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Informationen zum Dokument  BGer 5A_517/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_517/2007 vom 13.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_517/2007
 
Sentenza del 13 febbraio 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Hohl, Marazzi,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
X.________ SA,
 
rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione,
 
ricorrente,
 
contro
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità giudiziaria superiore in materia di concordato,
 
casella postale 45853, 6901 Lugano,
 
Oggetto
 
concordato,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 30 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità giudiziaria superiore in materia di concordato.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 24 marzo 2006 il Segretario assessore della Pretura di Riviera ha concesso alla X.________ SA una moratoria concordataria di sei mesi, poi prorogata di altri sei mesi, e ha nominato l'avv. A.________ commissario del concordato.
 
Il 14 maggio 2007 il predetto Segretario assessore ha respinto l'istanza di omologazione del concordato, preavvisata favorevolmente dal commissario, che avrebbe dovuto attribuire ai creditori chirografari un dividendo del 10%, perché ha ritenuto che né la condizione della garanzia dell'esecuzione del concordato (art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF) né quella della doppia maggioranza ai sensi dell'art. 305 cpv. 1 LEF fossero adempiute. Ha rilevato, con riferimento alla prima condizione, che a disposizione del concordato risultava unicamente l'importo di fr. 481'850.19 che, dedotti i debiti di massa di fr. 113'059.95 e i crediti privilegiati riconosciuti dalla debitrice di fr. 69'072.15, era insufficiente (anche dopo aver considerato le rinunce alla garanzia per complessivi fr. 47'360,56 di due creditori) a garantire il predetto dividendo per i crediti in terza classe ammontanti a fr. 3'786'882,80.
 
B.
 
Con sentenza 30 luglio 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità superiore in materia di concordato, ha respinto un rimedio della X.________ SA, ha rifiutato l'omologazione del concordato e ha ordinato, non appena la sentenza sarà divenuta definitiva, la pubblicazione del dispositivo sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, nonché la sua comunicazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti e all'Ufficio del registro fondiario del distretto di Riviera. L'autorità superiore ha ritenuto inammissibile in virtù del divieto dei nova contenuto nella legge di procedura cantonale la domanda di assunzione delle prove offerte dalla debitrice e ha pure negato il sussistere dei presupposti che potrebbero giustificare un'eccezione a tale divieto. Essa ha poi ritenuto che l'appellante poteva - al massimo - aspettarsi che il giudice del concordato le impartisse un termine per produrre le garanzie complementari concernenti importi che essa non poteva determinare in modo certo all'udienza (crediti contestati, ma ritenuti verosimili dal giudice), ma non poteva pretendere che l'autorità giudiziaria supplisse alle lacune del progetto di concordato. Visto che nemmeno il dividendo per i crediti ammessi dalla debitrice era sufficientemente garantito, i Giudici cantonali hanno considerato infondata la lamentela concernente la mancata concessione di un breve termine per completare le garanzie attinenti ai crediti contestati. Nel merito la Corte cantonale ha rilevato che l'appellante non contestava che le garanzie fornite fossero insufficienti e che la possibilità offerta dall'art. 316 LEF ai creditori che non ricevono il loro dividendo di chiedere la revoca del concordato non costituisce un motivo per derogare all'art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF.
 
C.
 
La X.________ SA ha impugnato con ricorso in materia civile la decisione di non omologare il concordato del Segretario assessore e la conferma di questa da parte della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Narrati i motivi che hanno portato alle difficoltà finanziarie e gli sforzi profusi - segnatamente anche dal commissario del concordato - per limitare i danni, la ricorrente lamenta la mancata concessione di un breve termine per presentare le garanzie e lo stralcio di un'adesione. Essa critica l'agire del giudice del concordato e dell'autorità giudiziaria superiore che ritiene inficiato da un formalismo eccessivo e lesivo del suo diritto di essere sentito. Si duole del fatto che l'autorità giudiziaria superiore non ha indetto alcuna udienza e ritiene violato l'art. 307 LEF, in particolare perché i giudici cantonali non hanno tenuto conto di una nuova adesione. Lamenta infine l'ammontare della tassa di giustizia stabilita nella sentenza di appello.
 
Con decreto del 12 ottobre 2007 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al rimedio.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Le decisioni del giudice del concordato soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal loro valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il rimedio è tuttavia unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza. Ne segue che le numerose critiche mosse alla sentenza pretorile si rivelano di primo acchito inammissibili.
 
1.2 La ricorrente chiede l'audizione del suo amministratore e del Commissario del concordato. L'accoglimento di tale richiesta non entra in linea di conto già per il fatto che la ricorrente nemmeno indica su quali fatti rilevanti ai fini del presente giudizio le predette persone dovrebbero deporre (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 L'autorità giudiziaria superiore in materia di concordato, dopo aver indicato che la procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale, ha precisato di unicamente esaminare le censure di appello esplicitamente allegate e di fondarsi sui fatti - che non sono stati contestati nel rimedio con cui è stata adita - accertati dalla prima istanza. Ha inoltre ritenuto che le parti non sono in linea di principio autorizzate ad addurre fatti, prove ed eccezioni nuovi innanzi all'autorità di seconda istanza e che in concreto non erano nemmeno adempiute le condizioni per ammettere una restrittiva - perché in contrasto con l'esplicito divieto previsto dalla legge cantonale - ipotizzabile eccezione, che permetterebbe di produrre un novum qualora l'istante avesse omesso di presentare un documento decisivo innanzi al giudice di primo grado: infatti, anche qualora venisse preso in considerazione, il documento concernente l'adesione della X.________ Impresa Sagl al concordato, intervenuta dopo la decisione di primo grado, permetterebbe unicamente di affermare che il presupposto della doppia maggioranza di cui all'art. 305 cpv. 1 LEF (maggioranza dei creditori rappresentanti almeno due terzi dell'ammontare del credito) sarebbe adempiuto, ma non risolverebbe, ma anzi aggraverebbe, la carenza delle garanzie offerte.
 
2.2 La ricorrente sostiene che le predette "restrizioni" non sarebbero "condivisibili" e afferma che, accogliendo la domanda di effetto sospensivo, l'autorità di seconda istanza avrebbe dovuto indire un'udienza, ammettere testi, fatti e prove nuovi. Ritiene che non procedendo in tal modo, l'autorità cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentita. Afferma pure che l'adesione della X.________ Impresa Sagl risultava estremamente vantaggiosa, perché conteneva una rinuncia ad un diritto di pegno e avrebbe coperto "l'importo mancante": l'autorità di seconda istanza avrebbe quindi dovuto omologare il concordato e incaricare il Commissario di vendere alcuni beni per colmare le garanzie.
 
2.3 Il ricorso in materia civile può essere proposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei cittadini, atteso che nella fattispecie in esame i motivi previsti dall'art. 95 lett. b-e LTF non entrano in linea di conto. Ne segue che la violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso. Tuttavia, come già nel diritto previgente, un ricorrente può lamentarsi di un'applicazione arbitraria del diritto cantonale, poiché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) costituisce un diritto costituzionale (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali - inclusi i diritti costituzionali - e di disposizioni di diritto cantonale solo se l'insorgente ha sollevato e motivato tale censura. Ciò significa che in tale ambito non si applica il principio iura novit curia, ma vigono i medesimi - severi - criteri di motivazione sviluppati in applicazione del previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 639 consid. 2). Il ricorrente è quindi chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189).
 
2.3.1 Giova innanzi tutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nemmeno innanzi al Tribunale federale è possibile allegare veri nova, e cioè fatti che si sono verificati dopo la sentenza impugnata (DTF 133 IV 342 consid. 2.1). La ricorrente non contesta poi che la procedura innanzi all'autorità superiore in materia di concordato sia retta dalla legge di procedura cantonale, né che il diritto cantonale contenga un divieto di nova. Essa pare però affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, erano dati i presupposti per derogare al predetto divieto. Sennonché dalla stessa argomentazione ricorsuale emerge chiaramente che l'inclusione nell'incarto del documento concernente la menzionata adesione non sarebbe stata sufficiente per accogliere l'istanza di omologazione, atteso che per colmare l'ammanco di garanzie la ricorrente medesima propone la vendita di beni da parte del commissario. Ne segue che il rimedio si rivela del tutto inconsistente su questo punto.
 
2.3.2 La ricorrente non indica poi una norma del diritto cantonale che prevederebbe il modo di procedere da lei auspicato e parte erroneamente dal presupposto che il diritto federale imponga l'adozione della procedura desiderata. Con riferimento alla pretesa udienza si può osservare che gli autori, che paiono affermare che anche innanzi all'autorità giudiziaria superiore occorra effettuare un'udienza giusta l'art. 304 LEF, si fondano sulla DTF 25 I 397 (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 2001, n. 14 ad art. 307 LEF). In tale sentenza il Tribunale federale aveva tuttavia unicamente specificato che il diritto di essere sentito imponeva all'autorità giudiziaria superiore, che ammetteva dei nova, di dare la possibilità ai creditori di esprimersi su di essi (DTF 25 I 397 consid. 3). Ora, già in ragione del fatto che in concreto il Tribunale di appello non ha ammesso alcun novum, non vi è motivo di disquisire sulle modalità con cui il diritto di essere sentito dei creditori avrebbe dovuto essere garantito innanzi alla seconda istanza, qualora questa avesse invece acquisito agli atti nuovi documenti. Per il resto, la ricorrente non spiega in modo conforme ai predetti requisiti di motivazione (supra, consid. 2.3) - né è ravvisabile - in che modo sarebbe stato violato il suo diritto (costituzionale) di essere sentita.
 
3.
 
Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
 
Nella - larga - misura in cui la ricorrente si limita a riportare una fattispecie che non risulta dalla decisione di appello senza prevalersi di una delle due predette eccezioni, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile. Si deve poi rilevare che la Corte cantonale ha constatato che in sede di appello la ricorrente non contestava di aver fornito garanzie di circa fr. 31'000.-- insufficienti per garantire il dividendo promesso con riferimento ai crediti ammessi. Nel proprio ricorso al Tribunale federale la ricorrente tenta invece di rimettere in discussione l'esattezza di tale importo, ma nemmeno afferma e tanto meno indica dove avrebbe contestato tale cifra nel proprio appello. Ora, non è manifestamente possibile rimproverare ai giudici cantonali di essere caduti nell'arbitrio per aver fatto proprio un accertamento di fatto condiviso dalla ricorrente medesima. Ne segue che il Tribunale federale basa la sua sentenza sul fatto che le garanzie fornite erano insufficienti.
 
4.
 
Giusta l'art. 306 cpv. 2 LEF l'omologazione di un concordato è subordinata alla condizione che la sua esecuzione e l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantiti, a meno che essi non vi abbiano espressamente rinunciato.
 
In concreto - come osservato nel precedente considerando - in base ai vincolanti accertamenti della sentenza di appello, l'esecuzione del concordato ai sensi dell'art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF non era garantita già con riferimento ai crediti ammessi dalla debitrice. Ora, come peraltro già spiegato nella sentenza cantonale, non spetta alle autorità giudiziarie del concordato supplire alle lacune del progetto di concordato: sono pertanto del tutto infondati i rimproveri mossi a tali autorità di essere cadute in un formalismo eccessivo e di aver violato il diritto di essere sentito della debitrice per non averle segnatamente concesso un ulteriore termine per apportare le garanzie mancanti. Facendo difetto il requisito della garanzia dell'esecuzione del concordato, esplicitamente richiesto dalla legge, quest'ultimo non poteva essere omologato, indipendentemente dalla possibilità offerta dall'art. 316 LEF ai creditori riguardo ai quali il concordato non viene adempiuto di chiederne la revoca.
 
5.
 
Infine, la ricorrente ritiene troppo elevata la tassa di giustizia di fr. 3'000.-- fissata dalla Corte cantonale. Ora, giusta l'art. 54 OTLEF la tassa per le decisioni del giudice del concordato è di fr. 200.-- a fr. 2'500.--; in casi speciali, egli può aumentarla fino a fr. 5'000.--. L'autorità superiore dei concordati può riscuotere una tassa che ammonta, al massimo, a una volta e mezzo l'importo della tassa prevista per l'autorità di prima istanza (art. 61 cpv. 1 OTLEF). Ne segue che la contestata tassa di giustizia rientra nei limiti previsti dalla menzionata ordinanza. Giova rilevare che la citazione di dottrina contenuta nel ricorso si riferisce alla previgente Tariffa, che prevedeva per il giudice del concordato una tassa di fr. 1'000.-- e in casi speciali di fr. 2'000.-- (art. 60 vOTLEF), sempre con la facoltà dell'autorità di ricorso di aumentare tali tasse di una volta e mezzo (art. 67 vOTLEF). Ne segue che anche questa censura si rivela infondata.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili vista l'assenza di determinazioni sul ricorso.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità giudiziaria superiore in materia di concordato, al Commissario del concordato e alla Pretura del Distretto di Riviera.
 
Losanna, 13 febbraio 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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