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Informationen zum Dokument  BGer 1P.525/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.525/2005 vom 29.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.525/2005 /viz
 
Sentenza del 29 settembre 2005
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di X.________, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Fabio Abate,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione del piano regolatore (non attribuzione di un fondo alla zona edificabile),
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 giugno 2005 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
A.________ è proprietaria della particella n. xxx del Comune di X.________, non edificata e della superficie complessiva di 2'947 m2, ubicata a valle della strada cantonale che collega il centro di X.________ con la valle Y.________. Eccetto la parte più a monte del fondo, caratterizzata dalla presenza di alcuni terrazzamenti, il terreno è sostanzialmente pianeggiante. Nella seduta dell'11 dicembre 2001 il Consiglio comunale ha adottato la revisione del piano regolatore, attribuendo il citato fondo alla zona agricola e di protezione della natura e del paesaggio.
 
B.
 
Con decisione del 9 maggio 2004 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato la citata revisione. L'Esecutivo cantonale, sottolineato il carattere agricolo della particella n. xxx, ha respinto un ricorso della proprietaria, che chiedeva l'inserimento nella zona residenziale estensiva della parte a monte, collocata a ridosso della strada, corrispondente a circa un terzo della superficie totale del fondo.
 
La proprietaria ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT). Faceva valere che la particella, urbanizzata e adiacente alla zona edificabile, non avrebbe mai avuto una funzione agricola. L'insorgente rimproverava inoltre all'autorità comunale di non avere (ulteriormente) portato avanti il progetto presentato in sede di esame preliminare, che prevedeva l'attribuzione parziale del fondo alla zona residenziale. Con giudizio del 16 giugno 2005 la Corte cantonale, dopo aver esperito un sopralluogo, ha respinto il ricorso
 
C.
 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Lamenta in sostanza che il suo fondo, contrariamente al primo progetto di revisione del piano regolatore, per circa un terzo, non è stato attribuito alla zona edificabile.
 
Non sono state chieste osservazioni, ma il TPT è stato invitato a produrre l'incarto cantonale.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2, 131 II 58 consid. 1).
 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza, con cui viene eccepita, implicitamente, una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT. La legittimazione della ricorrente, proprietaria di un fondo direttamente toccato dal contestato regime pianificatorio, è pacifica (DTF 129 I 337 consid. 1.3, 119 Ia 362 consid. 1a).
 
1.3 A sostegno del suo gravame, in larga misura, la ricorrente si limita a richiamare i motivi indicati nel ricorso proposto dinanzi al TPT, sia riguardo alla descrizione del fondo e alla sua ubicazione sia riguardo alle ragioni che avrebbero imposto una sua parziale attribuzione alla zona edificabile. Questi rinvii sono tuttavia inammissibili, ritenuto che la motivazione dell'impugnativa deve figurare nell'atto di ricorso medesimo (DTF 129 I 113 consid. 2.1, 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30).
 
1.4 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b).
 
1.5 Nella fattispecie la ricorrente richiamando semplicemente, in maniera inammissibile, i motivi addotti nel ricorso presentato al TPT, non si confronta affatto con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata - alle quali si può rinviare (art. 36a cpv. 3 secondo periodo OG) - né spiega, con una motivazione conforme ai citati requisiti dell'art. 90 OG, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, in particolare perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie; le stesse conclusioni valgono per il criticato accertamento dei fatti, in particolare per le risultanze del sopralluogo esperito dai giudici cantonali. Tali critiche sono, nelle accennate condizioni, inammissibili dal profilo dell'art. 90 OG.
 
2.
 
2.1 Inoltre, la ricorrente incentra il proprio gravame sul fatto che il primo progetto di revisione del piano regolatore prevedeva l'attribuzione di circa un terzo del suo fondo alla zona edificabile, rilevando tuttavia, rettamente, che il Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame preliminare aveva espresso parere negativo. Contrariamente all'assunto ricorsuale, la Corte cantonale si è espressa su questa questione, peraltro ininfluente, visto che oggetto del litigio può essere soltanto la decisione finale del Comune e non i progetti non approvati dal Consiglio comunale. I giudici cantonali hanno infatti spiegato dettagliatamente perché - anche se la morfologia del terreno avrebbe potuto comportare l'attribuzione parziale della particella litigiosa alla zona edificabile, pur negando al comparto la qualifica di ampiamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT - la contestata pianificazione concretizza correttamente quanto postulato dal Dipartimento del territorio, garantendo in maniera ottimale la tutela e la valorizzazione del luogo (Fatti E, consid. 4.5 in fine e consid. 4.6). La critica sulla quale è imperniato il ricorso, segnatamente che il Comune, senza motivazione, non avrebbe difeso la sua originaria scelta, non è decisiva e la ricorrente non dimostra perché i motivi addotti dai giudici cantonali per confermare la decisione pianificatoria poi adottata dal Comune sarebbero arbitrari.
 
2.2 La ricorrente limitandosi a insistere sulla circostanza, peraltro ammessa anche dal TPT, che una parte del suo fondo sarebbe idonea all'edificazione, non si confronta del tutto con i motivi che hanno imposto la sua attribuzione alla zona agricola e di protezione della natura e del paesaggio, in particolare con il carattere essenzialmente prativo del terreno in parte terrazzato, con il suo passato sfruttamento viticolo, con la sua funzione di cuscinetto tra la zona residenziale e l'importante area verde essenzialmente agricola esistente, nella quale si integra armoniosamente, e con la sua idoneità alla viticoltura, ad altre colture e alla falciatura. A ciò si aggiunge, sempre secondo i giudici cantonali, la necessità, nell'ambito di una ponderazione globale degli interessi in gioco, di tutelare il comparto dove è situato il fondo litigioso per il suo valore ambientale, ricco di elementi strutturali e seminaturali di grande pregio naturalistico per la posizione pregiata e per la presenza di una conformazione morfologica particolare, come rilevato in uno studio approfondito, al quale hanno fatto riferimento.
 
2.3 La Corte cantonale ha infatti ritenuto, in primo luogo, che l'assegnazione del fondo alla zona edificabile non risponde a una prevedibile necessità di terreni fabbricabili nei prossimi 15 anni come richiede l'art. 15 lett. b LPT, rilevato che il piano regolatore comunale già offre una certa riserva, corrispondente a un incremento della popolazione residente di oltre il 45%. Ora, riguardo alle prevedibili necessità insediative dei prossimi quindici anni, la ricorrente si limita ad asserire di non vedere quale incidenza negativa avrebbe l'inserimento del suo fondo nella zona edificabile. Ella non si esprime del tutto sul rapporto tra la contenibilità del piano regolatore e il tasso di crescita della popolazione indicato nel contestato giudizio e sul ritenuto interesse generale a impedire la formazione di zone edificabili troppe vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e).
 
2.4 Anche la critica ricorsuale, di natura meramente appellatoria, secondo cui si sarebbe in presenza di una disparità di trattamento non adempie manifestamente le citate esigenze di motivazione (art. 90 OG). Il principio dell'uguaglianza di trattamento ha d'altra parte una portata necessariamente attenuata nell'ambito di provvedimenti pianificatori: poichè occorre formare delle zone, è necessario poterle delimitare, per cui non è di massima insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio terreni analoghi per conformità e posizione (DTF 122 I 279 consid. 5a pag. 288, 121 I 245 consid. 6e/bb, 116 Ia 193 consid. 3b). La Corte cantonale, stabilito che i menzionati motivi per escludere il fondo in discussione dalla zona edificabile sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli, ha stabilito che gli ampliamenti della zona edificabile adottati dal Consiglio comunale, cui accenna la ricorrente, peraltro, come accertato in sede di sopralluogo, approvati soltanto in parte dal Governo, concernono comparti che per formazione, valore paesaggistico e densità edificatoria divergono in maniera sostanziale dalla situazione litigiosa.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso, nella minima misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Comune di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 settembre 2005
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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