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Informationen zum Dokument  BGer 5A_727/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_727/2007 vom 03.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_727/2007 /biz
 
Decreto del 3 gennaio 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Raselli, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
diniego di giustizia,
 
ricorso contro l'inattività del Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con ricorso 10 dicembre 2007 A.________ chiede al Tribunale federale di ingiungere al Tribunale d'appello del Cantone Ticino di obbligare la Pretura di Lugano a emanare senza indugio le sentenze concernenti le azioni pendenti in prima istanza da oltre 9 anni. Afferma di aver presentato il 3 ottobre 2007 al Tribunale di appello del Cantone Ticino una denuncia per l'inattività del Pretore, di avere prodotto la richiesta traduzione italiana il 30 ottobre 2007 e di non aver più avuto notizie.
 
Il 18 dicembre 2007 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
2.
 
Nel Cantone Ticino l'autorità di vigilanza sulle autorità giudiziarie è il Consiglio della magistratura (art. 74 segg. della Legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria; sentenza 4D_41/2007 del 21 novembre 2007 consid. 4.1). Tale fatto è pure noto al ricorrente, il quale ha infatti indirizzato la traduzione 30 ottobre 2007 del suo rimedio cantonale a tale autorità e non al Tribunale d'appello.
 
Fra i documenti allegati dal ricorrente alla domanda di assistenza giudiziaria vi è pure la decisione 12 dicembre 2007 con cui il Consiglio della magistratura esamina la segnalazione del 30 ottobre 2007, esclude un suo intervento, perché in base agli accertamenti effettuati non può essere rimproverato al Pretore un ritardo nella trattazione della causa, ed indica la possibilità di ulteriormente adire il Plenum del Consiglio della magistratura. Dalla documentazione prodotta al Tribunale federale risulta poi peraltro anche uno scritto 18 dicembre 2007 del ricorrente indirizzato a quest'ultima autorità.
 
Da quanto precede discende che il presente ricorso per denegata giustizia è oramai privo d'oggetto.
 
3.
 
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause diventate prive d'oggetto.
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 gennaio 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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