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Informationen zum Dokument  BGer 5A_371/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_371/2007 vom 14.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_371/2007 /biz
 
Sentenza del 14 gennaio 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comunione dei comproprietari del Condominio B.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.
 
Oggetto
 
contributi per spese comuni,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 31 maggio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 9 giugno 2000 la Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Lugano A.________, proprietario delle unità di proprietà per piani n. 6763 e n. 6766, per ottenere il pagamento di fr. 66'034.45 di spese condominiali per gli anni 1993-1995. Il 4 settembre 2003 il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr. 42'641.45.
 
2.
 
Con sentenza 31 maggio 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un rimedio del convenuto e lo ha condannato al pagamento di fr. 31'423.10, oltre interessi, perché ha ritenuto una parte delle pretese prescritte e il riparto delle spese di riscaldamento errato. La Corte cantonale ha invece negato che l'attrice sia incorsa in un abuso di diritto procedendo all'incasso dei contributi condominiali, sebbene essa non abbia eliminato i danni causati dall'infiltrazione di acqua piovana nell'appartamento del convenuto, nonostante l'impegno assunto in una convenzione del 19 luglio 1988 ed un sollecito del 23 marzo 1989. I Giudici cantonali hanno constatato che il convenuto non aveva pagato i contributi condominiali e si era reiteratamente lamentato dell'inattività dell'attrice, senza però mettere formalmente in mora quest'ultima né aver tentato di ottenere l'esecuzione forzata dell'accordo. La Comunione non lo aveva neppure subdolamente indotto ad attendere. Inoltre, sempre a mente della Corte cantonale, a prescindere dal comportamento del convenuto, è pure impossibile valutare se l'inadempienza dell'attrice avrebbe potuto giustificare il pluriennale mancato versamento dei contributi condominiali, atteso che dagli atti non risultano né l'entità e la natura delle riparazioni assicurate, né i dettagli degli interventi effettuati nel 1997 dall'allora conduttore del convenuto.
 
3.
 
Con ricorso 4 luglio 2007 A.________ chiede al Tribunale federale di respingere la petizione e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lamenta una violazione degli art. 2 e 712h cpv. 3 CC e afferma che la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente omesso di accertare che la Comunione dei comproprietari aveva riconosciuto sia di essersi contrattualmente impegnata a riparare il suo appartamento, sia che questo era inabitabile. Visto il reiterato rifiuto dell'attrice di procedere alla promessa riparazione, egli ritiene giustificata la sua eccezione di abuso di diritto e legittimo il suo rifiuto di pagare i contributi condominiali. Reputa altresì irrilevante "l'insufficiente accertamento dell'entità e natura delle riparazioni assicurate a suo tempo dalla Comunione dei comproprietari" rilevato dalla Corte cantonale, poiché l'attrice sarebbe stata a conoscenza dell'inabitabilità del suo appartamento. Afferma infine che il giudizio impugnato viola anche l'art. 712h cpv. 3 CC, perché i servizi e le infrastrutture per cui venivano chiesti i contributi non risultavano di alcuna utilità in ragione dell'impossibilità - causata dalla controparte - di poter utilizzare il suo appartamento, divenuto inabitabile.
 
4.
 
Il rimedio è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa civile di natura pecuniaria, con un valore di lite superiore a fr. 30'000.--. Il ricorso si rivela pertanto ammissibile dal profilo degli art. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 e 90 LTF.
 
5.
 
Un ricorrente può unicamente censurare l'accertamento dei fatti se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La nozione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella dell'arbitrio e non è quindi sufficiente rimproverare alla Corte cantonale di essere caduta nell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, ma occorre invece dimostrare con un ragionamento preciso perché la decisione impugnata sarebbe insostenibile (DTF 133 III 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.).
 
Ora, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la frase - attribuita all'attrice - "Se l'appartamento del convenuto si trova in uno stato deplorevole non sono problemi che riguardano la comunità dei comproprietari" non permette di ritenere che quest'ultima abbia riconosciuto l'inabitabilità dell'unità di proprietà per piani del ricorrente e che quindi la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio per non avere accertato che l'appartamento fosse inutilizzabile a causa delle inadempienze della Comunione dei comproprietari. Per poter validamente attaccare la constatazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la Comunione dei comproprietari contesta che l'abitazione fosse inabitabile fin dal 1987, non basta poi apoditticamente affermare che lo stato di inagibilità dell'appartamento sarebbe un fatto pacifico ed incontestato. Così stando le cose, anche l'asserita violazione dell'art. 712h cpv. 3 CC è del tutto inconferente, perché basata su un fatto - l'inabitabilità dell'unità di proprietà per piani cagionata dall'attrice - che non risulta dalla sentenza impugnata.
 
6.
 
Per il resto, il ricorrente ritiene in sostanza che l'inadempimento dell'impegno di riparazione assunto dall'attrice nel 1988 gli permetta di non rispettare a sua volta i suoi obblighi di comproprietario per quanto attiene ai contributi condominiali. Sennonché, per obbligare una parte inadempiente ad effettuare la sua prestazione l'ordinamento giuridico non prevede il modo di agire adottato dal ricorrente, ma offre una serie di strumenti quali ad esempio l'esecuzione surrogatoria ai sensi dell'art. 98 cpv. 1 CO o un precetto esecutivo civile del diritto cantonale. Il ricorrente non poteva nemmeno rifiutarsi di pagare i contributi condominiali in virtù dell'art. 82 CO, già perché fa difetto l'esistenza di un rapporto di scambio fra le prestazioni (cfr. DTF 128 V 224 consid. 2b). Egli pare infine ignorare che dall'art. 2 CC non può essere dedotta la regola generale secondo cui unicamente colui che agisce conformemente all'ordinamento legale può far valere i propri diritti (Heinrich Honsell, Commento basilese, n. 50 ad art. 2 CC; Henri Deschenaux, Traité de Droit Civil Suisse, tomo II, 1; Friborgo 1969, § 19.3, pag. 177).
 
7.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è ammissibile, infondato. Atteso che il rimedio si rivelava fin dall'inizio privo di possibilità di successo, anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente dall'indigenza del ricorrente. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la sede federale.
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
La spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 gennaio 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
i.s. Marazzi Piatti
 
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