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Informationen zum Dokument  BGer I 1041/2006  Materielle Begründung
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BGer I 1041/2006 vom 15.01.2008
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 1041/06
 
Sentenza del 15 gennaio 2008
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
 
Borella, Kernen,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, rappresentato dall'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale INAS, via G. Lanz 25,
 
6850 Mendrisio.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, del 12 ottobre 2006.
 
Fatti:
 
A.
 
B.________, cittadino italiano nato nel 1954, ha lavorato come frontaliere in Svizzera dal 1972 al 1974 e dal 1978 al 2003 solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Da ultimo è stato alle dipendenze della X.________ SA in qualità di magazziniere.
 
Per le conseguenze provocate da un infortunio occorsogli il 25 settembre 2001 e assunto dall'assicuratore infortuni, che, dopo avere corrisposto le prestazioni di legge, ha chiuso il caso e attestato il recupero della piena capacità lavorativa a partire dal 6 giugno 2003, l'interessato ha presentato il 21 ottobre 2002 una domanda di rendita AI svizzera.
 
In data 20 agosto 2003 l'assicurato ha subito un esteso infarto miocardico anteriore acuto. Esperiti gli accertamenti del caso, e preso atto in particolare delle conclusioni di una perizia affidata dall'assicuratore malattia al dott. F.________, specialista in cardiologia, attestante una piena incapacità lavorativa nella professione abituale e una abilità parziale, del 50% (mezza giornata), in un'attività fisica molto leggera, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha riconosciuto all'interessato una rendita intera d'invalidità dal 1° settembre 2002 al 31 luglio 2003 per gli esiti post-infortunistici (decisione del 10 agosto 2005) e tre quarti di rendita a partire dal 1° agosto 2004 a dipendenza della patologia cardiaca (decisione del 18 agosto 2005). Riguardo a quest'ultima decisione, l'amministrazione si è fondata su un reddito da valido di fr. 69'550.- e su un guadagno da invalido di fr. 22'491.- (risultante dall'importo base di fr. 52'919.-, a sua volta dedotto del 50% in ragione dell'indicazione medica, del 5% in considerazione dell'età relativamente avanzata e della conseguente difficoltà di apprendimento di nuove professioni, e di un ulteriore 10% per la limitazione a portare pesi), stabilendo un grado di invalidità del 68%. L'UAI ha sostanzialmente confermato l'esito di questa valutazione anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato (unicamente) contro questo secondo provvedimento (decisione su opposizione del 21 novembre 2005).
 
B.
 
Adita dall'assicurato con il patrocinio del Patronato INAS, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ne ha accolto il ricorso e ha riformato il provvedimento amministrativo nel senso che gli ha assegnato una rendita intera d'invalidità a partire dal 1° agosto 2004 (pronuncia del 12 ottobre 2006). In particolare, i giudici commissionali hanno ritenuto troppo severa la riduzione del 15% sul salario da invalido operata dall'amministrazione perché non terrebbe conto delle notevoli limitazioni funzionali che l'interessato dovrebbe rispettare per evitare un aggravamento dello stato di salute e l'hanno di conseguenza elevata al 25%. Raffrontando il reddito da valido di fr. 69'550.- con quello da invalido, quantificato in fr. 19'844.65 (anno di riferimento: 2004), essi hanno accertato un grado d'invalidità del 71%.
 
C.
 
L'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di annullare il giudizio commissionale e di ripristinare la decisione su opposizione querelata. L'Ufficio ricorrente contesta, da un lato, la riduzione, ritenuta arbitraria, del 25% applicata dai primi giudici sul reddito da invalido, e, dall'altro, la determinazione stessa del reddito (base) da invalido operata dagli stessi, i quali, contrariamente alla più recente prassi in materia, avrebbero preso in considerazione i dati statistici regionali anziché quelli nazionali. L'UAI osserva inoltre che determinando correttamente il reddito da invalido sulla base dei dati salariali nazionali, il grado d'incapacità lavorativa non raggiungerebbe il 70% nemmeno se si volesse, per ipotesi, ammettere la deduzione massima del 25% riconosciuta dalla Commissione federale di ricorso.
 
Sempre rappresentato dal Patronato INAS, B.________ propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
 
Diritto:
 
1.
 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
 
2.
 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
 
3.
 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
 
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la LPGA (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo del giudice nel caso di specie (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366), hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI; art. 29bis OAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), nonché i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261).
 
Giova nondimeno ribadire che se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti).
 
4.
 
4.1 Nel caso di specie, i giudici commissionali, sulla base della documentazione medica agli atti, hanno accertato in maniera vincolante e incontestata che, quantomeno fino alla data della decisione su opposizione in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo di questa Corte nella presente procedura, l'assicurato era in grado di svolgere al 50% un'attività molto leggera. Ora, in mancanza di un'attività professionale concreta, a ragione amministrazione e autorità commissionale potevano fare capo ai dati statistici salariali ISS per determinare il reddito da invalido.
 
4.2 Per giurisprudenza, le regole (di legge e di giurisprudenza) disciplinanti il raffronto dei redditi, comprese quelle relative alla tabella ISS applicabile, sono questioni giuridiche. Per contro, l'utilizzo dei singoli dati all'interno della tabella applicabile e più in generale la determinazione dei due redditi ipotetici di riferimento sulla base di un apprezzamento concreto delle prove costituiscono accertamenti di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399 con riferimenti), come tali ampiamente sottratti al potere di riesame da parte del Tribunale federale (cfr. consid. 2). Analogo discorso vale per la questione dell'ampiezza della riduzione, nel singolo caso concreto, del reddito da invalido a dipendenza di circostanze personali e professionali (cfr. DTF 126 V 75 segg.), questa Corte potendo intervenire unicamente a correzione di un eccesso o abuso del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità giudiziaria o commissionaria precedente.
 
4.3 Riguardo alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, la presente Corte ha di recente stabilito non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 e relativi ai salari nelle grandi regioni (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS 2007 pag 64). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato, lo stesso dovendo valere, per evitare disparità di trattamento, nei confronti di assicurati residenti all'estero (v. la sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3).
 
4.4 Ne consegue che nella misura in cui i giudici commissionali hanno determinato il reddito da invalido sulla base di valori diversi da quelli della TA1 ISS, essi hanno operato una valutazione contraria al diritto federale.
 
Come pertinentemente fatto notare dall'Ufficio ricorrente, utilizzando quest'ultima tabella (ISS 2004, pag. 53, livello di esigenze 4, valore totale), si otterrebbe un importo di base di fr. 57'258.24 (4'588.- x 41.6 [orario medio settimanale; v. la Vie économique 3-2007, pag. 90, tabella B9.2] : 40 x 12), che, ridotto del 50% per tenere conto dell'incapacità lavorativa attestata dai medici in attività molto leggere, darebbe un importo di fr. 28'629.12.
 
In tali circostanze, non mette più conto esaminare oltre se l'autorità commissionale abbia o meno compiuto un accertamento manifestamente inesatto dei fatti operando, a differenza di quanto fatto dall'amministrazione, una riduzione del 25% su questo valore per tenere conto della complessità delle circostanze personali e professionali del caso (DTF 126 V 75). Infatti, anche volendo per ipotesi tutelare la valutazione dei primi giudici su questo aspetto, il grado di invalidità risultante dal raffronto del reddito da invalido con quello, incontestato, senza invalidità di fr. 69'550.- raggiungerebbe tutt'al più, dopo arrotondamento (DTF 130 V 121), il 69%, insufficiente, anche se per poco, per conferire il diritto a una rendita intera. Ne discende che, in accoglimento del gravame, la pronuncia impugnata dev'essere annullata e dev'essere ripristinata la decisione su opposizione 21 novembre 2005 dell'UAI, l'assicurato avendo diritto a tre quarti di rendita AI a partire dal 1° agosto 2004, vale a dire al termine dell'anno di attesa dall'insorgenza della nuova incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
 
5.
 
Risulta dagli atti all'inserto che la situazione valetudinaria dell'assicurato avrebbe subito un netto peggioramento a partire (quantomeno) dal 19 maggio 2006 e avrebbe determinato una (totale) inabilità lavorativa in qualsiasi attività lavorativa. Non potendo tuttavia di principio questa Corte esprimersi sul diritto alla rendita per un periodo che esorbita dal suo potere cognitivo temporale, si giustifica di trasmettere gli atti all'UAI affinché esamini il nuovo diritto alla rendita nell'ambito di una procedura di revisione.
 
6.
 
La procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'assicurato resistente.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto e il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 12 ottobre 2006 è annullato.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.
 
3.
 
La causa è trasmessa all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché proceda conformemente al considerando 5.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
 
Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 15 gennaio 2008
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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