MPC, dalla documentazione trasmessa dall'Autorità rogante risulta che gli averi dei conti della ricorrente, poi trasferiti su quello litigioso, sono stati alimentati dal 1995 al 2001. Del resto, anche l'accenno ricorsuale secondo cui il conto in discussione è costituito esclusivamente di titoli non è decisivo. Nel complemento del 7 novembre 2003 l'Autorità estera ha infatti precisato d'aver ricostruito un'operazione di acquisto di titoli da parte degli indagati F.________ e G.________ con denaro prelevato dalla società Y.________SpA, trasferiti nel Principato di Monaco.
 
2.9 La trasmissione dei documenti litigiosi all'Autorità rogante è quindi giustificata: questa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali, anche di quelle oggetto del patteggiamento, e può quindi valutare compiutamente se l'ipotesi accusatoria è fondata.
 
La questione di sapere se le informazioni sulle causali di determinati versamenti litigiosi siano necessarie o utili dev'essere infatti lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può essere applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid.3c, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto, come già visto, a un giudizio "prima facie" e d'apparenza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Contrariamente alla tesi della ricorrente, l'utilità e la rilevanza potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento estero non possono pertanto manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La conclusione ricorsuale in via subordinata, di rinviare gli atti al MPC per nuova decisione ai sensi dei considerandi, dev'essere quindi respinta.
 
3.
 
3.1 La ricorrente fa valere che il requisito della doppia incriminazione non sarebbe adempiuto riguardo agli indagati. Aggiunge che non sarebbe detto che il denaro in questione sarebbe stato prelevato dalla società Y.________SpA ad opera degli indagati mediante un crimine, visto ch'essi erano azionisti della società e avrebbero potuto riceverli senza commettere reati. Contesta poi che a carico di I.________ possa essere imputato il reato di riciclaggio secondo i criteri del diritto svizzero: nella fattispecie, ritenuti i vari movimenti e passaggi degli averi pervenuti sul conto litigioso, nei confronti di questo indagato non sarebbe possibile ricostruire in maniera certa il collegamento tra i suoi averi e l'infrazione precedente. L'ipotetico danno nella vicenda società Y.________SpA sarebbe inoltre stato integralmente risarcito. Con questi accenni la ricorrente non dimostra tuttavia che l'esposto dei fatti sarebbe erroneo o contraddittorio (DTF 126 II 495 consid. 5e3/aa pag. 501): esso è quindi vincolante per il Tribunale federale.
 
3.2 Nella decisione impugnata il MPC ha stabilito che il diritto italiano, contrariamente a quello svizzero, dispone che il reato di riciclaggio può essere contestato solo alla persona che non ha concorso nel reato e non a quella che lo ha commesso (art. 648bis CP italiano). Ora, per l'esame della doppia punibilità non è determinante tanto la corrispondenza delle norme penali, quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda - eseguita la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc). Ciò non può essere seriamente contestato in concreto. La ricorrente disconosce inoltre che l'inchiesta penale non concerne soltanto i citati indagati, ma anche numerose altre persone.
 
La ricorrente misconosce poi che riguardo ai presupposti del reato di riciclaggio, secondo la giurisprudenza, la domanda d'assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consista il reato principale, ma può limitarsi a menzionare la sussistenza di transazioni sospette. Non è infatti raro che un'attività delittuosa sia scoperta indirettamente, rintracciando segnatamente profitti illeciti, e che l'assistenza venga richiesta proprio in tale prospettiva, ciò che corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria "più ampia possibile", cui tendono non soltanto l'art. 1 cpv. 1 CEAG, ma pure gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CRic.
 
Secondo l'art. 27 cpv. 1 lett. c CRic, ogni richiesta di cooperazione fondata su questa Convenzione deve indicare la data, i luoghi e le circostanze del "reato". Contrariamente all'assunto ricorsuale, quest'ultima nozione si riferisce unicamente al reato di riciclaggio, definito all'art. 6 CRic, e non agli atti delittuosi che l'hanno preceduto; questi sono in effetti definiti all'art. 1 lett. e CRic con la denominazione di "reato principale". Pertanto, quando l'autorità richiedente sospetta un'attività di riciclaggio e sollecita l'assistenza a tale scopo, essa non deve indicare in che cosa consiste il reato principale. La Svizzera può quindi concedere l'assistenza anche quando il sospetto di riciclaggio è fondato, come nella fattispecie, sull'esistenza di transazioni sospette (DTF 129 II 97 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 367).
 
4.
 
4.1 Riguardo infine all'asserita lesione del principio della proporzionalità, la ricorrente rileva che una trasmissione in blocco della documentazione, al suo dire manifestamente estranea all'inchiesta società V.________Srl, sarebbe inammissibile.
 
4.2 Conformemente alla costante prassi, le persone toccate da una misura di assistenza hanno l'obbligo di partecipare alla cernita dei documenti sequestrati e di motivare, in modo preciso, per ogni singolo documento, le loro obiezioni alla trasmissione. Non è d'altra parte ammesso che l'interessato lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti da trasmettere, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito d'aver disatteso il principio della proporzionalità. L'autorità di esecuzione, anche per evitare eventuali ricorsi, deve tuttavia offrire al detentore dei documenti la possibilità concreta ed effettiva di consultarli, di esprimersi nell'ambito della necessaria cernita e di indicare i documenti che non dovrebbero essere trasmessi. Ciò, affinché questi possa esercitare il diritto di essere sentito e adempiere al dovere di cooperazione (DTF 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa). Il Tribunale federale ha recentemente precisato che, in assenza di un consenso dell'avente diritto all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), l'autorità di esecuzione non può limitarsi, invocando la "utilità potenziale", a trasmettere in blocco i documenti sequestrati; essa deve impartire agli interessati un termine per addurre, riguardo a ogni singolo documento, gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Solo in seguito, essa emanerà una decisione di chiusura accuratamente motivata (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; Zimmermann, op. cit., n. 479-1 e seg.). Il rispetto di queste esigenze formali dev'essere scrupolosamente osservato, come è avvenuto in concreto.
 
4.3 La ricorrente non fa espressamente valere di non aver potuto partecipare alla cernita dei documenti. Sulla loro prospettata trasmissione si è espressa, limitandosi tuttavia a contestare in maniera generica l'implicazione dei menzionati indagati nelle osservazioni del 15 giugno 2004. Né il MPC, dopo aver proceduto alla necessaria cernita e aver disposto il dissequestro di conti di una società, non riconducibile a un indagato, e aver esaminato le movimentazioni del conto litigioso, ha ordinato in maniera inammissibile, in modo acritico e indeterminato la trasmissione in blocco dei documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). La ricorrente misconosce inoltre che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; sentenza 1A.54/1999 del 14 maggio 1999, consid. 4b, massima apparsa in Rep 1999 121).
 
5.
 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 132 307).
 
Losanna, 8 agosto 2005
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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