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Informationen zum Dokument  BGer 1C_461/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_461/2007 vom 07.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_461/2007 /biz
 
Sentenza del 7 gennaio 2008
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Féraud, presidente,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Municipio di Claro, 6702 Claro,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
ordine di ripristino,
 
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro
 
la sentenza emanata il 14 novembre 2007 dal
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che, senza chiedere un permesso, anni or sono A.________ ha pavimentato a Claro una striscia di terreno lunga 50 m e larga 15 m (particella n. 1119), fuori della zona edificabile, posandovi un box prefabbricato destinato a ufficio per il commercio di autoveicoli usati;
 
che il 21 dicembre 2001 il Municipio di Claro ha negato al proprietario il permesso in sanatoria, decisione confermata con sentenza dell'11 settembre 2002 dal Tribunale cantonale amministrativo, ribadita poi con giudizio dell'8 settembre 2003, con il quale è stata respinta una domanda di revisione;
 
che il 16 agosto 2004 il Municipio ha ordinato all'interessato di sgomberare i veicoli esposti, di allontanare il box prefabbricato, di eliminare la pavimentazione e di ripristinare la superficie agricola;
 
che questo provvedimento è stato confermato il 6 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile siccome tardiva un'impugnativa inoltrata dall'interessato, decisione confermata il 2 maggio 2006 dalla Corte cantonale;
 
che il 20 giugno 2006 il Municipio ha ribadito l'ordine di sgombero con la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva in caso di inadempienza;
 
che, su ricorsi di A.________, questa decisione è stata sostanzialmente confermata il 4 ottobre 2006 dal Governo, il 20 ottobre 2006 dal Presidente del Tribunale cantonale amministrativo e il 27 novembre 2006 dal Tribunale federale (causa 1P.767/2006);
 
che, siccome l'interessato non ha dato seguito all'ordine di ripristino, il Municipio ha deciso il 29 agosto 2007 di procedere all'esecuzione sostitutiva, decisione confermata dall'Esecutivo cantonale il 23 ottobre 2007 e dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 14 novembre 2007, mediante la quale è stato respinto un gravame dell'interessato contro la risoluzione governativa;
 
che avverso quest'ultima sentenza della Corte cantonale A.________ presenta un ricorso del 20 dicembre 2007 al Tribunale federale, chiedendo in via provvisionale il conferimento dell'effetto sospensivo;
 
che non sono state chieste osservazioni;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid. 2, 489 consid. 3);
 
che, respingendo il gravame del ricorrente contro la risoluzione governativa, la Corte cantonale ha sostanzialmente ritenuto che l'ordine di ripristino 20 giugno 2006 costituiva un valido titolo esecutivo;
 
che si tratta al riguardo di un giudizio in una causa di diritto pubblico, pronunciato da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro il quale è di principio dato il ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF;
 
che con questo rimedio si può fare valere, conformemente agli art. 95 e 96 LTF, la violazione del diritto;
 
che, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente, nella motivazione dovendosi esporre in forma sintetica in che misura la decisione impugnata viola il diritto (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1, 133 IV 286 consid. 1.4);
 
che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, non essendo tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
 
ch'esso non può in particolare entrare nel merito sulla violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo chiaro e preciso nell'atto di ricorso, analogamente alla prassi in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (art. 106 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2);
 
che nella fattispecie l'atto di ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione;
 
che il ricorrente non fa infatti valere la violazione del diritto, con riferimento in particolare alla questione dell'esecuzione sostitutiva, unico oggetto del presente litigio, ma adduce argomentazioni relative alla fondatezza dell'ordine di ripristino ed a precedenti procedure edilizie;
 
che spettava per contro al ricorrente esporre, con una motivazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe a torto ritenuto l'ordine di ripristino 20 giugno 2006 come valido titolo esecutivo, rispettivamente per quali motivi essa avrebbe violato il diritto limitando a tale aspetto le censure proponibili ed esaminabili in quella sede;
 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che il presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
 
per questi motivi, il presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Claro, Al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 gennaio 2008
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Féraud Gadoni
 
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